Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131 |
Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'articolo 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso; Visto il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e successive modificazioni; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Vista la direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 giugno 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato alla salvaguardia delle varieta' di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varieta' in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui e' praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso. 2. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana. 3. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualita' riconosciuto nell'Unione europea, ne' al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale): «Art. 31 (Delega al Governo per il sostegno al settore del riso). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) salvaguardia delle varieta' di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varieta' in costituzione; b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui e' praticata; c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso; d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varieta', gestito dall'Ente nazionale risi; e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) definizione in uno o piu' allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varieta' che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso; g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilita' di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata; h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualita' riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente art., uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 (Modificazioni nell'ordinamento dell'ente nazionale risi ed attribuzione al produttore della responsabilita' solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1933, n. 218. - La legge 18 marzo 1958, n. 325 (Disciplina del commercio interno del riso), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. - Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2011, n. L 304. - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347. - La direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241. |
| Allegato 1 (Previsto dall'articolo 3, comma 2) Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative
===================================================================== | Categoria | Descrizione | +======================+============================================+ | riso a grani tondi/ |riso i cui grani hanno una lunghezza pari o | | riso tondo/riso |inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto | | Originario | lunghezza/larghezza inferiore a 2 | +----------------------+--------------------------------------------+ | | riso i cui grani hanno una lunghezza | | | superiore a 5,2 millimetri e pari o | |riso a grani medi/riso|inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto | | medio | lunghezza/larghezza inferiore a 3 | +----------------------+--------------------------------------------+ | | riso i cui grani hanno una lunghezza | | |superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto | |riso a grani lunghi A/| lunghezza/larghezza superiore a 2 e | | riso lungo A | inferiore a 3 | +----------------------+--------------------------------------------+ | | riso i cui grani hanno una lunghezza | | riso a grani lunghi |superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto | | B/riso lungo B | lunghezza/larghezza pari o superiore a 3 | +----------------------+--------------------------------------------+ | |frammenti di grani aventi una lunghezza < o | | | = ai 3/4 della lunghezza media del grano | |grano rotto o rottura | senza alcuna parte rotta | +----------------------+--------------------------------------------+ | | grano o rottura con striature di pericarpo | | | pigmentato la cui lunghezza e' > o = alla | | |meta' del grano senza alcuna parte rotta, ma| | |la superficie rivestita da queste striature | | grano striato | e' < di 1/4 della superficie totale | +----------------------+--------------------------------------------+ | | grano o rottura con pericarpo di colore | | | diverso da quello dovuto alle | | | caratteristiche ereditarie della varieta', | | |che riveste piu' di 1/4 della superficie del| | grano pigmentato | grano | +----------------------+--------------------------------------------+ | |grano o rottura di riso non parboiled, fatta| | |eccezione per il riso ceroso, la cui intera | | grano gessato | superficie ha aspetto opaco e farinoso | +----------------------+--------------------------------------------+ | |grano o rottura che mostra un deterioramento| | |evidente, causato da umidita', infestazioni,| | | malattie o altre cause, esclusi i grani | | grano danneggiato | danneggiati da calore. | +----------------------+--------------------------------------------+ | |grano o rottura il cui normale colore si e' | | | modificato per effetto di un riscaldamento | | |di origine microbiologica. Questa categoria | | | comprende grani di colore giallo/giallo | | | scuro nel riso non parboiled e grani di | | | colore arancio/arancio scuro nel riso | | grano danneggiato da | parboiled, dovuti ad alterazioni | | calore | microbiologiche | +----------------------+--------------------------------------------+ | grano immaturo, |grano o rottura a maturazione incompleta e/o| | malformato | mal sviluppato | +----------------------+--------------------------------------------+ | | grani o rotture di varieta' diverse da | | grani di altre | quelle compatibili con la denominazione | | varieta' | dell'alimento | +----------------------+--------------------------------------------+ | |grano o rottura di riso parboiled nel quale | | | piu' di 1/4 della superficie e' di colore | | | marrone scuro o nero dovuto al processo | | peck | parboiled | +----------------------+--------------------------------------------+ | | semi o parti di semi e loro derivati, che | | materie estranee | siano commestibili, o altre sostanze | | commestibili | alimentari | +----------------------+--------------------------------------------+ | | sostanze minerali (quali pietra, sabbia, | | |polvere) o vegetali (quali lolla, frammenti | | materie estranee non |di paglia) o animali (quali insetti morti e | | commestibili, non | loro frammenti) non commestibili, a | | tossiche | condizione che non siano tossiche | +----------------------+--------------------------------------------+
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
