Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 settembre 2017
Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca. (Decreto n. 2235).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca» (di seguito, il «decreto ministeriale n. 44/2008»);
Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e in particolare gli articoli 26 e 27;
Vista la disponibilita' del capitolo 1679 prevista a tali fini dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 4.250.000,00 per l'anno 2017, a euro 4.182.384,00 per l'anno 2018 e a euro 4.250.000,00 per l'anno 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 152 del 17 marzo 2017 con il quale e' stata costituita la commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 44/2008;
Vista la legge 23 ottobre 2003 n. 293, «Norme sull'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma», con la quale, a decorrere dall'anno 2003, e' prevista l'assegnazione a favore del predetto Istituto di euro 1.500.000,00 all'anno, a carico del Cap. 1679 dello stato di previsione di questo Ministero «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»;
Considerato pertanto che, al netto della quota pari a euro 1.500.000,00 assegnata di diritto all'Istituto di studi politici «S. Pio V», le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a euro 2.750.000,00 per l'anno 2017, a euro 2.682.384,00 per l'anno 2018 e a euro 2.750.000,00 per l'anno 2019;

Decreta:

Art. 1

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 e' adottato il presente bando pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita tabella triennale 2017-2019, nonche' i criteri di selezione.
2. In conformita' con quanto disposto dal decreto ministeriale n. 44/2008, il presente bando persegue la finalita' di sostenere mediante contributi pubblici il funzionamento degli enti privati di ricerca nell'ottica di garantire loro continuita' e affidabilita' di gestione.
 
Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del presente bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
3. Le domande presentate dai soggetti non legittimati di cui al comma 2 non saranno pertanto ammesse alla presente procedura di selezione.
 
Art. 3

Documentazione richiesta

1. A pena di inammissibilita', le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovranno essere trasmesse secondo le modalita' di cui all'art. 10 del presente bando e dovranno essere corredate della seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) provvedimento di riconoscimento della personalita' giuridica;
d) bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016;
e) bilancio preventivo relativo all'anno 2017;
f) dichiarazione con cui l'ente attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione e inserite nei dettagli di cui al successivo comma 4, lettere a) e b).
2. A pena di inammissibilita', la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovra' altresi' contenere le seguenti informazioni:
a) illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;
b) descrizione dettagliata dell'attivita' scientifica e di formazione svolta negli anni 2014, 2015 e 2016 e piano di attivita' programmatica per gli anni 2017, 2018 e 2019;
c) elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2014, 2015 e 2016 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti;
d) descrizione dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea;
e) illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualita' sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunita' scientifica.
3. Gli enti richiedenti potranno, secondo le modalita' di cui al successivo art. 10, allegare ogni altra utile documentazione a comprova delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. A pena di inammissibilita', nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovranno essere compilate le tabelle concernenti:
a) il dettaglio delle spese di funzionamento sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016;
b) il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell'annualita' 2017.
5. Nelle spese di funzionamento di cui al precedente comma 4 devono ritenersi inclusi tutti i costi necessari per il funzionamento dell'ente, tra cui rientrano anche quelli relativi al personale che non abbiano trovato copertura in altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
6. I documenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, dovranno essere caricati in formato pdf e singolarmente non potranno superare i 20 megabyte.
 
Art. 4

Risorse finanziarie e determinazione
della misura del contributo concedibile

1. Per il finanziamento dei contributi di cui al presente bando sono destinate risorse pari a euro 2.750.000,00 per l'anno 2017, a euro 2.682.384,00 per l'anno 2018 e a euro 2.750.000,00 per l'anno 2019.
2. La misura del contributo per gli anni 2018 e 2019, per ciascuno dei soggetti inseriti nell'apposita tabella triennale 2017-2019, potra' essere rideterminata in proporzione allo stanziamento definitivo previsto dalla legislazione vigente. Qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2018 e 2019 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la tabella triennale potra' essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 44/2008. Nel caso di riduzione annuale dello stanziamento, il contributo per ciascun ente riconosciuto a ciascun soggetto inserito nella tabella triennale sara' rideterminato in misura proporzionale alle risorse disponibili.
3. La tabella triennale di cui al precedente comma riconoscera' a ciascun ente - sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione di cui al successivo art. 5 - un contributo variabile tra euro 30.000,00 e euro 60.000,00 su base annua, pari al 60% dei costi di funzionamento ammessi, per lo svolgimento di attivita' coerenti con le finalita' del presente decreto.
 
