Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 settembre 2017
Criteri e modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017) che dispone testualmente: «Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici i cui al presente comma.»;
Visto il successivo comma 2-quater del citato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che testualmente recita: «Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.;
Visto, altresi', il seguente comma 2-quinquies, sempre del riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che dispone: «Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
Visto, infine, l'ulteriore comma 2-sexies, sempre del riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che dispone: «Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
Ritenuto, necessario predisporre le procedure informatizzate, nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per il rimborso, dall'anno 2017, degli oneri sostenuti per l'equo indennizzo e le spese di degenza per causa di servizio;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1

Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
1. Per «istituto dell'equo indennizzo», quanto previsto per la perdita dell'integrita' fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il cui procedimento e' stato oggetto di un apposito Regolamento di semplificazione, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. Per istituto del «rimborso delle spese di degenza per causa di servizio», le spese per ricoveri in istituti sanitari pubblici o privati convenzionati, conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.
 
Modello A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, sono legittimati alla richiesta del contributo erariale i comuni che hanno sostenuto spese per il riconoscimento dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio al personale della polizia locale.
 
Art. 3

Quantificazione del contributo

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, le somme erogate dai comuni per l'elargizione al personale della polizia locale dell'equo indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio per eventi, verificatisi dal 22 aprile 2017, sono rimborsate a ciascun comune richiedente, sulla base delle certificazioni inviate dallo stesso con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, e nella misura ivi determinata.
2. Qualora per ciascuna annualita' l'importo complessivo da rimborsare ai comuni sia superiore a 2.500.000 euro, importo corrispondente agli oneri valutati dalla legge n. 48 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, a favore di ciascun ente verra' corrisposto un acconto proporzionale. Il saldo spettante a ciascun comune interessato sara' corrisposto a seguito dell'integrazione delle risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno in conseguenza dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 2-sexies dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, con contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con le modalita' previste dal comma 12-bis dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009.
3. Ai fini del corretto accertamento contabile dei contributi assegnati, l'entita' degli stessi sara' comunicata sul sito web ufficiale della Direzione centrale della finanza locale.
 
Art. 4

Modello di certificazione

1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione delle spese di cui all'art. 1.
2. I comuni devono compilare la richiesta - esclusivamente con modalita' telematica - avvalendosi del modello di cui al comma 1, che costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione dei comuni sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale di cui all'art. 5 del presente decreto, sottoscrivendola, mediante apposizione di firma digitale, rispettivamente, del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.
 
Art. 5

Modalita', termini e specifiche

1. Le richieste da parte dei comuni, secondo il modello di cui all'art. 4, devono essere inviate al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify_entro le ore 24,00 del 31 marzo di ogni anno, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.
2. L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le credenziali gia' in uso a ciascun ente locale.
3. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.
4. E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di rettificare il dato gia' trasmesso, di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify_alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».
 
Art. 6

Monitoraggio delle domande di rimborso

1. Ai fini della salvaguardia dei saldi di finanza pubblica e del contenimento della spesa entro i limiti indicati dall'art. 7, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, il Ministero dell'interno effettua un'attivita' di monitoraggio della spesa ed esegue verifiche, anche a campione, della documentazione relativa alla liquidazione delle istanze accolte, presso i comuni che presentano un andamento della spesa particolarmente elevato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei servizi ispettivi di finanza pubblica dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Ove dal monitoraggio di cui al comma 1, si rilevassero spese non ammissibili al rimborso, il Ministro dell'interno provvede al recupero delle suddette somme, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti al comune interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone