Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017, n. 132 |
Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Ritenuto necessario procedere allo snellimento e all'accelerazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei referendari di Tribunale amministrativo regionale, anche mediante utilizzo di modalita' telematiche; Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 giugno 2017; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2017; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica del Titolo IV, le parole: «Concorso per» sono sostituite dalle seguenti: «Concorso di secondo grado per»; b) al primo comma: 1) all'alinea, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalle seguenti: «indica»; 2) alla lett. f), la parola: «opportuna.» e' sostituita dalle seguenti: «opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali): «Art. 14 (Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'). - 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato; 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva; 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva; 6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni; 8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali): «Art. 16 (Ammissione alla magistratura amministrativa). - I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. Il concorso e' disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 . La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - Si riporta il testo del titolo IV, articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dal presente decreto: «Titolo IV Concorso di secondo grado per la nomina a referendario Art. 14 (Bando di concorso). - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che indice il concorso per titoli ed esami a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indica: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei titoli; d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali; e) il diario e la sede delle prove scritte; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
Note all'art. 1: - Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando puo' prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione.»; b) al terzo comma: 1) all'alinea, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6) 7) e 8) della legge»; 2) e' soppresso il numero 4); c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.»; d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonche' le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Domanda di ammissione al concorso). - Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine stabilito dal bando. La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando puo' prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione. Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso. I candidati debbono altresi' dichiarare: 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 2) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 4) (Soppresso). Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonche' le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati, che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso). - I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la rappresentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 7) e 8), della legge. Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Commissione esaminatrice). - Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. La commissione e' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.» |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prove scritte e orali»; b) al primo comma e' inserito, alla fine, il seguente periodo: «La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.»; c) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.»; d) al quarto comma, alla fine, le parole: «trentacinque cinquantesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Prove scritte e orali). - Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, le parole: «sotto condizione sospensiva dell'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo l'accertamento».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Graduatoria). - Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.». |
| Art. 8 Disposizioni finanziarie e finali
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev n. 1783 |
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