Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 agosto 2017, n. 130
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
Ravvisata la necessita' di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attivita' didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attivita' didattiche, cio' al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «universita'», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica universita';
c) per «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
f) per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
g) per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
h) per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- La legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento
ordinario.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48,
abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli da 34 a 46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE):

«TITOLO VI
Formazione dei medici specialisti
Capo I

Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del
tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in
medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione
specifica in medicina generale possono esercitare le
attivita' di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie
alle stesse attivita' destinate.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4.
Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze di sanita' e formazione specialistica della
Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia
di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e'
effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il
personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
di finanza si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e
965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.
Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione della
commissione nel rispetto dei seguenti principi :
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 35 del presente
decreto e all'art. 757, comma 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle
province autonome di Trento e di Bolzano relative
all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalle medesime province autonome attraverso
convenzioni stipulate con le universita'.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
Art. 37. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico
in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi
di formazione o il superamento del periodo di comporto in
caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per
il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione del contratto il
medico in formazione specialistica si impegna a seguire,
con profitto, il programma di formazione svolgendo le
attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici determinati secondo la normativa
vigente in materia, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ogni attivita' formativa e
assistenziale dei medici in formazione specialistica si
svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal
consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata
qualificazione scientifica, di adeguato curriculum
professionale, di documentata capacita'
didattico-formativa. Il numero di medici in formazione
specialistica per tutore non puo' essere superiore a 3 e
varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa,
nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi
pratici che essi devono aver personalmente eseguito per
essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono
preventivamente determinati dal consiglio della scuola in
conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le
aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il programma generale di formazione della
scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del
medico all'inizio del periodo di formazione ed e'
aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita'
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di
formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la
partecipazione guidata alla totalita' delle attivita'
mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato
dal consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti
responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
medico in formazione specialistica e' sostitutiva del
personale di ruolo.
4. I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti
assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica deve eseguire sono
concordati dal consiglio della scuola con la direzione
sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di
cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono
illustrati e certificati, controfirmati dal medico in
formazione specialistica, su un apposito libretto personale
di formazione, a cura del dirigente responsabile
dell'unita' operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica volta per volta espleta le
attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
cui al comma 2.
5. L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti
sanitari nei confronti dei medici in formazione
specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
il conferimento di incarichi comportanti direzione di
struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo
livello dirigenziale.
Art. 39. - 1. Al medico in formazione specialistica,
per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2.
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte
fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire
dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
dalle universita' presso cui operano le scuole di
specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 40. - 1. Per la durata della formazione a tempo
pieno al medico e' inibito l'esercizio di attivita'
libero-professionale all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta'
dell'esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista
un rapporto di pubblico impiego, e' collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione
di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e non
devono essere recuperate, le assenze per motivi personali,
preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore,
che non superino trenta giorni complessivi nell'anno
accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli
obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del
trattamento economico di cui all'art. 39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione di
cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico
limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del
corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti
Paesi, in conformita' al programma formativo personale del
medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo
restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Art. 41. - 1. Il trattamento economico e' assoggettato
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476.
2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai
contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le disposizioni
di cui all'art. 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in
formazione specialistica svolge l'attivita' formativa
provvede, con oneri a proprio carico alla copertura
assicurativa per i rischi professionali, per la
responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni
connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in
formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni
del proprio personale.
Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito
l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e
ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonche'
definire i criteri e le modalita' per assicurare la
qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure
pratiche sufficienti per un addestramento completo alla
professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di
servizi che permettono un approccio formativo
multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'art. 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e
chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei
rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.
Art. 44. - 1. Presso le regioni nelle quali sono
istituite le scuole di specializzazione di cui al presente
decreto legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale
per la formazione medico-specialistica, composto, in forma
paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari
delle strutture presso le quali si svolge la formazione
nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside
di facolta' designato dai presidi delle facolta' di
medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori
delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo'
articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce
i criteri per la rotazione di cui all'art. 38, comma 2, e
verifica lo standard di attivita' assistenziali dei medici
in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento
didattico della scuola di specializzazione, del piano
formativo individuale dello specializzando e
dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in
conformita' alle indicazioni dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono all'istituzione degli
osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al
Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
decorso del termine i ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede
presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita'
dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa
fra universita' e regione e negli accordi fra le
universita' e le aziende, attuativi delle predette intese,
ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione
all'Osservatorio nazionale.
Art. 45. - 1. Nei concorsi di accesso al profilo
professionale medico il periodo di formazione specialistica
e' valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi.
Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, e dall'art. 1 del decreto-legge 2
aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001,
n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I
decreti di cui all'art. 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino
all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3-bis, del
citato decreto legislativo n. 368 del 1999:

«TITOLO III
Formazione
Capo II
Condizione e formazione dei medici specialisti

Art. 20. - (Omissis).
3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre
2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,
riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati
all'incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
(Omissis).».
 
