Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano. Tratto Grosseto-Siena. Lotto 4: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038. Approvazione progetto definitivo (CUP F21B16000450001). (Delibera n. 9/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa, nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003, al punto «corridoi autostradali e stradali» e nei successivi atti aggiuntivi 22 gennaio 2010 e 16 giugno 2011;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi stradali ed autostradali» dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto» e, nell'Allegato 2, il «Collegamento Grosseto - Fano», e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (G.U. n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella O Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto», l'intervento «Tratto 1: Grosseto - Siena. Lotto 4»;
Considerato che il lotto in esame e' incluso nel contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. nella sezione «nuove opere», congiuntamente al lotto 9 della medesima infrastruttura Grosseto - Fano, per un importo complessivo da finanziare di entrambi i lotti pari a 237 milioni di euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:
l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;
l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.:
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto agli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:
l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50/2016;
la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (G.U. n. 155/2015), che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 13 aprile 2015;
Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 78 (G.U. n. 123/2008), con la quale e' stato approvato il progetto definitivo «Itinerario S.S. 78 S.G.C. Grosseto - Fano, tronco Grosseto - Siena, lotti 5,6,7,8: adeguamento a 4 corsie della S.S. 223 di Paganico dal km 30+040 al km 41+600» ed e' stato assegnato un contributo annuo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 271.123.345,98 euro e vista la delibera 9 novembre 2007, n. 123 (G.U. n. 123/2008), con la quale, a parita' di volume d'investimenti finanziato, e' stato rimodulato il contributo assegnato all'intervento;
Vista la proposta di cui alla nota 22 novembre 2016, n. 43913, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Itinerario E78 S.G.C. Grosseto - Fano - tratto Grosseto - Siena, lotto 4: adeguamento a quattro corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dal km 27+200 al km 30+038 - progetto definitivo», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con note 24 gennaio 2017, n. 540 e 8 febbraio 2017, n. 1112;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti anche «Ministero») e in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento in esame e' parte del corridoio stradale costituito dalla Strada di grande comunicazione (S.G.C.) E78 Grosseto - Fano, inserita nella Rete stradale transeuropea comprehensive definita dal «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE»;
che il tratto Grosseto - Fano e' suddiviso in 11 lotti, dei quali - alla data di trasmissione del progetto definitivo in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 4 sono in esercizio (lotti 1, 2, 3 e 11), 1 in corso di costruzione (lotto 10), 4 appaltati (lotti 5, 6, 7, 8), e 2 in fase approvazione della progettazione definitiva (lotti 4 e 9);
che in particolare questo Comitato con la delibera n. 78/2007 ha approvato il progetto definitivo dei lotti 5, 6, 7, 8, dalla progressiva chilometrica 30+038 alla progressiva chilometrica 41+600; .
che la realizzazione dei lotti 4 e 9, di lunghezza rispettivamente di 2,9 e 11,8 km circa, consentira' il completamento del tratto Grosseto - Siena e che il Ministero propone in data odierna l'approvazione del progetto definitivo del solo lotto 4, in quanto il progetto definitivo del lotto 9 e' in corso di perfezionamento;
che l'intervento, da realizzare nel Comune di Civitella Paganico, in Provincia di Grosseto, riguarda l'adeguamento a quattro corsie, dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038, dell'attuale S.S. 223 di Paganico, ora a singola carreggiata di larghezza inferiore al tipo IV delle norme CNR 80 (10,5 m) e, quindi, con caratteristiche geometriche tali da non permettere un collegamento fra Grosseto e Siena, con un adeguato livello di servizio;
che il Ministero ha precisato che la differenza tra le distanze chilometriche del lotto 4, che termina alla succitata progressiva chilometrica 30+038, e del successivo lotto 5, che secondo quanto riportato nella delibera di questo Comitato n. 78/2007 ha inizio dalla progressiva chilometrica 30+040, deriva da un arrotondamento delle stesse distanze e che, come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento (RUP), i due lotti sono contigui e si raccordano senza discontinuita' e senza ulteriori aggravi di natura economica;
che l'intervento permettera' di realizzare una strada con sezione di tipo B di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 «norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», a due carreggiate distinte, una per senso di marcia, che nei tratti in affiancamento saranno separate da un margine interno con larghezza variabile da 3,50 m a 4,50 m, e che ogni carreggiata sara' dotata di due corsie con larghezza di 3,75 m ognuna, di una banchina in destra con larghezza di 1,75 m e di una banchina in sinistra con larghezza di 0,50 m, con larghezza complessiva della sezione stradale variabile da un minimo di legge di 22 m ad un massimo di 23 m;
che lungo il tracciato non sono previsti svincoli e sono invece previsti 8 viadotti, di cui 4 per l'asse 1 (la strada di nuova realizzazione) e 4 per l'asse 2 (la strada esistente), e che, in particolare, sull'asse 2 sono previsti la demolizione ed il rifacimento ex novo di un viadotto e l'adeguamento dei restanti 3 viadotti gia' presenti;
che l'intervento comprende la realizzazione di due gallerie naturali, denominate entrambe «galleria naturale Poggio Tondo», distinte in asse 1 (di 440 m) e asse 2 (di 84 m), nonche' di opere d'arte minori, tra le quali un sottovia scatolare;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del richiamato lotto 4 del tratto Grosseto -Siena dell'itinerario Grosseto - Fano;
che il progetto definitivo in esame e' stato redatto tra il 2010 e il 2011 ed e' accompagnato dalla relazione ex art. 166, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente la rispondenza del progetto alle precedenti fasi progettuali e l'ottemperanza alle prescrizioni, nella quale e' precisato che: i) il progetto definitivo in esame e' stato sviluppato sulla base di un precedente progetto di massima; ii) che l'iniziale progetto di massima, corredato da studio d'impatto ambientale e' stato elaborato prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' stato approvato da Anas S.p.A. in data 12 marzo 1992 ed e' stato oggetto di valutazione di impatto ambientale; iii) che lo stesso progetto di massima, in quanto assimilato ad un progetto preliminare, e' stato posto a base delle successive fasi progettuali; iv) che il progetto definitivo in esame e' conforme al progetto di massima;
che con provvedimento DEC/VIA 18 gennaio 1993, n. 1465, l'allora Ministero dell'ambiente, di concerto con l'allora Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla compatibilita' ambientale del progetto dell'intero tratto stradale Grosseto - Siena;
che in data 8 luglio 2011 Anas S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 4, approvato dal consiglio di amministrazione della Societa' in data 29 marzo 2011 a tutte le amministrazioni e gli enti interessati, chiedendo, tra l'altro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di finanziare l'intervento e di convocare la relativa conferenza di servizi;
