Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017, n. 132
Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;
Ritenuto necessario procedere allo snellimento e all'accelerazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei referendari di Tribunale amministrativo regionale, anche mediante utilizzo di modalita' telematiche;
Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 giugno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del Titolo IV, le parole: «Concorso per» sono sostituite dalle seguenti: «Concorso di secondo grado per»;
b) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalle seguenti: «indica»;
2) alla lett. f), la parola: «opportuna.» e' sostituita dalle seguenti: «opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
«Art. 14 (Le nomine a referendario sono conferite a
seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono
partecipare, purche' non abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di eta'). - 1) i magistrati
dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina
ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e
della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato
con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello
Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in
giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo
servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre
di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti
attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni
di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano
esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali
amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che
abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due
consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 27
aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali):
«Art. 16 (Ammissione alla magistratura amministrativa).
- I posti di referendario del ruolo dei magistrati
amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso
per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli
appartenenti alle categorie indicate nel primo comma
dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , che
non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'.
Il concorso e' disciplinato dall'articolo 14 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 .
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio
di presidenza, ed e' composta da un presidente di sezione
del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la
presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di
tribunale amministrativo regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio
presso il Consiglio di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Si riporta il testo del titolo IV, articolo 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.
214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali), come modificato dal presente decreto:
«Titolo IV Concorso di secondo grado per la nomina a
referendario
Art. 14 (Bando di concorso). - Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che indice il
concorso per titoli ed esami a posti di referendario del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indica:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i documenti prescritti;
c) i termini di presentazione della domanda di
ammissione e dei titoli;
d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
e) il diario e la sede delle prove scritte;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta
opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei
titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa.».

Note all'art. 1:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 214 del 1973, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando puo' prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione.»;
b) al terzo comma:
1) all'alinea, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6) 7) e 8) della legge»;
2) e' soppresso il numero 4);
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.»;
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonche' le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Domanda di ammissione al concorso). - Le
domande di ammissione al concorso debbono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine
stabilito dal bando.
La domanda di partecipazione al concorso e i relativi
allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica
secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni
scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, possono
essere inviate per via telematica o, qualora non sia
diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per
l'inoltro della domanda. Il bando puo' prevedere che le
eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un
numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione,
da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede
l'esame da parte della commissione.
Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la
data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e
l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare
al concorso. I candidati debbono altresi' dichiarare:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) il comune, nelle cui liste elettorali sono
iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
3) le eventuali condanne penali riportate (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,
dei quali deve essere specificata la natura;
4) (Soppresso).
Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un
curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della
valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione
degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli
conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata,
il certificato rilasciato dalla competente universita',
attestante le votazioni riportate nei singoli esami
speciali e nell'esame finale del corso di laurea in
giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti alle
categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4)
e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note
di qualifica, ove prescritte.
I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati,
nonche' le dichiarazioni rese, devono essere
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati, che intendono sostenere la prova
facoltativa di lingua straniera, debbono farne richiesta
nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non
superiore a due.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Requisiti di ammissione - Esclusione dal
concorso). - I requisiti di ammissione al concorso debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la rappresentazione delle domande, eccettuato il
requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art.
14, numeri 7) e 8), della legge.
Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono
valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito
temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le
varie categorie fatte valere dal candidato.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con
decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Commissione esaminatrice). - Con il decreto
di nomina dei componenti della commissione di cui
all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono
essere nominati i commissari supplenti, destinati a
sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
Per le prove facoltative di lingue straniere la
commissione e' integrata, ove occorra, da membri aggiunti
per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
La commissione e' assistita, per l'ufficio di
segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di
qualifica non inferiore a direttore di sezione.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario
dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso
dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo
nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le
prove scritte, prima dell'inizio della relativa
correzione.»
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prove scritte e orali»;
b) al primo comma e' inserito, alla fine, il seguente periodo: «La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.»;
c) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.»;
d) al quarto comma, alla fine, le parole: «trentacinque cinquantesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Prove scritte e orali). - Gli esami constano
di quattro prove scritte e di una prova orale. La
commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove
e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di
quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti
materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni
commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli
articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
relativo ai concorsi di accesso alla magistratura
ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato
delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta
delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso
candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati
stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi
del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e
la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il
bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la
valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque
l'anonimato delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali
abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi
nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di
esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi;
la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di
una delle prove scritte preclude la valutazione delle
altre.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto
penale, sul diritto processuale civile e penale, sul
diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del
lavoro, sull'economia politica.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto
orali.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non
meno di quaranta cinquantesimi.
La valutazione complessiva e' costituita dalla somma
del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti
riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della
prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e
per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non
piu' di due punti per ogni lingua straniera che il
concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

1. All'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, le parole: «sotto condizione sospensiva dell'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo l'accertamento».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Graduatoria). - Sono dichiarati vincitori del
concorso i primi classificati in graduatoria in relazione
al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di merito si osservano i criteri di
preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri fatto salvo
l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla
qualifica di referendario dei tribunali amministrativi
regionali.».
 
Art. 8
Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 agosto 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev n. 1783
 
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