Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 133
Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni;
Visto l'articolo 1, comma 605, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla lettera f), del citato articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare l'articolo 13, comma 1-ter, del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, secondo il quale, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti professionali, con i richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto n. 87 del 2010 di riordino degli istituti professionali che dettano criteri per l'organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonche' per l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, effettuata «in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto n. 87 del 2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti professionali»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;
Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto n. 87 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell'orario complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;
Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonche' coerente con le finalita' didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1° dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli
istituti professionali

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), e' definito secondo i seguenti criteri;
a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia' adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita' adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curricolo stesso;
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilita', attraverso la complementarita' tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonche' dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessita' di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti piu' propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo e' modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;
h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarita' in organico e tutelando la continuita' didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. (Omissis).
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 64, commi 3, 4 e
4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 64. (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica).
(Omissis).
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 605, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. (Omissis).
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente
all'applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio
sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di
individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e
di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di
reclutamento del personale docente, nonche' di verificare,
al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in
relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per
il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di
entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti
speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97
del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza
della formazione primaria. La predetta riserva si intende
sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e
dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie
ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per
l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto
dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli
allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'
fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da
realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie
per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per
un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi
di formazione anche a distanza, integrati da momenti
intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.
(Omissis).».
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40:
«Art. 13. (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6
sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e
il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il
quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 28
marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale):
«Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta' la
possibilita' di realizzare i corsi del secondo ciclo in
alternanza scuola-lavoro, come modalita' di realizzazione
del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un
apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalita' del
personale docente.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2005, n. 257, S.O.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme
per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la
scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007,
n. 1), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
2008, n. 32.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22
(Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle
professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87 (Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 1. (Oggetto). - 1. Il presente regolamento detta
le norme generali relative al riordino degli istituti
professionali in attuazione del piano programmatico di
interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad
una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, tali da conferire
efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno
parte dell'istruzione secondaria superiore quale
articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono
riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti
nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute
nel presente regolamento, con riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e
formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. (Organizzazione dei percorsi). - 1. I percorsi
degli istituti professionali sono riordinati secondo i
seguenti criteri:
a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono
determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma
1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli
insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente
regolamento. La declinazione in competenze, abilita' e
conoscenze e' effettuata dalle istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui
all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai
fini della mobilita' delle persone sul territorio
dell'Unione europea;
b) l'orario complessivo annuale e' determinato in
1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione,
comprensive della quota riservata alle regioni e
dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto
previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 e risponde ai criteri indicati nel
comma 1-bis;
c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1)
industria e artigianato; 2) servizi;
d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti i
percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere
ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si
riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera
c);
e) attivita' e insegnamenti relativi a «Cittadinanza
e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti
i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del
presente regolamento.
1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato
dal comma 1, lettera b), e' definito secondo i seguenti
criteri;
a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia'
adottate in assenza di un quadro di riferimento organico,
tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso
la stabilizzazione del sistema ordinamentale e
l'introduzione della possibilita' di utilizzo delle quote
di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma
3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi,
profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e
nell'ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una
quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di
flessibilita' adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare
all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio,
degli spazi orari residui al fine di meglio garantire
l'integrale erogazione del curricolo stesso;
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in
particolare, della sostenibilita' dell'impegno orario
richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie
didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto
curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e
abilita', attraverso la complementarita' tra le diverse
discipline, valorizzando il legame tra il contributo
educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e
la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di ore
complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento
dei risultati di apprendimento attesi in esito ai
corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota
oraria delle singole discipline in relazione alle
caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della
struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti
innovativi del percorso, nonche' dei tempi di presenza in
aula degli studenti e della necessita' di agevolare la
concentrazione e partecipazione dei medesimi;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di
istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata
in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto
anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve
considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di
istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione
con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato
all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di
cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con
l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline
dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli
apprendimenti piu' propriamente necessari ad assumere ruoli
tecnici operativi considerati nella loro dimensione
sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare
all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo e'
modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore
nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale
e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di
indirizzo;
h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e
dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da
garantire un equilibrato assortimento delle discipline di
studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al
fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione
delle cattedre, salvaguardando la stabilita' dei docenti
presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarita'
in organico e tutelando la continuita' didattica
nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero,
distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi
tre anni.
2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente
struttura:
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in
660 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale
e in 396 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di
indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e
dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di
indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilita' delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in
495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale
e in 561 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di
indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attivita'
e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che
consentano allo studente di acquisire una conoscenza
sistemica della filiera economica di riferimento, idonea
anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello
terziario con particolare riguardo all'esercizio delle
professioni tecniche;
d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie
basate su: la didattica di laboratorio, anche per
valorizzare stili di apprendimento induttivi;
l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei
problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il
lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei
prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e
del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti
organizzati e l'alternanza scuola lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti
professionali:
a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20%
dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle
regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato
A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle
attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale
quota e' determinata, in base all'orario complessivo delle
lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e
delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina
non puo' essere decurtata per piu' del 20% previsto dai
quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine,
nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
determinate annualmente con il decreto adottato dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' essere previsto un contingente di organico da
assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o
disponibile attraverso gli accordi di rete previsti
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a
regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
subordinatamente, alla preventiva verifica da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
circa la sussistenza di economie aggiuntive;
b) utilizzano gli spazi di flessibilita', intesi come
possibilita' di articolare in opzioni le aree di indirizzo
di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle
esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi
dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento
all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo
biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della citata
flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni organiche
assegnate senza determinare esuberi di personale;
c) possono utilizzare gli spazi di flessibilita'
anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale
delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e
complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale regionale di cui all'articolo 2,
comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle
consistenze di organico previsti dal presente regolamento.
Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato
possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle
intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa
intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 13,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40;
d) possono costituire, nell'esercizio della loro
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio
dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla
progettazione formativa;
e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro
autonomia didattica e organizzativa, di un comitato
tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di
proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e
l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita';
ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun
titolo;
f) possono stipulare contratti d'opera con esperti
del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica
e documentata esperienza professionale maturata nel settore
di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta
formativa e per competenze specialistiche non presenti
nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilita' di
cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma
annuale di ciascuna istituzione scolastica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
87 del 2010:
«Art. 8. (Passaggio al nuovo ordinamento).
(Omissis).
4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle
classi di concorso del personale docente, per ciascuno
degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da
determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione
dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui
all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione e' effettuata in
modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento
previgente con riferimento alle classi di concorso le cui
discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o
superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di
norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel
rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Monitoraggio, valutazione di sistema e
aggiornamento dei percorsi). - 1. I percorsi degli istituti
professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche
ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto
con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli
altri Ministeri interessati, avvalendosi anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.),
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro
e dell'Istituto per la promozione industriale (I.P.I.),
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di
apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati
periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio
di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica
e alle innovazioni tecnologiche nonche' alle esigenze
espresse dal mondo economico e produttivo tenendo conto
anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di
valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la
pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio
e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato
al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min lavoro, n. 1967
 
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