Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 20 luglio 2017 |
Ripartizione delle risorse, relative all'annualita' 2016 e 2017, destinate all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti. (Decreto n. 511). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, 14 settembre 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, 14 gennaio 2008; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonche' ripartite su base regionale le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015; Visto l'art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle disponibilita' finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosita' sismica delle scuole esistenti; Visto il verbale dell'Osservatorio del 17 gennaio 2017 con il quale Regioni, Province e Comuni concordano di procedere alla ripartizione delle risorse relative alle annualita' 2016 e 2017 utilizzando i medesimi criteri contenuti nel dPCM 12 ottobre 2015; Considerato che e' necessario procedere alla ripartizione della rata complessiva relativa alle annualita' 2016 e 2017, pari ad € 40.000.000,00, tra le Regioni e le Province autonome, sulla base dei medesimi criteri individuati nel dPCM 12 ottobre 2015 e relativi allegati; Dato atto che sul capitolo 7105 di riferimento del finanziamento e' stato disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze un accantonamento pari ad € 13.595.768,00, poi divenuto taglio di spesa definitivo; Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 23 febbraio 2017; Considerato che in sede di conferenza unificata del 23 febbraio 2017 le Regioni hanno deciso che il taglio da applicare al presente finanziamento dovesse essere applicato a tutte le Regioni; Dato atto che quindi la somma da ripartire tra le Regioni sulla base degli stessi criteri individuati nel dPCM 12 ottobre 2015, in virtu' del predetto taglio, e' pari ad € 26.404.232,00 in luogo degli € 40.000.000,00 originariamente stanziati; Ritenuto sulla base di quanto previsto dal dPCM del 12 ottobre 2015, di dover ripartire la quota, pari ad € 26.404.232,00 relativa alle annualita' 2016 e 2017, tra le Regioni e le Province autonome; Sentito il Dipartimento della Protezione civile che ha espresso il proprio parere di competenza in data 7 giugno 2017;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione risorse
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro € 26.404.232,00, relativa alle annualita' 2016 e 2017, destinate all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, e' ripartita, sulla base dei medesimi criteri individuati nel dPCM del 12 ottobre 2015, tra le Regioni e le Province autonome nel seguente modo:
=================================================== | Regione | Annualita' 2016-2017 | +=====================+===========================+ |Abruzzo | € 866.058,81| +---------------------+---------------------------+ |Basilicata | € 485.837,87| +---------------------+---------------------------+ |Calabria | € 2.273.404,38| +---------------------+---------------------------+ |Campania | € 4.517.764,10| +---------------------+---------------------------+ |Emilia Romagna | € 1.848.296,24| +---------------------+---------------------------+ |Friuli Venezia Giulia| € 641.622,84| +---------------------+---------------------------+ |Lazio | € 2.806.769,86| +---------------------+---------------------------+ |Liguria | € 401.344,33| +---------------------+---------------------------+ |Lombardia | € 1.299.088,21| +---------------------+---------------------------+ |Marche | € 897.743,89| +---------------------+---------------------------+ |Molise | € 277.244,44| +---------------------+---------------------------+ |Piemonte | € 356.457,13| +---------------------+---------------------------+ |Provincia Autonoma di| | |Bolzano | € 139.942,41| +---------------------+---------------------------+ |Provincia Autonoma di| | |Trento | € 0,00| +---------------------+---------------------------+ |Puglia | € 1.600.096,46| +---------------------+---------------------------+ |Sardegna | € 0,00| +---------------------+---------------------------+ |Sicilia | € 3.952.713,53| +---------------------+---------------------------+ |Toscana | € 1.499.760,38| +---------------------+---------------------------+ |Umbria | € 549.208,03| +---------------------+---------------------------+ |Valle d'Aosta | € 0,00| +---------------------+---------------------------+ |Veneto | € 1.990.879,09| +---------------------+---------------------------+ |Totale | € 26.404.232,00| +---------------------+---------------------------+
2. Il finanziamento relativo alle Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e' acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 3. La quota di competenza regionale cosi' come individuata al comma 1, e' assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori. |
| Art. 2
Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari
1. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti nell'art. 3 del dPCM del 12 ottobre 2015. |
| Art. 3
Adempimenti delle Regioni
1. Gli adempimenti posti a carico delle Regioni sono i medesimi definiti all'art. 4 del dPCM 12 ottobre 2015. 2. Il termine entro il quale far pervenire i piani relativi alle annualita' 2016 e 2017 e' definito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con apposita comunicazione rivolta alle Regioni interessate. 3. Qualora i piani degli interventi non pervengano entro i termini di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'art. 4 del dPCM 12 ottobre 2015. |
| Art. 4
Caratteristiche del finanziamento
1. L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento e' dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri definiti nell'allegato 2 del dPCM 12 ottobre 2015. 2. Il costo convenzionale di intervento e' ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita e collaudata. 3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento e' effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo edificio da realizzare. |
| Art. 5
Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse, nonche' il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni e le modalita' di rendicontazione sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all'art. 4 predisposti dalle Regioni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Art. 6
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel dPCM 12 ottobre 2015. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2017
Il Ministro: Fedeli
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Registro n. 1, foglio n. 1805 |
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