Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 giugno 2017
Autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori. (Decreto n. 390).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto in particolare l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che modifica il citato art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che prevede che le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita' di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al finanziamento;
Visto altresi', l'art. 6 della suddetta intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015), con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044 autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale n. 8875 del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 (di seguito, decreto ministeriale n. 322 del 2015), con il quale si e' proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni -per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 al 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016 imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria al 30 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e' proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna;
Visti i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile del 2004, n. 13, concernente l'autorizzazione di spesa pluriennale: limiti di impegno;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006, recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica);
Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi' come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzata, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto interministeriale (MIUR-MEF-MIT) 23 gennaio 2015;
Vista la nota del 7 dicembre 2016, n. 3443, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione, mediante attualizzazione, all'utilizzo dei contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, a valere sui contributi recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015;
Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del tesoro e della ragioneria generale dello Stato, ha comunicato che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. 3443 del 7 dicembre 2016, sono iscritti, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che con il citato decreto ministeriale n. 620 del 2016, sono state ripartite su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Considerato che, con il citato decreto ministeriale n. 790 del 2016, si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica sulla base dei piani redatti dalle singole regioni per l'anno 2016;
Considerato con il citato decreto ministeriale n. 134 del 2017 si e' proceduto alla modifica dei piani annuali di aggiornamento 2016 delle Regioni Marche e Emilia-Romagna;
Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della richiamata legge n. 350 del 2003, e' risultato che, dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
Considerato che l'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 23 gennaio 2015, prevede che i piani annuali sono soggetti a conferma annuale circa l'attualita' degli interventi ivi inseriti;
Dato atto che, in virtu' della citata previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, gli interventi inseriti nei piani annuali predisposti dalle regioni potrebbero subire variazioni nel limite del finanziamento spettante a ciascuna regione e comunque nell'ambito degli interventi contenuti nella programmazione unica nazionale;
Considerato che per i piani annuali 2016 la conferma e' avvenuta con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, e 8 marzo 2017, n. 134;
Ritenuto quindi, che l'utilizzo delle risorse relative agli interventi inseriti nei piani annuali 2017, soggetti a conferma e allo stato non confermati, possa essere autorizzato ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 1, comma 2, del presente decreto nel limite del finanziamento spettante alla regione nell'ambito della programmazione unica nazionale;
Considerato che l'art. 2 del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, come modificato dal successivo decreto interministeriale del 27 aprile 2015, dispone altresi' che, con l'autorizzazione alla stipula in favore delle regioni dei mutui, gli enti locali sono autorizzati alla stipula dei contratti di appalto;
Dato atto che, in ragione della necessita' di conferma degli interventi contenuti nel piano 2017, possono procedere alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione dei lavori i soli enti locali rientranti nel piano annuale 2016 di cui agli allegati elenchi (da A a U) che aggiudichino i lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o che abbiano aggiudicato gli stessi o stipulato i relativi contratti di appalto entro i termini gia' fissati con i citati decreti interministeriali del 3 giugno 2016, n. 11418, e del 30 dicembre 2016, mentre gli enti locali i cui interventi sono contenuti nel piano 2017 possono procedere alla stipula dei contratti di appalto solo in seguito alla conferma dei medesimi piani da parte delle regioni approvata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo dei contributi recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, mediante la stipula di mutui a valere sui contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui decorrenti dal 2016 al 2044, al fine di consentire l'attuazione del complessivo Piano di edilizia scolastica;

Decreta:

Art. 1
Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa.
2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'allegato A, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse puo' avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.
4. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
5. Nel contratto di mutuo stipulato con l'istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (direzione II e VI) e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di bilancio - Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dell'attualizzazione dei contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi' come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015.
2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi.
4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello stesso soggetto all'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 6 giugno 2017

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1764
 
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