Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2017
Concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonche' definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», ed in particolare contenente l'istituzione di fondi per la ricostruzione e di una zona franca urbana, nonche' la proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi e degli incentivi, e una compensazione per la perdita del gettito TARI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95;
Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge n. 8 del 2017, il quale ha previsto che:
«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti - S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 3);
«Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.» (comma 4);
«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.» (comma 5);
«I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e' assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.» (comma 6);
«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.» (comma 7);
«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 8);
«L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto ai soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.» (comma 9);
«Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l 'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018.» (comma 11);
«Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per I 'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede [omissis].» (comma 13);
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse;

Decreta:

Art. 1

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, sono assistiti dalla garanzia dello Stato;
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;
3. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3;
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato;
5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
 
Art. 2

1. I finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' agli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assistiti dalla garanzia dello Stato;
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;
3. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3;
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
 
Art. 3

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto;
3. Le modalita' di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1153
 
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