Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 settembre 2017
Adeguamento della codifica SIOPE degli enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate modifiche e integrazioni alla codificazione SIOPE, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2017, n. 76, supplemento ordinario, concernente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei conti integrato) ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed, in particolare, l'art. 17, comma 3, che prevede, in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, che le societa' e gli enti in regime di contabilita' civilistica riclassificano i propri dati contabili di cassa attraverso la rilevazione SIOPE;
Visto il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, che ha previsto l'adozione, con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilita' pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di sistemi di contabilita' economico-patrimoniale per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Visto il comma 3 dell'art. 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'ltalia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale sono state individuate le modalita' per l'accesso alla banca dati SIOPE;
Valutata l'opportunita' di individuare le voci del piano dei conti di interesse degli enti e delle istituzioni di ricerca, al fine di tener conto della specificita' del settore;

Decreta:

Art. 1

Attivita' degli enti e istituzioni di ricerca

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, gli enti e le istituzioni di ricerca, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicano sugli ordinativi di incasso e di pagamento i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto.
2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.
3. I codici gestionali di cui al comma 1 riferiti ad entrate e uscite per conto terzi e partite di giro sono utilizzati per classificare i movimenti in entrata e in uscita che transitano per i conti transitori.
4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti di cui al comma 1:
a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio;
b) evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;
c) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE», pubblicato sul sito internet www.siope.mef.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica;
d) comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica siope.universita-edr@mef.gov.it
5. L'allegato A al presente decreto puo' essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1, comma 1, e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cassieri», non possono accettare ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla banca dati SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio cassieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.mef.gov.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.mef.gov.it. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. I cassieri possono chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati degli enti di ricerca seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.mef.gov.it
5. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti da regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
7. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato B al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al loro cassiere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.
8. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cosiddetta data contabile fittizia).
 
Art. 3

Accesso al SIOPE

1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguardanti gli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it, secondo le modalita' previste dall'art. 2 del decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa.
 
Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, gia' soggetti alla rilevazione SIOPE, regolarizzano gli incassi e pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2017 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2017.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2017

Il Ministro: Padoan
 
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