(Previsto dall'articolo 6, commi 5 e 7) Disposizioni applicative relative al Registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi 1. Modalita' di presentazione della domanda. a) In caso di richiesta di inclusione di una varieta' nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a). La domanda deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno all'Ente Nazionale Risi. La domanda puo' riguardare solo varieta' appartenenti alla specie Oryza sativa, L., iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario. Insieme alla domanda deve essere fornito un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato, che sara' utilizzato per la classificazione della varieta' nel pertinente gruppo di cui all'articolo 3 del presente decreto (riso tondo/riso medio/riso lungo A/riso lungo B), e per la descrizione morfologica dei granelli. La descrizione morfologica dei granelli - effettuata da Ente Nazionale Risi secondo gli usi - comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma. Una volta effettuata la descrizione morfologica dei granelli, l'Ente Nazionale Risi provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del presente decreto, dandone comunicazione al soggetto richiedente. b) In caso di richiesta di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). La domanda deve essere presentata all'autorita' incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varieta' di riso al Registro nazionale e inviata per conoscenza a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali; Ente Nazionale Risi; Responsabile del mantenimento in purezza della varieta'. La domanda deve pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l'indicazione della denominazione nella quale si chiede di includere la varieta'. La domanda puo' riguardare solo varieta' appartenenti alla specie Oryza sativa, L., iscritte o in corso di iscrizione in un registro ufficiale, nazionale o comunitario. La domanda e' da intendersi relativa all'intero ciclo di rilievi ed accertamenti necessari ai fini della classificazione della varieta', come di seguito descritti. 2. Accertamenti e analisi. La valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 e' effettuata dall'autorita' incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varieta' di riso al Registro nazionale. Nel caso in cui la varieta' sia gia' iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, e la sua semente sia certificata in Italia, la valutazione e' effettuata su 2 campioni di semente certificata della categoria piu' elevata disponibile (prebase o base) e ottenuta da coltivazioni effettuate in Italia in due campagne colturali. Nel caso in cui la varieta' sia in corso di iscrizione al registro nazionale, le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sugli stessi campioni utilizzati ai fini dell'iscrizione. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, le valutazioni tengono conto anche dei dati rilevati dal costitutore in tale anno; tali dati dovranno essere allegati alla domanda. Nel caso in cui la varieta' sia gia' iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, ma la sua semente non sia certificata in Italia, il soggetto che presenta la domanda invia all'autorita' incaricata un quantitativo minimo di 3 kg di semente da campione standard. Il campione deve essere inviato entro il 15 febbraio, accompagnato dalla scheda descrittiva della varieta' (di cui all'articolo 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio). In questo caso per procedere alla valutazione della varieta', vengono preparati due sub-campioni: a) sul primo sub-campione viene effettuata la valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2; b) il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse localita'. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi gia' effettuati sul primo sub-campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varieta' coltivata nel territorio italiano. Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni sopra descritti non consentano la classificazione della varieta' nella classe merceologica richiesta, la valutazione puo' essere effettuata utilizzando, oltre ai due dati rilevati come sopra descritto, anche il dato rilevato da un campione ottenuto ripetendo per un ulteriore anno la procedura sopra indicata alla lettera b). A tal fine deve essere presentata specifica domanda dal soggetto richiedente, con le stesse modalita' descritte in precedenza. I risultati dei rilievi effettuati sono trasmessi non appena disponibili all'Ente Nazionale Risi e al soggetto richiedente. 3. Elaborazione dei dati raccolti. Al termine del ciclo di accertamenti previsti, l'Ente Nazionale Risi calcola, per ogni caratteristica da valutare, la media di tutti i valori ottenuti nel corso degli accertamenti sopra descritti. La media e' espressa con valori arrotondati: al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza; al secondo decimale per il parametro di consistenza. L'arrotondamento e' effettuato per difetto quando il decimale successivo e' pari a 0, 1, 2, 3, 4 e per eccesso in tutti gli altri casi. La media cosi' ottenuta e' confrontata con i valori indicati nella tabella dell'allegato 2; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, e' comunque ammessa l'inclusione della varieta' nella denominazione corrispondente. L'Ente Nazionale Risi effettua inoltre la descrizione morfologica dei granelli - secondo gli usi - che comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma. L'Ente Nazionale Risi provvede infine ad aggiornare gli elenchi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 6, dandone comunicazione al soggetto richiedente. |
| Allegato 4 (Previsto dall'articolo 4 comma 2)
Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi)
========================================= | Categorie 1 | % | +===========================+===========+ |grani rotti o rotture | 5,00 | +---------------------------+-----------+ |grani striati e/o | | |pigmentati 2 | 3,00 | +---------------------------+-----------+ |grani gessati | 4,50 | +---------------------------+-----------+ |grani danneggiati | 2,50 | +---------------------------+-----------+ |grani danneggiati da calore| | |3 | 0,05 4 | +---------------------------+-----------+ |grani immaturi, malformati | | |e grani di altre varieta' | | |3,5 | 10,00 | | di cui grani di altre | | | varieta' | 5,00 | +---------------------------+-----------+ |grani parboiled 3 | 0,10 | +---------------------------+-----------+ |grani non parboiled 3,6 | 0,10 | +---------------------------+-----------+ |peck 3,6 | 1,00 | +---------------------------+-----------+ |materie estranee | | |commestibili | 0,10 | +---------------------------+-----------+ |materie estranee non | | |commestibili, non tossiche | 0,01 | +---------------------------+-----------+ |coefficiente di variazione | | |della lunghezza dei grani 7| 5,0 | +---------------------------+-----------+
1 Le definizioni sono riportate nell'allegato 1. Non si applicano alle miscele di riso di cui all'articolo 3, comma 7. ² Se la percentuale e' > al valore massimo, la denominazione dell'alimento deve riportare l'indicazione «ostigliato». ³ Per il riso integrale la determinazione e' effettuata dopo la lavorazione del grano. 4 Per le varieta' Basmati e Jasmin il valore massimo e' 0,50. 5 La presenza di grani di altre varieta' e' determinata solo per le denominazioni di cui all'articolo 5 e per le denominazioni di cui all'articolo 3, comma 3. 6 Si applica al riso parboiled. 7 Si applica alla determinazione della caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all'articolo 3, comma 1. |
