Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 marzo 2017
Modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011, della Commissione recante «modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;
Visti in particolare gli articoli 125 e seguenti relativi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui al citato regolamento n. 1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);
Visto, in particolare, l'art. 103, recante sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalita' o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca;
Visto l'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Visto in particolare l'art. 14, comma 4, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti alla licenza di pesca per infrazioni gravi, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 che definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, in attuazione degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;
Ritenuto necessario ridefinire modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, alla luce delle sopra citate modifiche;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
2. Le norme del presente decreto si applicano alla licenza ovvero agli altri titoli abilitativi all'esercizio della pesca marittima, come previsti dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 2

Procedimento di assegnazione dei punti alla licenza
di pesca

1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle infrazioni gravi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione al comandante del peschereccio, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato anche il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
2. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentiti dal medesimo.
4. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore.
5. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, se diverso, all'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
6. L'ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
7. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il periodo di sospensione previsto in relazione al numero di punti accumulati, ne da' comunicazione alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del peschereccio.
8. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento e, se diverso, ne da' comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
9. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto e' il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
 
Art. 3

Sospensione della licenza

1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui al comma 7, dell'art. 2, del presente decreto, l'interessato puo' far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo.
2. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone il provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
3. Il provvedimento e' notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del ritiro della licenza di pesca da parte dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.
5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e ne da' comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca.
6. Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
 
Art. 4

Revoca della licenza

1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui al comma 8, dell'art. 2, del presente decreto, l'interessato puo' far pervenire alla scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito.
2. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone il provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
3. Il provvedimento e' notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
4. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e ne da' comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca.
 
Art. 5

Impugnazioni

1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981.
2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della licenza di pesca presenta, al Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.
3. Il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della licenza di pesca dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, se diverso, all'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione della licenza, il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede all'annullamento del provvedimento di sospensione e dispone la riconsegna della licenza di pesca.
5. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata la revoca definitiva della licenza, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede all'annullamento del provvedimento di revoca e dispone la riconsegna della licenza di pesca.
6. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.
 
Art. 6

Trasferimento di proprieta' del peschereccio

1. In caso di trasferimento di proprieta' del peschereccio, il titolare della licenza all'atto di trasferimento e' tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
 
Art. 7

Cancellazione della licenza di pesca
dai relativi elenchi

1. In conformita' a quanto prescritto dall'art. 131 del regolamento (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nell'Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione europea.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione europea.
 
Art. 8

Cancellazione dei punti

1. Il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 2, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza:
nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco;
nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente;
nel caso di cui alla lettera c), che in qualita' di membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione;
nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un'attivita' di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
3. Per le istanze presentate ai sensi del comma 4, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni.
4. All'esito delle verifiche, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica al titolare della licenza di pesca, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato ai fini dell'annotazione sul Registro di iscrizione e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.
5. Il Centro controllo nazionale pesca, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ad aggiornare il Registro nazionale delle infrazioni.
 
Art. 9
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 5, comma 3, e cancellati ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, nonche' delle sospensioni delle licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 in premessa citato e, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2017

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 797
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone