Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 9 agosto 2017, n. 135 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, recante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare, gli articoli 29 e 30; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento di beni
1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene individuato nell'allegato A), al presente decreto, consistente in una porzione non utilizzata per finalita' governative del compendio denominato «ex Caserma Reginato». 2. La Regione e' autorizzata a trasferire all'Azienda pubblica di servizi alla persona «La Quiete», di seguito Asp La Quiete, ente pubblico non economico di livello regionale senza fini di lucro, il bene di cui al comma 1. 3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1976, n. 57. Si riporta di seguito il testo degli articoli 29 e 30: «Art. 29. - I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Fanno parte, altresi', del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate. Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi. Art. 30. - Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.». - Si riporta il testo dell'art. 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». |
| Allegato A
(previsto dall'art. 1, comma 1)
Ex Caserma Reginato (parte): Compendio, ubicato in Comune di Udine, costituto da terreni e fabbricati. Proprieta': Stato Italiano. Catasto Terreni: Comune di Udine, foglio 37, mappale 1088; Qualita': «Ente Urbano»; Superfice: 3.240 mq; Comune di Udine, foglio 37, mappale 1091; Qualita': «Ente Urbano»; Superfice: 7.665 mq. Catasto Fabbricati: Comune di Udine, foglio 37, mappale 1088, Zona Cens. «1», Categoria «B/2»; Classe: «2», Consistenza: 5.777 mc, Superficie Catastale «Totale: 1.570 mq», Rendita «Euro 8.652,39»; Indirizzo: Via Pracchiuso n. 14A, piano: T-1. Comune di Udine, foglio 37, mappale 1091, Zona Cens. «1», Categoria «B/2»; Classe: «2», Consistenza: 35.465 mc, Superficie Catastale «Totale: 7.404 mq», Rendita «Euro 53.116,99»; Indirizzo: Viale Armando Diaz n. 1, piano: S1-T-1-2-3-4. Intestato: «Demanio dello Stato con sede in Roma». |
| Art. 2
Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione. 3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dall'Asp La Quiete e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della medesima Azienda. 4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte dell'Asp La Quiete. |
| Art. 3
Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna. 2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito. |
| Art. 4
Conservazione e fruizione
1. Dalla data del verbale di consegna del bene, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione dello stesso e a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico. |
| Art. 5
Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. |
| Art. 6
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 agosto 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Pinotti, Ministro della difesa
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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