che in data 20 luglio 2011 e' stato dato avviso al pubblico sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Il Tirreno» dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 163/2006;
che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in data 2 dicembre 2011, con parere n. 817 , ha dichiarato, ai fini della verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni dettate nel provvedimento DEC/VIA n. 1465/1993, la sostanziale coerenza tra lo stesso progetto definitivo e il progetto di massima del 1992, precisando che le variazioni dello stesso progetto definitivo non assumono rilievo localizzativo e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al richiamato progetto di massima e indicando le prescrizioni da assolvere in sede di progettazione esecutiva;
che pertanto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con provvedimento del 13 gennaio 2012, n. DVA-2012-929, ha dichiarato l'ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale del gennaio 1993, con il rispetto delle prescrizioni riportate nel richiamato parere n. 817;
che la Regione Toscana, con la delibera di Giunta regionale n. 887 dell'8 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole sull'intervento, condizionato al recepimento delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 817 e a quanto espresso nei pareri della Provincia di Grosseto, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del Settore tutela e gestione delle risorse idriche e del Settore pianificazione del territorio, nonche' intesa sulla localizzazione;
che Anas S.p.A., in data 3 dicembre 2015, con nota n. 142949, ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 4 al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si e' espresso in data 14 dicembre 2016 con parere n. 86/2015;
che, considerata l'impossibilita' di pervenire all'approvazione del progetto del citato lotto 4 in assenza della relativa copertura finanziaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi solo dopo l'approvazione del contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., posto che in quest'ultimo e' previsto il finanziamento dell'intervento;
che, quindi, la conferenza di servizi istruttoria e' stata convocata in data 10 febbraio 2016 per il giorno 7 marzo 2016;
che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale belle arti e paesaggio, con nota 9 marzo 2016, n. 6713, ha espresso parere favorevole sul progetto in esame prescrivendo che «dovranno essere individuati e concordati, mediante un sopralluogo congiunto, saggi preventivi nelle aree che presentano un piu' elevato rischio archeologico: l'esito di dette indagini, da effettuarsi prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sara' valutato al fine di una eventuale sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 96, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e delle successive fasi procedimentali»;
che la verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stata effettuata nella fase di progettazione definitiva e trovera' conclusione in esito alle indagini da effettuare prima della approvazione del progetto esecutivo;
che il progetto, trasmesso da Anas S.p.A., soggetto aggiudicatore, all'allora Struttura tecnica di missione con nota di luglio 2011, non e' incorso nelle previsioni del punto 5 della delibera n. 26/2014, che individuava il 31 dicembre 2014, quale termine di trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, pena l'automatica decadenza dal Programma infrastrutture strategiche;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allega alla proposta gli elaborati del progetto definitivo relativi alla risoluzione delle interferenze, contenenti anche il relativo programma di risoluzione, e gli elaborati relativi all'acquisizione delle aree;
che, in conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di approvare, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, il progetto definitivo del lotto 4 adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo del lotto 4, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;
sotto l'aspetto attuativo
che il soggetto aggiudicatore e' Anas S.p.A.;
che la modalita' di affidamento prevista e' l'appalto sulla base del progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016;
che il tempo previsto per la progettazione esecutiva e relativa approvazione e' stimato in circa 12 mesi mentre il tempo per la esecuzione di lavori e' stimato in circa 3 anni e 4 mesi;
sotto l'aspetto finanziario
che il costo del progetto definitivo redatto da Anas S.p.A. sulla base del prezzario 2010 era pari a 96.896.295,82 euro, che il quadro economico di cui sopra ha subito un primo adeguamento prezzi che ha determinato l'importo di 98.896.295,82 euro e successivamente un secondo aggiornamento secondo il nuovo elenco prezzi 2016, comprendente anche la valorizzazione delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni e accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha determinato l'importo di 108.496.380,47 euro;
che un ulteriore assestamento del quadro economico, effettuato anche in esito ad osservazioni emerse in sede di seduta preparatoria, ha fissato il costo del progetto a 106.757.010,10 euro, anch'esso comprendente i costi connessi alle raccomandazioni e prescrizioni, come precisato dal Ministero proponente, successivamente rispetto alla proposta iniziale;
che il costo sottoposto all'approvazione di questo Comitato e' cosi' articolato;

(euro)

Parte di provvedimento in formato grafico


che gli oneri di investimento includono le seguenti spese, di cui non e' indicato il dettaglio:
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi;
spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita';
spese per attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, al supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
eventuali spese per commissioni giudicatrici;
che la copertura finanziaria dell'intervento e' carico delle risorse del contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2016, n. 87, e in particolare a valere sull'importo di 237 milioni di euro di cui alla tabella «nuove opere» dell'Allegato A del contratto - intervento n. 5 «E78 Tratto 1° Grosseto - Siena lotto 4° e lotto 9°»;
che dette risorse sono disponibili sul capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in capo alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la sicurezza e la vigilanza delle infrastrutture stradali;
che le risorse necessarie per il completamento della copertura finanziaria del lotto 9 saranno rese disponibili con il contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.;
Tenuto conto che il RUP ha confermato che la progressiva chilometrica 30+038, estremita' nord del lotto 4, assicura il raccordo senza discontinuita' tra i lotti 4 e 5 del tratto Grosseto - Siena e senza aggravio di costi;
Considerato che con nota 24 gennaio 2017, n. 541, acquisita con protocollo Dipe n. 677 del 13 febbraio 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nel corso della riunione preparatoria;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo
1.1 Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati per le singole disposizioni.
1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, anche ai fini della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, il progetto definitivo dell'intervento «Grosseto - Fano tratto Grosseto - Siena - lotto 4 adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038.
1.3 L'approvazione di cui al punto 1.2 sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 106.757.010,10 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.2.
1.5 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.
