Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 settembre 2017
Adeguamento della codifica SIOPE delle Universita' al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate modifiche e integrazioni alla codificazione SIOPE, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, concernente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato), ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed, in particolare, l'art. 17, comma 3, che prevede, in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, che le societa' e gli enti in regime di contabilita' civilistica riclassificano i propri dati contabili di cassa attraverso la rilevazione SIOPE;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norma in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, «Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il comma 1 dell'art. 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede che, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il comma 2 dell'art. 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede che i prospetti SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, cosi' come modificato dal decreto interministeriale MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394 che prevede l'aggiornamento con le modalita' definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 delle codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il comma 3 dell'art. 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale sono state individuate le modalita' per l'accesso alla banca dati SIOPE;
Valutata l'opportunita' di sottoporre la revisione della codificazione degli incassi e dei pagamenti delle universita', considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita', nominata ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18;
Visto il verbale della citata Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale con il quale e' stato condiviso nella riunione del 26 luglio 2017 lo schema di codificazione degli incassi e dei pagamenti delle universita';

Decreta:

Art. 1

Attivita' delle universita'

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le universita', considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicano sugli ordinativi di incasso e di pagamento i codici gestionali previsti dall'Allegato A al presente decreto. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e per i policlinici universitari a gestione diretta destinatari di tale norma, si applicano le disposizioni adottate per la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie.
2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.
3. I codici gestionali di cui al comma 1 riferiti ad entrate e uscite per conto terzi e partite di giro sono utilizzati per classificare i movimenti in entrata e in uscita che transitano per i conti transitori.
4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le universita' di cui al comma 1:
a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio;
b) evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;
c) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE», pubblicato sul sito internet www.siope.mef.gov.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica;
d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.
5. L'allegato A al presente decreto puo' essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - come previsto dall'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate del servizio di cassa delle universita' di cui all'art. 1, comma 1, e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cassieri», non possono accettare ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla banca dati SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio cassieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.mef.gov.it.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascuna universita' e' identificata da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.mef.gov.it. I cassieri chiedono il codice-ente delle universita' di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti da regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine le universita' di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al loro cassiere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.
7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
 
Art. 3

Accesso al SIOPE

1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguardanti le universita' di cui all'art. 1, comma 1, sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it, secondo le modalita' previste dall'art. 2 del decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa.
 
Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le universita' di cui all'art. 1, comma 1, gia' soggette alla rilevazione SIOPE, regolarizzano gli incassi e pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2017 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2017.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2017

Il Ministro: Padoan
 
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