Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2017 |
Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la distanza non sia superiore a 30 km; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 consente agli Stati membri di decidere se applicare o meno la deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari svolte al di fuori delle zone di montagna; Considerato che vincoli naturali possono pregiudicare la disponibilita' di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna e rendere difficile e poco redditizia la trasformazione del latte; Considerato che le operazioni di trasformazione del latte effettuate in prossimita' delle zone di montagna, non alterano la natura dei prodotti per quanto riguarda la loro provenienza da zone di montagna e che pertanto e' opportuno concedere una deroga per lo svolgimento di tali operazioni al di fuori delle zone di montagna; Considerato che e' necessario conformare la normativa nazionale a quella europea e abrogare il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 22 giugno 2017;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina in conformita' al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014: a) le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; b) la concessione della deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna; c) gli adempimenti degli operatori; d) monitoraggio e controlli. 2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per: a) «zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni; b) «trasformazione»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti; c) «prodotti non trasformati»: i prodotti alimentari non sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; d) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Condizioni di utilizzo
1. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali: a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna. 2. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti di cui al precedente comma: a) ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone; b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone; c) derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. 3. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo se la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera: a) il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini; b) il 40% per i ruminanti; c) il 75% per i suini. Le proporzioni di mangimi di cui alle lettere a) e b) non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 4. Allo scopo di semplificare e rendere piu' agevole l'attivita' di controllo in ordine alla conformita' di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, adotta specifiche linee guida ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna. 6. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna. 7. I prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato UE, erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purche' non rappresentino piu' del 50% del peso totale degli ingredienti. |
| Art. 3
Deroghe
1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni: a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse b) spremitura dell'olio di oliva possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. 2. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le operazioni di: a) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto. 3. L'avvalimento delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' comunicato dall'operatore alle regioni e province autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna. |
| Art. 4
Adempimenti degli operatori
1. Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilita' di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilita' dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilita' deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali. 2. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna», devono trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all'allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove e' situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze territoriali, e' facolta' delle regioni prevedere ulteriori informazioni. 3. Gli operatori, in forma singola o associata, tenuti alla compilazione del modulo di cui al precedente comma, sono identificati all'allegato 1 del presente decreto, in funzione delle specifiche filiere di prodotti agricoli. 4. L'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto. |
| Art. 5
Monitoraggio e controlli
1. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, ciascuna regione o provincia autonoma e' tenuta a trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, il modulo in formato elettronico, di cui all'allegato 2 del presente decreto, debitamente compilato, entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente le informazioni riferite all'anno solare precedente. La regione e' tenuta altresi' a comunicare semestralmente le eventuali modifiche intervenute alle informazioni contenute nell'allegato 2. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV rende disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali. 3. Al fine di garantire il monitoraggio di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni e le province autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, al regolamento delegato (UE) n. 665/2014 ed al presente decreto. 4. Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali dovra' essere garantito l'accesso alle informazioni presenti nei sistemi informativi ufficiali centrali, regionali e delle province autonome, nonche' nei sistemi informativi degli organismi pagatori. 5. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche. |
| Art. 6
Logo
1. Il Ministero con apposito decreto puo' istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» di cui potranno beneficiare gli operatori che aderiscono al presente regime di qualita'. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna». 2. Gli allegati del presente decreto possono essere modificati con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome. |
| Art. 8
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 809 |
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