1.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze, i cui elaborati progettuali sono allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.7 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Copertura finanziaria
La copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto 1.2 e' carico delle risorse del contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2016, n. 87, e in particolare a valere sull'importo di 237 milioni di euro di cui alla tabella «nuove opere» dell'Allegato A del contratto - intervento n. 5 «E78 Tratto 1° Grosseto - Siena lotto 4° e lotto 9°». 3. Ulteriori prescrizioni
3.1 Dalla voce «oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e oneri per attuazione protocollo di legalita'» viene espunta l'espressione «oneri per attuazione protocollo di legalita'» e di conseguenza i relativi 150.000 euro originariamente previsto per tale voce confluiscono nella voce «imprevisti» del quadro economico.
3.2 Il contratto di programma Anas 2016-2020 dovra' reintegrare, per il lotto 9 della tratta Grosseto - Siena, la quota di risorse anticipata per altri interventi e per il finanziamento del lotto 4 di cui al punto 1.2, menzionando esplicitamente la modifica apportata al contratto 2015 per completare il finanziamento del predetto lotto 4.
3.3 La tabella del suddetto contratto di programma Anas 2016-2020 relativa a costi, disponibilita' e fabbisogni per intervento, anticipata in estratto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota 1112 del 8 febbraio 2017, dovra' essere adeguata al costo aggiornato del lotto 4 di cui al punto 1.4.
3.4 Gli oneri di investimento saranno riconosciuti sulla base di una rendicontazione e documentazione di dettaglio, in funzione delle spese sostenute.
3.5 La somma di 80.000 euro per sondaggi archeologici, come da prescrizioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' inclusa nella voce del quadro economico «spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e rilevamenti archeologici».
3.6 Prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, nel progetto devono essere attentamente valutate e risolte le criticita' precedentemente messe in evidenza, tra le quali si sottolineano per la loro importanza: a) le insufficienti portate definite nell'analisi idrologica; b) l'attraversamento del torrente Lanzo; c) l'attraversamento del fosso dei Diacci. 4. Altre disposizioni
4.1 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente punto 1.2.
4.2 II soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.5.
4.3 II medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
4.4 II soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato 1 poste dallo stesso Ministero.
4.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui al punto 1.2 dovra' essere stipulato apposito Protocollo di legalita' tra la Prefettura competente U.T.G., il soggetto aggiudicatore e l'impresa appaltatrice, ai sensi della delibera n. 62/2015, punto 3.1.
4.6 II soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra la Ragioneria Generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.
4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
4.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP indicato per l'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente
Gentiloni Silveri
Il Segretario: Lotti

Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1063
 
Allegato 1
Itinerario stradale E 78 Strada di Grande Comunicazione (S.G.C.)
Grosseto - Fano
Tratto Grosseto - Siena. Lotto 4:
Adeguamento a quattro corsie del tratto
Grosseto - Siena (SS 223 «di Paganico»)
dalla progressiva chilometrica 27+200
alla progressiva chilometrica 30+038.
Approvazione progetto definitivo (CUP F21801000170000)

1. Prescrizioni relative agli aspetti progettuali
1.1. Aspetti viabilistici e trasportistici
1.1.1. La progettazione esecutiva dovra' validare il numero e la tipologia degli svincoli previsti dal progetto di massima, tenuto conto degli approfondimenti gia' inseriti nel progetto definitivo e nella connessa relazione di ottemperanza. (MATTM)
1.1.2. Nella fase di progettazione esecutiva si richiede di valutare il mantenimento delle piste di cantiere per migliorare la viabilita' in zone di difficile accesso. (Regione Toscana)
1.2. Aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici
1.2.1. In merito alle dimensioni dell'acquedotto per la fornitura dell'acqua potabile sono state eseguite opere di captazione di due sorgenti ("Fratini" e "S. Lucia" nel comune di Civitella Paganico) per il potenziamento dell'acquedotto del Fiora. Lo stesso garantisce una portata di 3 l/s (uso potabile). Nella fase di progettazione esecutiva dovra' essere verificata l'idoneita' dell'implementazione sorgiva gia' attuata, tenendo conto delle esigenze idriche del cantiere e della popolazione locale. (Regione Toscana)
1.3. Aspetti geotecnici
1.3.1 l fronti di scavo e riporto dovranno essere disposti secondo disposizioni compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti gli stessi; tali disposizioni dovranno risultare da verifiche analitiche condotte secondo la normativa tecnica e sismica vigente. (Regione Toscana)
1.4. Cantierizzazione
1.4.1 Contestualmente alla progettazione esecutiva, il Proponente dovra' curare che siano aggiornate in apposita relazione, anche ai fini della cantierizzazione, gli aspetti relativi a:
a) tempi di attuazione delle opere e delle infrastrutture complementari e delle opere concorrenti;
b) modifiche colturali ipotizzabili in ragione della nuova accessibilita', sulla base del contesto produttivo del momento. (MATTM)
1.4.2 II progetto esecutivo, nell'elaborato relativo al bilancio delle terre, dovra':
a) seguire le procedure previste dalle normative vigenti per quanto riguarda il riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche in cave ancora attive;
b) valutare la fattibilita' di un loro utilizzo, anche parziale, nell'ambito degli altri lotti della tratta Siena - Grosseto (come peraltro a suo tempo suggerito anche in altri contributi istruttori rilasciati da Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)), tenendo conto dell'idoneita' agli impieghi previsti, di eventuali problemi logistici e dei tempi di cantierizzazione, al fine di conseguire benefici ambientali complessivi. (Regione Toscana)
