Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 agosto 2017 |
Autorizzazione del prodotto fitosanitario «CHLOROFLASH» contenente la sostanza attiva Clorotalonil, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni; Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2016 dall'impresa «Barclay Chemicals (R & D) Ltd», con sede legale in Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino (Irlanda), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Chloroflash, a base della sostanza attiva Clorotalonil, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione del 10 giugno 2013 recante approvazione di alcune sostanze attive tra cui Clorotalonil, fino al 31 ottobre 2017, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, e' stata esaminata dall'Istituto convenzionato, Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS che ha richiesto dati aggiuntivi, ritenuti pregiudizievoli per il prosieguo dell'iter di registrazione; Vista la nota del 16 maggio 2017 con la quale l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ICPS che ha valutato positivamente; Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016; Vista la nota dell'Ufficio in data 20 luglio 2017 con la quale e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro dodici mesi dalla data del presente decreto; Vista la nota del 28 luglio 2017 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;
Decreta:
L'Impresa «Barclay Chemicals (R & D) Ltd», con sede legale in Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino (Irlanda), e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Chloroflash», a base della sostanza attiva Clorotalonil con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: «Barclay Chemicals Manufacturing Ltd», in Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino (Irlanda). Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16824. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it Roma, 4 agosto 2017
Il direttore generale: Ruocco |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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