Art. 5

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 44/2008 la valutazione e la selezione delle domande e' svolta dalla commissione, composta da cinque esperti tecnico-scientifici.
2. Le domande sono valutate dalla commissione nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualita' delle attivita' di ricerca (max 10 punti) in termini di:
a)1. rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo (max 2 punti);
a)2. rilevanza dei programmi mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea (max 2 punti);
a)3. risultati conseguiti negli anni 2014, 2015 e 2016 per l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 6 punti);
b) qualita' dei soggetti proponenti (max 10 punti) in termini di:
b)1. tradizione storica dell'ente richiedente (max 4 punti);
b)2. rilevanza nazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);
b)3. rilevanza internazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);
b)4. attualita' dell'ente sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunita' scientifica (max 2 punti);
c) coerenza, congruita' e rilevanza del contributo richiesto (max 20 punti) di cui:
c)1. coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 10 punti);
c)2. rilevanza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento sostenute dall'ente (max 10 punti);
d) qualita' della struttura (max 10 punti) in termini di:
d)1. consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti);
d)2. qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti);
d)3. consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti);
d)4. consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti);
d)5. consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto).
3. Sono ammesse esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a) a d) del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 6 per le lettere a) e b) e almeno pari a 12 per la lettera c).
4. Al termine dei lavori la commissione quantifica i contributi da riconoscere ai sensi del decreto ministeriale n. 44/2008 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni effettuate con particolare riferimento a quanto previsto nella lettera c), comma 2, del presente articolo. La commissione propone altresi' al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la graduatoria delle domande con i punteggi assegnati secondo i criteri indicati al comma 2 ed elabora una proposta di assegnazione. Sulla base di tale proposta, il Ministro provvede all'assegnazione dei contributi, approvando la tabella triennale ai sensi dell'art. 6 del presente bando.
 
Art. 6

Modalita' di emanazione della tabella triennale

1. la tabella triennale e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.
2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.
3. La tabella triennale e' pubblicata sul sito del Ministero.
 
Art. 7

Modalita' di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del finanziamento e' disposta, su base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per il medesimo importo erogato secondo uno schema che verra' reso noto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e 50% a saldo.
2. Ai fini dell'erogazione del saldo, gli enti ammessi al finanziamento dovranno produrre ai sensi del successivo art. 8 le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attivita' svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale nonche' la rendicontazione dettagliata e documentata delle spese sostenute nel medesimo anno di riferimento. Il saldo verra' erogato:
a) previo parere favorevole della commissione sulle attivita' e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonche' sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalita' istituzionali dell'ente;
b) previa verifica amministrativo-contabile della rendicontazione di cui al successivo art. 8 del presente bando da parte del competente ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che trasferira' a ciascun ente un importo pari al 60% delle spese ammesse.
 
Art. 8

Controllo e monitoraggio

1. Gli enti ammessi al contributo devono caricare sul servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio di cui all'art. 10, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento:
a) le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attivita' svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale;
b) la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'anno di riferimento della tabella triennale e il bilancio di esercizio chiuso. In particolare, gli enti dovranno rendicontare un importo pari alle spese di funzionamento ammesse al finanziamento, al fine del riconoscimento del contributo indicato nella tabella triennale.
2. Le modalita' di compilazione delle relazioni tecnico-scientifiche di cui alla lettera a) del comma 1 nonche' della rendicontazione delle spese sostenute di cui alla lettera b) del comma 1 saranno disciplinate da apposite linee guida che verranno allegate al decreto di approvazione della tabella triennale.
3. In caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione relativa all'annualita' di riferimento entro il termine e secondo le modalita' indicate nel presente bando, il Ministero provvede, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento per l'annualita' di riferimento.
4. Analogamente il Ministero provvede alla revoca del finanziamento per l'annualita' di riferimento in caso di giudizio negativo espresso dalla commissione sulle attivita' svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
5. In caso di minor importo rendicontato o di spese ritenute non ammissibili, il Ministero procede alla conseguente riduzione proporzionale del contributo concesso per l'annualita' di riferimento.
 
Art. 9

Divieto di cumulo e revoca del contributo.

1. Gli enti inseriti nella tabella triennale non possono usufruire per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme gia' erogate.
 
Art. 10

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio dove dovranno essere altresi' caricati obbligatoriamente gli allegati previsti dal presente decreto.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovra' registrare la propria utenza e consultare le guide all'utilizzo dei servizi.
3. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione, gli enti dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attivita':
a) compilare e trasmettere la domanda e i relativi allegati tramite il servizio telematico SIRIO di cui ai commi precedenti, dalle ore 12,00 del giorno 11 settembre 2017 alle ore 15,00 del 12 ottobre 2017. Oltre tale termine (ore 15,00 del 12 ottobre 2017) il servizio telematico SIRIO non consentira' l'invio delle domande;
b) dopo la trasmissione della domanda tramite il sistema SIRIO, inviare all'indirizzo PEC dgric@postacert.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio del 19 ottobre 2017, ore 15,00:
b)1. il file in PDF della domanda generato dal servizio telematico SIRIO (senza gli allegati), firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
b)2. la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con cui si attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione;
b)3. la copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del titolare della firma digitale apposta.
4. Le domande trasmesse in difformita' con quanto rappresentato nel presente articolo saranno escluse dalla procedura di selezione. In particolare, le domande trasmesse solo mediante servizio telematico SIRIO e non inviate all'indirizzo PEC sopra indicato saranno escluse cosi' come le domande inviate all'indirizzo PEC ma non trasmesse mediante servizio telematico SIRIO. Saranno inoltre escluse le domande compilate ma non trasmesse sul servizio telematico SIRIO entro il termine perentorio del 12 ottobre 2017, ore 15,00.
5. Le domande una volta trasmesse mediante servizio telematico SIRIO non potranno essere piu' modificate.
6. Tutto il materiale trasmesso sara' utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I soggetti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della presente procedura.
 
Art. 11

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto e' il dirigente dell'ufficio VI della Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul servizio telematico SIRIO.
3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: tabtri.dm44@miur.it a partire dalle ore 12,00 del giorno 11 settembre 2017.
Roma, 7 settembre 2017

Il direttore generale: Di Felice
 
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