1.4.3 Dovra' essere integrato il piano di cantierizzazione in merito agli accorgimenti di carattere ambientale da prendere in considerazione in corso d'opera (inquinamento acustico, atmosferico, idrico, ecc.) nonche' alla viabilita' locale. (MATTM)
1.4.4 In fase di progettazione esecutiva dovra' essere assicurato che:
a) lo stoccaggio temporaneo del materiale in esubero derivante dagli scavi, sia effettuato in zone prive di vegetazione e senza pregiudicare la stabilita' del sito;
b) siano previste opportune opere di regimazione delle acque di ruscellamento, in grado di evitare l'inquinamento, seppure solo fisico, delle acque del reticolo idrografico;
c) qualora necessario siano previsti sistemi di trattamento prima della loro restituzione. Al momento dell'esecuzione dei lavori dovra' essere verificata la rispondenza delle indagini con lo stato dei luoghi; qualora si manifestassero delle difformita' rispetto alle previsioni di progetto, dovra' essere rivalutata l'eseguibilita' delle opere in relazione alla funzionalita' delle stesse ed alla sicurezza di persone e cose. (Regione Toscana)
1.4.5 Contestualmente alla progettazione esecutiva il Proponente dovra' curare che siano verificati gli aspetti progettuali per le cave e discariche relativi a tutte le componenti ambientali coinvolte (atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, vegetazione, fauna ed ecosistemi), nonche' che sia redatta una pianificazione puntuale dei trasporti connessi. Dovra' altresi' produrre apposito progetto, ai fini' della compatibilita' ambientale, di riutilizzo delle terre ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (MATTM)
1.4.6 Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di considerare la possibilita' di riutilizzo, per la realizzazione della sovrastruttura stradale, di materiali quali sottoprodotti o rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni industriali (quali: inerti di riciclaggio di costruzione e demolizione, ecc.). Qualora fosse comparativamente dimostrato non possibile un significativo utilizzo dei suddetti materiali, dovra' essere predisposto un piano di approvvigionamento dei materiali da cave che individui la potenzialita' realmente residua degli impianti presenti sul territorio, anche sulla base delle stime effettuate da Province e Comuni, nonche' dell'attuale utilizzo dei materiali estratti dalle cave. (Regione Toscana)
1.4.7 Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, in merito al riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, di indicare il regime di gestione previsto per gli stessi, conformemente alla normativa vigente in materia, corredato di eventuale piano di' gestione e di campionamento del materiale al momento della sua formazione ai fini della verifica della contaminazione e del rispetto dei limiti di concentrazione previsti. Dovranno essere indicate le tempistiche di formazione dei materiali e del loro riutilizzo, le modalita' di documentazione dei flussi dei materiali, e trasmesso alle autorita' locali preposte, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori che produrranno le terre di scavo, il cronoprogramma delle operazioni. (Regione Toscana)
1.4.8 Contestualmente alla progettazione esecutiva, il Proponente dovra' curare che per gli interventi di ripristino ambientale delle aree occupate dai cantieri siano specificati gli interventi di bonifica e di ripristino della fertilita' del suolo, in particolare quello ad uso agricolo, nonche' le misure di mitigazione delle operazioni di cantiere in corso d'opera. (MATTM)
1.4.9 Le operazioni di scavo necessarie alla realizzazione delle opere in progetto produrranno un volume di terre valutato in 109.000 mc circa. Si richiede che ne venga previsto il riutilizzo previa esclusione dal regime dei rifiuti, presso la discarica di Cannicci, in quanto idonee per le coperture. La discarica di Cannicci, ad oggi, non puo' ricevere i codici 17 CER. (Regione Toscana)
1.4.10 Dovranno essere definiti i seguenti aspetti:
a) verifica delle effettive possibilita' di recupero o invio a smaltimento dei flussi in uscita (terre e rocce da scavo e rifiuti in genere). La relativa documentazione di progetto dovra' essere presentata anche alle autorita' locali preposte;
b) esatta definizione delle modalita' di caratterizzazione delle terre e rocce di scavo (quali analisi e quanti campioni a seconda dei volumi), in relazione alle effettive destinazioni possibili al momento della realizzazione dell'opera, da presentarsi anche alle autorita' locali preposte;
c) l'aggiornamento del bilancio dei materiali/rifiuti in ingresso ed uscita dal cantiere, inteso come tutto il tratto stradale da realizzare, da inviare anche alle autorita' locali preposte;
d) il cronoprogramma delle operazioni di riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, da inviare anche alle autorita' locali preposte. (Regione Toscana)
1.4.11 Per i rifiuti da demolizioni di vecchie strutture in c.a., al momento della progettazione esecutiva, dovra' essere definito l'effettivo destino degli stessi (se a recupero, preferibilmente, o a smaltimento), in ottemperanza alla normativa vigente. (Regione Toscana)
1.4.12 Gli elaborati relativi alla fase di cantierizzazione del progetto esecutivo dovranno riportare informazioni specifiche sugli effetti che la realizzazione dei cantieri e le attivita' in essi svolte possono esercitare sull'ambiente idrico sotterraneo. (Regione Toscana)
1.4.13 Gli elaborati progettuali riguardanti la materia dei rifiuti dovranno essere aggiornati richiamando il vigente decreto legislativo n. 152/2006 in luogo dell'abrogato decreto legislativo n. 22/1997. E' fatto divieto di abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura durante le lavorazioni. Eventuali rifiuti al termine dei lavori dovranno essere raccolti ed adeguatamente smaltiti. Si procedera' a bonificare eventuali siti "riscoperti". (Regione Toscana)
1.4.14 Relativamente alle aree di cantiere con superficie superiore ai 5000 mq, per le acque meteoriche dilavanti si dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 40 del regolamento n. 46r/2008, di attuazione della legge regionale n. 20/2006. Le suddette disposizioni sui cantieri dovranno essere accolte in un apposito tomo del progetto esecutivo e inserite nelle disposizioni speciali per le imprese. (Regione Toscana)
1.5. Documentazione tecnico-economica
1.5.1 [Prescrizione soppressa in quanto gia' adempiuta].
