Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2017
Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto che prevede che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possano essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali gli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, riportante modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e con il quale e' stata introdotta, con l'art. 9-bis, la possibilita' di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione» prevedendo, altresi', che «il Ministro dello sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»;
Visto, l'art. 4, comma 6, del sopra richiamato decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, che destina 50 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo industriale o di tutela ambientale, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, concernenti iniziative imprenditoriali da attuare nelle regioni del centro-nord del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto 9 agosto 2016 che prevede che il 50 per cento delle risorse finanziarie destinate allo strumento contratti di sviluppo siano riservate alla copertura finanziaria delle iniziative oggetto degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017;
Considerato che le predette risorse finanziarie, pari a 50 milioni di euro, accantonate con il decreto 9 agosto 2016, ad oggi, non risultano impegnate;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e, nel contempo, di continuare a sostenere la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso interventi in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale e sull'occupazione;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle finalita' individuate dalla normativa attuativa dei Contratti di sviluppo, di destinare la dotazione finanziaria individuata dal decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo di cui rispettivamente all'art. 4, comma 6 e all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9
agosto 2016

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, e' modificato come segue:
a) all'art. 1, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «Una quota pari a euro 50.000.000,00 delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' destinata al finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui agli articoli 5 (Programmi di sviluppo industriale) e 6 (Programmi di tutela ambientale) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 da attuare nelle regioni del centro - nord del Paese oggetto di accordi di programma ovvero accordi di sviluppo sottoscritti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 9-bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.»;
b) all'art. 1, il comma 3 e' abrogato.
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 807
 
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