Art. 2
Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina, altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in modo che gli sia garantita la possibilita' di scegliere fino ad un massimo di tre tipologie di scuola da potere indicare indifferentemente nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse.
2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 35, comma 2, del decreto
legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3
Prova d'esame

1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta, che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla ciascuno con cinque possibili risposte su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e su argomenti inerenti i settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola inerenti il concorso. La prova e' composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 368/1999 la prova di ammissione si svolge a livello locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L'organizzazione della prova a livello locale compete alle istituzioni universitarie presenti sul territorio anche in forma aggregata tra loro per aree geografiche. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli atenei delle spese sostenute per le attivita' inerenti lo svolgimento in sede locale della prova di ammissione e' effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'ateneo per lo svolgimento della prova d'esame.
3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione della prova di esame in sede locale e provvede, altresi', direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4.
4. La predisposizione dei quesiti in modalita' informatica di cui al comma 1 e' affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e riservatezza, tenuti al piu' rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
5. La valutazione dei 140 quesiti determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata.
6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, ne' l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso. E' assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 4
Commissione nazionale

1. Con decreto del Ministro e' costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al piu' rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero. La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero.
2. Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, la predisposizione dei quesiti sia affidata dal Ministero ad una unica Commissione nazionale composta da professori universitari, anche in quiescenza, le funzioni della Commissione nazionale di cui al presente articolo, elencate al successivo articolo 5, sono assorbite dalla Commissione preposta alla predisposizione dei quesiti.
 
Art. 5
Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino ad un massimo di 7 punti. I punti che il singolo candidato puo' ottenere in base ai titoli sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 2 punti;
voto 110 = 1,5 punti;
voto da 108 a 109 = 1 punto;
voto da 105 a 107 = 0,5 punti;
b) curriculum-media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti;
media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti;
media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti;
media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti;
media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto;
media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti;
c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo i seguenti criteri:
0,5 punti per tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando;
1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.
Tali titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione.
2. Espletata la prova d'esame il Ministero redige un'unica graduatoria nazionale di merito, recante il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella prova d'esame. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. La graduatoria e' resa pubblica dal Ministero entro venti giorni dallo svolgimento della prova d'esame.
3. Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, ogni candidato, ai fini della successiva assegnazione alla scuola, deve scegliere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla base delle procedure e dei tempi che verranno definiti a bando, le tipologie di scuola e le sedi di suo interesse sulle quali e' disponibile ad essere assegnato, indicandole in ordine di preferenza. La scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di scuola entro i termini indicati dal bando e' richiesta a pena di decadenza del candidato dalla procedura concorsuale.
4. Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di scuola, di sedi e di tipologia di contratto. Pertanto, le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte precedentemente effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola, o sedi o tipologie di contratto, producono effetti solo se pervengono, secondo le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a tale data le suddette rinunce non possono piu' esplicare effetti sulla procedura.
5. Terminate le operazioni di scelta da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi di proprio interesse, il Ministero procede alla pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle specifiche scuole presso cui risultano ammessi in ordine di graduatoria. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sulla base del punteggio complessivo riportato e sulla base delle scelte di tipologia di scuola e di sede effettuate, si siano collocati in una posizione utile nella graduatoria unica nazionale, fatte salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione e' precluso lo scambio di sede.
6. Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attivita' didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.
7. Con il decreto ministeriale di emanazione del bando e' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione.
8. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 757 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 757 (Formazione specialistica). - 1. Per le
esigenze di formazione specialistica dei medici,
nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di
cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368
del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della
difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore
al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica
della sanita' militare.
2. La ripartizione tra le singole scuole di
specializzazione dei posti riservati, di cui all'art. 35,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e'
effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli
aspetti relativi alla sanita' militare.
3. Al personale in formazione specialistica
appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano
le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo
n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli
articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al
personale di cui al presente comma continua ad applicarsi
la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e
il trattamento economico propria del personale militare. Lo
stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto
legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata
delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle
attivita' assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento
didattico delle singole scuole, e in particolare
all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 368 del 1999.».
- Per il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 6
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto 20 aprile 2015, n. 48,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2017

Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1885
 
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