1.5.2 La monetizzazione proposta in sostituzione del rimboschimento compensativo recepira' le modifiche dell'art. 81 del D.RG.R. 8 agosto 2003 n. 48/R apportate dall'art. 33 del decreto Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010 n. 32/R, che alle parole "60 euro" sostituisce "150 euro". (Regione Toscana)
2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali
2.1 Componente acque superficiali e sotterranee
2.1.1 Al fine di limitare gli impatti sulla risorsa idrica, si prescrive, ove possibile, di evitare lavori all'interno degli alvei fluviali, o per deviazioni degli stessi o per operazioni che comunque conducono ad apporto di solidi sospesi ai corsi d'acqua. Tali interferenze, andranno ben evidenziate nella Relazione generale del Piano di monitoraggio ambientale e, ove impossibile, andranno individuare misure operative e/o dispositivi di mitigazione al fine di evitare l'immissione di quantita' critiche di solidi sospesi nei corsi d'acqua, al fine di non comprometterne gli obiettivi di qualita' delle acque previsti dal Piano di Tutela delle medesime. (Regione Toscana)
2.1.2 Andra' inoltre evitata l'immissione di altre sostanze inquinanti di varia origine, con particolare riferimento a quelle delle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte del decreto legislativo n. 152/2006, che si possono accompagnare alle operazioni di cantiere. (Regione Toscana)
2.1.3 Conservare e mantenere la rete idrica minore e le opere di regimazione preesistenti, come muretti a secco, gradoni e terrazzamenti, ciglionamenti, fossi di guardia e fossette livellari. (Regione Toscana)
2.1.4 Realizzare le normali opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria per il naturale deflusso delle acque meteoriche. (Regione Toscana)
2.1.5 Nella fase di cantiere il proponente dovra':
a) intensificare le misure di prevenzione, particolarmente nelle aree di cantiere poste in vicinanza dei corsi d'acqua, per ridurre al minimo l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi;
b) convogliare le acque di drenaggio dei lavori in galleria e le acque di cantiere in appositi impianti di trattamento e richiedere e ottenere le necessarie autorizzazioni per gli scarichi, previste a norma di legge;
c) assicurare che la gestione delle AMD che interessano il cantiere installato per il lotto in oggetto sia conforme a quanto disposto dalla RR 46/r/08. (Regione Toscana)
2.2 Componente atmosfera
2.2.1 Nel progetto esecutivo il Proponente dovra':
a) aggiornare il quadro normativo riportato a riferimento, recependo, come principale normativa da tenere in considerazione, il decreto legislativo n. 155/2010 e eliminando i riferimenti alle norme abrogate;
b) per gli inquinanti di cui e' previsto il monitoraggio - BTX, Biossido di zolfo SO2 , Ossidi di azoto (NO, NO2 , NOX ), Materiale particolato PM10 , PM2,5 , PTS e metalli pesanti, Monossido di carbonio CO - i dati rilevati andranno presentati, oltreche' come confronto con i limiti normativi, anche come:
i. medie giornaliere di BTX;
ii. medie orarie di Biossido di zolfo (SO2 );
iii. medie orarie di Ossidi di azoto (NO, NO2 , NOX );
iv. medie giornaliere di Materiale particolato: PM10 , PM2,5 ;
v. medie giornaliere di metalli pesanti;
vi. medie orarie di Monossido di carbonio CO;
c) condurre le singole campagne di rilevamento per periodi di almeno 14 giorni consecutivi ogni trimestre, nel rispetto dei principi contenuti nell'Allegato I del decreto legislativo n. 155/2010. Tale allegato riporta, fra l'altro, che per le misurazioni indicative (per definizione "misurazione che rispetta obbiettivi di qualita' dei dati meno stringente rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi") e' previsto un periodo minimo di copertura pari al 14%, articolato su almeno 8 settimane di misurazioni distribuite equamente nell'arco dell'anno, in modo tale che la campagna sia rappresentativa delle varie condizioni climatiche e di traffico. Inoltre la raccolta minima dei dati deve essere almeno pari al 90% e si deve dimostrare che l'incertezza risponde all'obiettivo di qualita' del 25%;
d) monitorare tutti gli inquinanti proposti con le metodiche indicate dal decreto legislativo n. 155/2010 (vedi Allegato VI). Nel caso fra gli inquinanti da monitorare vengano proposti anche le PTS con la determinazione dei metalli pesanti, si segnala che, ad oggi, le PTS non sono piu' regolamentate dalla normativa di qualita' dell'aria, ne' queste sono utilizzabili per la determinazione dei metalli pesanti (il metodo di riferimento per la determinazione dei quali e' quello richiamato dall'allegato VI del decreto legislativo n. 155/10 e descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione"). Pertanto puo' essere esclusa la misurazione delle PTS, misurando il Materiale particolato PM10, PM2,5 e determinando sulla frazione PM10 i metalli secondo la metodica ufficiale;
e) chiarire esattamente se il monitoraggio riguardera' tutti i metalli o solo quelli ritenuti piu' rappresentativi sulla base di criteri da esplicitare. (Regione Toscana)
2.3 Componente rumore
2.3.1 Nella fase di progettazione esecutiva, poiche' il distributore di carburante e' sede anche di un bar-ristorante, andra' approfondito l'impatto della strada in fase di esercizio presso questo recettore, valutando l'eventuale installazione di barriere fonoisolanti; (Regione Toscana)
2.3.2 Nella fase di cantiere, occorrera' valutare l'eventuale necessita' del ricorso alla deroga (ai sensi della deliberazione Giunta regionale Toscana n. 77/2000) per la presenza di edifici vicini al cantiere Nord. (Regione Toscana)
2.4 Componente vegetazione, flora, fauna, ecosistemi
2.4.1 Le descrizioni della vegetazione forestale riportate negli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla terminologia usata nelle disposizioni dettate dall'art. 44, comma 5, punto a del decreto presidente della giunta regionale n. 48/R del 08/08/2003, per i terreni interessati dall'intervento andra' verificata puntualmente l'eventuale appartenenza degli stessi al disposto della legge regionale n. 39/2000 e in caso affermativo andranno rispettate le prescrizioni degli art 79, 80, 81 previste dal Regolamento forestale decreto Presidente della Giunta regionale n 48/R del 08/08/2003. Le opere di ripristino della vegetazione forestale dovranno avvenire utilizzando materiale vegetale inserito nell'allegato della legge regionale n. 39/2000 e dotato di regolare certificazione come Materiale Forestale di Propagazione (MFP). (Regione Toscana)
2.4.2 Per la realizzazione dei nuovi impianti si prescrive che:
a) il seme o il postime da utilizzare per il rimboschimento dovra' essere accertato con certificato di provenienza come richiesto dalla normativa vigente in materia;
b) le specie da utilizzare dovranno essere autoctone, preferibilmente latifoglie (caducifoglie e/o sempreverdi). Sono da sconsigliare le conifere. E' ammesso l'utilizzo del Pino domestico (Pinus pinea) e del Cipresso comune (Cepressus sempervirens) marginalmente alle aree da rimboschire ed in sintonia con il paesaggio circostante;