| Allegato 5
(Previsto dall'articolo 4, comma 4)
Metodi di analisi
UNI EN ISO 11746: 2012 - Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani. UNI EN ISO 11747: 2012 - Riso - Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura. UNI EN ISO 7301: 2013 - Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso - Oryza sativa L. - oggetto del commercio internazionale). Nota: nel caso non vi sia un'esatta corrispondenza tra le definizioni elencate nei metodi sopra riportati e quelle elencate nell'allegato 1, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'allegato 1. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»; b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo; c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe. |
| Art. 3 Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento
1. Il riso e' classificato nei seguenti gruppi: a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario; b) riso a grani medi ovvero riso medio; c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B. 2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato. 3. La denominazione dell'alimento e' costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento puo' essere accompagnata dal nome di tutte le varieta' di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso e' ottenuto, che non siano le varieta' tradizionali di cui all'articolo 5, comma 2. 4. I nomi delle varieta' di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento. 5. Sulla confezione e' consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed e' consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purche' tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011. 6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare: a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita e' diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) il particolare trattamento subito; c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varieta' di riso greggio da cui il riso e' ottenuto. 7. La denominazione dell'alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o piu' varieta' di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. E' vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati. 8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 e' vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed e' consentito indicare i nomi di tutte le varieta' che costituiscono la miscela.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Disposizioni a garanzia della qualita' del riso posto in vendita o immesso al consumo
1. La denominazione «riso» e' riservata al prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). 2. E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificita' territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto. 4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5. |
| Art. 5 Varieta' tradizionali
1. Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2. 2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione: a) della omonima varieta' di riso greggio descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi; b) di una varieta' di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi. 3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Nella denominazione dell'alimento di cui al comma 1 deve figurare: a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se la lavorazione subita e' diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) il particolare trattamento subito. 5. L'indicazione «classico» e' consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale e' garantita la tracciabilita' varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilita' varietale. |
| Art. 6 Registro varietale
1. Presso l'Ente Nazionale Risi e' istituito un registro contenente l'elenco delle varieta' del riso greggio. 2. Il registro e' costituito dall'elenco: a) delle varieta' agronomiche, il cui nome puo' accompagnare la denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e descrizione morfologica dei loro granelli; b) delle varieta' agronomiche il cui prodotto puo' utilizzare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 al presente decreto; c) delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varieta' di cui alla lettera b). 3. In sede di prima applicazione, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di costituzione del registro dandone comunicazione preventiva ai costruttori delle varieta' e ai responsabili della conservazione in purezza. 4. L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dello stesso anno. 5. Il costitutore di una varieta' o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare richiesta di inserimento di una varieta' negli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi, sulla base delle disposizioni applicative di cui all'allegato 3. 6. Il costitutore di una varieta', o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varieta' dagli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell'anno successivo. 7. Le modalita' tecniche applicative del presente articolo relative al registro sono riportate nell'allegato 3. 8. Il registro e' pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi. |
| Art. 7 Utilizzo di marchi collettivi
1. Con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento e' consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso. |
| Art. 8 Controlli
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 9 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualita' merceologica del riso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro. |
| Art. 10 Autorita' competente
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi preposti, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento delle violazioni in materia. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Note all'art. 10: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: «Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). - (Omissis). 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. 4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.». |
| Art. 11 Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo e di vigilanza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 12 Clausola di mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 2. E' fatta salva la facolta' di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorita' competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.
Note all'art. 12: - Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218. |
| Art. 13 Disposizioni transitorie
1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325. 2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 puo' essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14 Modifiche degli allegati
1. Gli allegati tecnici al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 15 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La legge 18 marzo 1958, n. 325, e' abrogata a decorrere dal 1° settembre 2018.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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