Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 agosto 2017, n. 130 |
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48; Ravvisata la necessita' di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie; Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attivita' didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attivita' didattiche, cio' al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per «universita'», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale; b) per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica universita'; c) per «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25; f) per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25; g) per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25; h) per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1; i) per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - La legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario. - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE):
«TITOLO VI Formazione dei medici specialisti Capo I
Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attivita' di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attivita' destinate. 2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale. 3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. 4. Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale. 2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa. 3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanita' e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. 5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi : a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 35 del presente decreto e all'art. 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le universita'. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Art. 37. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacita' professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. 2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione. 4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40. 5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita'; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato. 7. Le eventuali controversie sono devolute all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacita' didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non puo' essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni. 2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed e' aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita' didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. 3. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalita' delle attivita' mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato dal consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del medico in formazione specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo. 4. I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unita' operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attivita' assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2. 5. L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale. Art. 39. - 1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. 2. 3. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per cento di quella fissa. 4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente dalle universita' presso cui operano le scuole di specializzazione. 4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle universita' delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 40. - 1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico e' inibito l'esercizio di attivita' libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta' dell'esercizio della libera professione intramuraria. 2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. 4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del trattamento economico di cui all'art. 39, comma 3. 5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. 6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformita' al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 41. - 1. Il trattamento economico e' assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale; b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione; c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare; e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualita' delle prestazioni professionali; f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'art. 38, comma 1. 2. L'accreditamento delle singole strutture e' disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalita' definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione. 4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa fra il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1. Art. 44. - 1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside di facolta' designato dai presidi delle facolta' di medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo' articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'art. 38, comma 2, e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. 2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto. 3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita' dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa fra universita' e regione e negli accordi fra le universita' e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale. Art. 45. - 1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica e' valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'art. 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999:
«TITOLO III Formazione Capo II Condizione e formazione dei medici specialisti
Art. 20. - (Omissis). 3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. (Omissis).». |
| Art. 2 Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina, altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in modo che gli sia garantita la possibilita' di scegliere fino ad un massimo di tre tipologie di scuola da potere indicare indifferentemente nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse. 2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale. 4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 3 Prova d'esame
1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta, che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla ciascuno con cinque possibili risposte su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e su argomenti inerenti i settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola inerenti il concorso. La prova e' composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici. 2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 368/1999 la prova di ammissione si svolge a livello locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L'organizzazione della prova a livello locale compete alle istituzioni universitarie presenti sul territorio anche in forma aggregata tra loro per aree geografiche. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli atenei delle spese sostenute per le attivita' inerenti lo svolgimento in sede locale della prova di ammissione e' effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'ateneo per lo svolgimento della prova d'esame. 3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione della prova di esame in sede locale e provvede, altresi', direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4. 4. La predisposizione dei quesiti in modalita' informatica di cui al comma 1 e' affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e riservatezza, tenuti al piu' rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. 5. La valutazione dei 140 quesiti determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata. 6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, ne' l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso. E' assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 4 Commissione nazionale
1. Con decreto del Ministro e' costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al piu' rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero. La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero. 2. Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, la predisposizione dei quesiti sia affidata dal Ministero ad una unica Commissione nazionale composta da professori universitari, anche in quiescenza, le funzioni della Commissione nazionale di cui al presente articolo, elencate al successivo articolo 5, sono assorbite dalla Commissione preposta alla predisposizione dei quesiti. |
| Art. 5 Valutazione dei titoli di studio e graduatoria
1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino ad un massimo di 7 punti. I punti che il singolo candidato puo' ottenere in base ai titoli sono determinati secondo i seguenti criteri: a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa: voto 110 e lode = 2 punti; voto 110 = 1,5 punti; voto da 108 a 109 = 1 punto; voto da 105 a 107 = 0,5 punti; b) curriculum-media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa: media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti; media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti; media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti; media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti; media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto; media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti; c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo i seguenti criteri: 0,5 punti per tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando; 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando. Tali titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione. 2. Espletata la prova d'esame il Ministero redige un'unica graduatoria nazionale di merito, recante il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella prova d'esame. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. La graduatoria e' resa pubblica dal Ministero entro venti giorni dallo svolgimento della prova d'esame. 3. Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, ogni candidato, ai fini della successiva assegnazione alla scuola, deve scegliere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla base delle procedure e dei tempi che verranno definiti a bando, le tipologie di scuola e le sedi di suo interesse sulle quali e' disponibile ad essere assegnato, indicandole in ordine di preferenza. La scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di scuola entro i termini indicati dal bando e' richiesta a pena di decadenza del candidato dalla procedura concorsuale. 4. Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di scuola, di sedi e di tipologia di contratto. Pertanto, le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte precedentemente effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola, o sedi o tipologie di contratto, producono effetti solo se pervengono, secondo le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a tale data le suddette rinunce non possono piu' esplicare effetti sulla procedura. 5. Terminate le operazioni di scelta da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi di proprio interesse, il Ministero procede alla pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle specifiche scuole presso cui risultano ammessi in ordine di graduatoria. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sulla base del punteggio complessivo riportato e sulla base delle scelte di tipologia di scuola e di sede effettuate, si siano collocati in una posizione utile nella graduatoria unica nazionale, fatte salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione e' precluso lo scambio di sede. 6. Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attivita' didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici. 7. Con il decreto ministeriale di emanazione del bando e' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. 8. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 757 (Formazione specialistica). - 1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanita' militare. 2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'art. 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare. 3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.». - Per il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 6 Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del decreto 20 aprile 2015, n. 48, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 agosto 2017
Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1885 |
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