c) negli impianti eseguiti per semina le cure colturali dovranno obbligatoriamente proseguire almeno fino al quinto anno;
d) divieto di transito con qualsiasi mezzo meccanico all'interno dei fossi presenti;
e) e' fatto d'obbligo il ripristino dei luoghi eventualmente danneggiati durante le operazioni di rimboschimento effettuate con mezzi meccanici. E' fatto d'obbligo, altresi', l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici idonei per attivita' di rimboschimento. (Regione Toscana)
2.5 Mitigazioni e compensazioni
2.5.1 Le aree che saranno oggetto di rimboschimento compensativo in quanto aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale, andranno compensate per un importo pari a 78.000,00 euro. (Regione Toscana)
3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale
3.1 Il Proponente dovra' trasmettere il programma di rilevazioni ambientali ante operam fino alla data prevista di inizio lavori, e, in sede di presentazione del progetto esecutivo, le risultanze fino a quel momento. Inoltre, prima e durante la Verifica di' attuazione, dovranno essere ulteriormente approfondite le analisi ambientali di cui al punto "B " di prescrizioni del DEC/VIA di riferimento. (MATTM)
3.2 Il PMA redatto secondo le Linee guida della Commissione (in accordo con Allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006), dovra' essere modulato ed armonizzato secondo le indicazioni riportate nella Procedura di' verifica di ottemperanza (V.0 70) ex art. 185 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 163/2016 (nota MATTM n. DVA - 2012-929 del 13/01/2012 della Commissione tecnica di verifica VIA-VAS) e secondo le risultanze delle rilevazioni ante operam, corredandolo da un cronoprogramma coordinato con le attivita' di cantiere. (MATTM)
3.3 Concordando gli standard anche in relazione alle reti di monitoraggio degli Enti locali di controllo, il Proponente dovra' prevedere la restituzione periodica programmata e su richiesta delle informazioni e dei dati in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, e con possibilita' sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche sia di confronto con i dati previsti nel SIA. (MATTM)
3.4 Relativamente al Piano di monitoraggio si fa presente che:
a) i punti di monitoraggio andranno stabiliti in coordinamento con ARPAT;
b) le metodiche di valutazione dello stato delle acque dovranno essere in accordo con quanto in Allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal decreto ministeriale n. 260 del 8/11/2010. (Regione Toscana)
3.5 I rilievi di cui sopra relativi acque superficiali andranno riportati anche nelle disposizioni speciali per le imprese con la finalita' dell'inserimento nel capitolato d'appalto. (Regione Toscana)
3.6 Relativamente al piano di monitoraggio che il Proponente intende attuare sulle terre e rocce andra' specificato quali tipologie di indagini chimiche si intendono -realizzare nei campionamenti trimestrali proposti durante la fase di realizzazione dell'opera e andranno aggiornati i riferimenti normativi. (Regione Toscana)
3.7 I punti di monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere stabiliti in coordinamento con ARPAT. Qualora vi siano delle sorgenti che a seguito dei lavori potranno subire riduzioni o azzeramenti di portata, andra' predisposto un Piano di emergenza, raccolto in apposito capitolo, avente la finalita' di un tempestivo ripristino della risorsa; tale piano dovra' far parte del capitolato dei lavori. Analogo Piano di emergenza andra' predisposto anche nel caso si intercettino acque sotterranee, al fine di mettere in campo azioni atte a minimizzare la contaminazione. (Regione Toscana)
3.8 Nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovra' integrare il PMA in ante, corso e post - opera allineandosi alla normativa nazionale per l'utilizzo dei parametri biologici nel monitoraggio, ovvero prevedere l'utilizzo del metodo denominato "MacrOper", basato sul calcolo dell'indice Multimetrico di Intercalibrazione. Si ritiene necessario prevedere un monitoraggio sui sedimenti almeno nella fase di cantierizzazione. (Regione Toscana)
4 Prescrizioni relative al Piano di Utilizzo ex decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161
4.1 Nell'arco temporale di realizzazione dell'opera, le stime di terre e rocce scavati e le percentuali di recupero degli stessi dovranno essere riconfermate. (Regione Toscana)
4.2 Nella fase esecutiva la gestione delle terre e delle rocce dovra' essere oggetto di specifico PUT che preveda il riutilizzo, previa esclusione dal regime dei rifiuti, presso la discarica di Cannicci, in quanto idonee per le coperture. Si rappresenta che la discarica di Cannicci, ad oggi, non puo' ricevere i codici 17 CER. (Regione Toscana)
5 Prescrizioni relative agli aspetti archeologici
5.1 Per lo sviluppo del progetto esecutivo andranno effettuati dei saggi preventivi nelle aree che presentano un piu' elevato rischio archeologico, individuati e concordati mediante sopralluogo congiunto con la Soprintendenza competente; l'esito di dette indagini, da effettuarsi prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sara' valutato al fine di una eventuale sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 96, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e delle successive fasi procedimentali. (MIBACT)
6 Prescrizioni relative agli aspetti della tutela paesaggistica e dei beni culturali
6.1 In considerazione dell'elevato valore paesaggistico e naturalistico dell'area d'intervento, e visto quanto espresso dalla scheda di paesaggio, si ritiene che si debba tener conto delle seguenti condizioni:
a) le nuove corsie dovranno essere collocate alla stessa quota del tracciato esistente, al fine di tutelare le visuali panoramiche percepibili dalla superstrada;
b) andranno predisposti appositi progetti di mitigazione al fine di rendere la continuita' paesaggistica delle aree boscate, di mitigare gli impatti visivi degli imbocchi delle gallerie e dei viadotti;
c) andranno limitate le schermature acustiche lungo tutto il tratto interessato dal vincolo paesaggistico e naturalistico;
d) le travature in acciaio degli impalcati siano realizzate in acciaio corten, come gli impalcati del viadotto del Lotto 3;
e) tenuto conto della vicinanza del nuovo tracciato all'edificio della Badia Ardenghesca i guardrail saranno realizzati in acciaio corten o con una tipologia alternativa che conservi il medesimo fattore di sicurezza e minimizzi il piu' possibile l'impatto paesaggistico. (Regione Toscana)
7 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali
7.1 Contestualmente alla comunicazione dell'inizio operativo dei cantieri, il Proponente dovra' presentare il manuale di gestione ambientale dei cantieri conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS, come previsto dall'allegato tecnico XXI del decreto legislativo n. 163/2006. (MATTM)
7.2 Dovra' essere esclusa per tutto il percorso la possibilita' di impiantare cartellonistica diversa dalla segnaletica stradale, mediante esplicito scorporo del tratto dalle concessioni generali in atto e progressiva eliminazione degli impianti esistenti lungo il percorso». (MATTM)
7.3 Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 39/2000 «Legge forestale della Toscana» e s.m. ed i., la realizzazione delle opere di cui trattasi costituiscono Trasformazioni dei boschi" e il progetto esecutivo dovra' essere soggetto, ai sensi dell'art. 42 della citata legge regionale ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. L'autorizzazione di Vincolo idrogeologico, comprensiva delle relativa autorizzazione alla trasformazione del bosco, sara' di competenza del Comune di Civitella Paganico in applicazione del combinato disposto dell'art. 42, c.5 della «legge forestale della Toscana» n. 39/2000 e s.m.i. e dell'art. 79, comma 4 del regolamento forestale (decreto Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 48/R/2003). (Regione Toscana)
7.4 Nella fase di realizzazione dell'intervento la Ditta richiedente e' tenuta a:
a) informare tempestivamente l'Ufficio provinciale ed il Consorzio di bonifica interessati, sulla data di inizio dei lavori in narrativa, e successivamente sulla data della loro ultimazione e il nominativo della decreto-legge con relativo recapito telefonico e postale;
b) a rimuovere a propria cura e spese le opere in narrativa riportando in ripristino i luoghi, qualora cio' fosse necessario per la tutela del pubblico corso d'acqua, ovvero nel caso in cui i manufatti stessi non venissero piu' utilizzati dalla Ditta concessionaria;
c) ad intervenire anche successivamente al completamento dell'opera qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
d) a non apportare nessuna variante in corso d'opera senza la preventiva approvazione scritta dell'Ufficio competente il quale ha facolta' di imporre, in sede esecutiva ed in qualsiasi momento dell'utilizzazione dell'opera, tutte quelle modifiche e provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela delle acque pubbliche;
e) a farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprieta' private e/o pubbliche limitrofe:
f) a rimuovere, durante le lavorazioni in adiacenza al corso d'acqua, eventuali detriti delle lavorazioni stesse che potrebbero depositarsi nell'alveo per effetto di dilavarriento dell'acqua piovana o per cause accidentali;
g) ad allontanare, con l'ultimazione dei lavori, ogni materiale di risulta od opera provvisionale dalle pertinenze fluviali;
h) ad assicurare, a lavori ultimati, che l'opera ed eventuali suoi accessori, non rechino pregiudizio al transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione ordinaria del corso d'acqua;
i) in previsione di condizioni meteo avverse, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa, a sgombrare il tratto d'alveo interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, fermo restando che e' onere del soggetto autorizzato tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta;
j) ad adottare ogni precauzione necessaria affinche' l'interferenza del cantiere con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumita';
k) ai sensi dell'art. 12 del regio decreto n. 523/1904 «I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada», a far fronte all'onere della manutenzione degli interventi in progetto. (Regione Toscana)
7.5 La Ditta richiedente risponde di eventuali pretese da parte di terzi di ogni e qualsiasi danno che dovesse venire causato, anche indirettamente, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, ovvero a seguito della mancata e insufficiente manutenzione delle opere, le cui garanzie di stabilita' sono assunte ed assicurate dal richiedente l'autorizzazione. I lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente Delibera di approvazione, pena la perdita di validita' dell'autorizzazione idraulica. Tutte le spese dipendenti dal parere n. 145641 del 06/09/2011 (Allegato 2 delibera n. 887 del 8 ottobre 2012) della Provincia di Grosseto Dipartimento lavori e servizi pubblici fanno carico alla Ditta richiedente e le condizioni fissate nello stesso provvedimento si intendono accettate integralmente. (Regione Toscana)
8 Prescrizioni relative alla bonifica da ordigni bellici
8.1 Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera:
a) andra' effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformita' con il Capitolato speciale BCM del Ministero della Difesa Ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare. Una copia dei verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per il territorio dovra' essere inviata anche al Comando militare Esercito «Toscana»;
b) andranno rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;
c) andra' osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m;
d) andra' osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. (Ministero della difesa)
8.2 Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovra' sottoporre le varianti progettuali individuate al Comando logistico dell'Esercito «Ufficio movimenti e trasporti» ed al Comando militare Esercito «Toscana», competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge. (Ministero della difesa)
9 Prescrizioni relative alle interferenze
9.1 Relativamente all'interferenza con l'acquedotto del Fiora, nella fase di Progettazione esecutiva andra' garantita anche per la nuova opera la continuita' con il tubo guaina esistente o che ne sia collocato uno nuovo per tutta la larghezza del rilevato. (Acquedotto del Fiora)
9.2 I materiali, le tecnologie utilizzate per la realizzazione del piano viabile e le opere di protezione, dovranno consentire in qualsiasi momento la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sottostanti condotte, sia al momento della cantierizzazione, che ad opera eseguita sollevando la Societa' che gestisce l'acquedotto da qualsiasi maggiore onere. (Acquedotto del Fiora)
9.3 Nella risoluzione delle interferenze gestite da Terna S.p.A. andranno rispettate le normative vigenti relative al franco tra conduttori e piano stradale. (Terna)
10 Prescrizioni recepite dal Parere n. 86/2015 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP)
10.1 Nel quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere previste le somme per i saggi preventivi nelle aree che presentano un piu' elevato rischio archeologico (quantificati nel progetto definitivo per un importo pari a 80.000 euro) richiesti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con nota prot. 6713 del 9.3.2016. (CSLP)
10.2 Nell'ambito degli aspetti stradali, laddove necessario in esito alle verifiche da sviluppare nella progettazione esecutiva, l'Ente proprietario dovra' assumere idonei provvedimenti, con specifico riferimento all'apposizione di segnaletica integrativa, al fine di rendere riconoscibile all'utenza la successione di elementi stradali fortemente differenziati rispetto alle relative velocita' di progetto. (CSLP)
10.3 Nella progettazione esecutiva si dovra' approfondire le indagini geologiche ed idrogeologiche, al fine di meglio definire gli aspetti geologici e geomeccanici di riferimento per la progettazione delle opere previste, in particolare delle gallerie ed delle opere di fondazione. (CSLP)
10.4 Nella fase di progettazione esecutiva, per la caratterizzazione geomeccanica delle gallerie dovra' essere prevista la definizioni in foro attraverso misure dell'RQD (Rock Quality Designation) e si dovranno attare idonei rilievi a carattere geomeccanico. (CSLP)
10.5 Relativamente alla stabilita' dei versanti, nella fase di progettazione esecutiva dovra' essere effettuato un approfondimento che confermi l'effettiva assenza di fenomenologie di instabilita', integrato da opportuni studi sulle condizioni di stabilita' dei versanti in presenza delle opere. (CSLP)
10.6 Per quanto attiene gli aspetti sismici, appare opportuno che nella prossima fase progettuale esecutiva, siano svolti effettivi approfondimenti anche dal punto di vista sismico finalizzati a meglio definire eventuali effetti locali. (CSLP)
10.7 Nell'ambito della progettazione esecutiva integrare l'analisi idrologica, tenendo conto anche delle serie storiche relative agli ultimi dati pluviometrici disponibili. (CSLP)
10.8 Nella progettazione esecutiva andranno riviste tutte le valutazioni di portata - precedentemente valutate con il metodo 'Curve Number' del Soil Conservation Service' e risultate in taluni casi (Es. torrente Lanzo) sottostimate - ricorrendo ad un piu' idoneo metodo di valutazione. (CSLP)
10.9 Per l'attraversamento del torrente Lanzo, nella progettazione esecutiva
10.9.1 andra' modificata la posizione prevista della pila del viadotto, al fine di evitare il posizionamento di una ulteriore pila all'interno dell'alveo di piena;
10.9.2 andra' ridefinita la protezione a scogliera adottando un coefficiente di drag Cd meno ottimistico di quello pari a 0,7;
10.9.3 andranno ridefinite con maggior precisione le stime delle portate riportate nella relazione idraulica. (CSLP)
10.10 Nella progettazione esecutiva, la progettazione dell'attraversamento del fosso dei Diacci andra' rivista, garantendo un piu' regolare deflusso delle acque nel tratto e il rispetto dei franchi previsti dalle NTC 2008 sulle quote di sottotrave.
Nel caso il fosso sia interessato da trasporto solido al fondo, dovranno essere fatte scelte opportune per garantire la durabilita' delle opere di difesa longitudinali e delle briglie previste nel progetto. (CSLP)
10.11 Per quanto riguarda gli attraversamenti minori realizzati con tombini si dovra':
10.11.1 garantire la praticabilita' per quanto possibile, utilizzando ad esempio sezioni rettangolari 0.90 x 2.00 m2 invece di sezioni circolari D=1.50 m;
10.11.2 inserire taglione a monte e valle, verificando la necessita' di inserire un'opera di dissipazione (se del caso);
10.11.3 utilizzare adeguate protezioni contro l'usura;
10.11.4 garantire adeguata protezione contro l'ingresso di materiali che possano bloccarsi all'interno del tombino; (CSLP)
10.12 Per gli aspetti strutturali dei viadotti, nella fase di progettazione esecutiva si dovra':
10.12.1 ottimizzare in termini costruttivi la sezione degli impalcati dei viadotti, a tre o quattro travi con soletta collaborante, ad esempio riducendo il numero delle travi;
10.12.2 ottimizzare la tipologia delle pile sia per quelle nuove (Asse 1) sia per l'adeguamento di quelle esistenti;
10.12.3 rivedere con attenzione e completare tutti i calcoli e le verifiche strutturali; (CSLP)
10.13 Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione delle gallerie, ove previsto, si prescrive, al fine di contenere la potenza elettrica impegnata ed i costi di gestione dell'energia elettrica, l'adozione di corpi illuminanti del tipo a LED. (CSLP)
10.14 Prima dell'appalto, il Capitolato speciale degli appalti andra' revisionato al fine di riferirlo allo specifico intervento in esame nonche' aggiornarlo alle vigenti normative nazionali e europee ed eliminare eventuali rinvii a norme ormai abrogate o superate o indicazioni tecniche e riferimenti a materiali non piu' attuali. (CSLP)
10.15 I documenti economici, nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere modificati e/o integrati prima dell'esperimento delle procedure-di affidamento. Nella definizione dei costi, trattandosi di una tratta stradale breve, caratterizzata dalla presenza di opere d'arte ed altre lavorazioni specialistiche, non dovranno far ricorso a costi parametrici, ritenibili non agevolmente individuabili e comunque non di grande significativita'. (CSLP)
11 Ulteriori Prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture
11.1 Con riferimento ai viadotti Calcinai, S. Lorenzo, La Cascia e Lanzo, in sede di progetto esecutivo, si prescrive di valutare l'intersezione dal punto di vista della compatibilita' idraulica dei manufatti esistenti con quelli di nuova realizzazione, nello specifico di quelli tra loro a distanza ravvicinata, con particolare riferimento al viadotto Calcinai, in relazione anche al parere del Consiglio superiore lavori pubblici n. 53/2012, espresso nell'adunanza dell'assemblea generale del 14 novembre 2014 (Revisione delle norme tecniche delle costruzioni); (MIT)
11.2 Si prescrive di chiedere al soggetto attuatore, tenuto conto del tempo trascorso dalla verifica del progetto del 16 marzo 2011, una nuova verifica dello stesso progetto, prima dell'espletamento delle procedure di affidamento, secondo il quadro normativo applicabile, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto legislativo n. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici). (Prescrizione gia' ricompresa tra quelle su riportate espresse dal Consiglio superiore lavori pubblici). (MIT)
INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI
Tutte le prescrizioni dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva, salvo diversa indicazione riportata nella prescrizione stessa.
 
Allegato 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia da inserire nel bando di gara.
La normativa vigente prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che per i contratti di importo pari o superiore a quello determinato in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi detti limiti di valore e pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di estensione delle verifiche preventive antimafia a tutte le imprese e fornitori partecipanti alla realizzazione dell'opera, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione l'autorizzazione alla stipula possa essere rilasciata sulla base dell'informazione antimafia che consiste nell'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla normativa vigente e nell'attestazione della insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi della normativa vigente, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, non superiore al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le comunicazioni di cui all'art. 1 septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria per gli effetti di cui al Codice degli appalti;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti e clausole risolutive espresse, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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