Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017 |
Modalita' per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198» e, in particolare, il Capo VI riguardante il «Contributo a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti»; Visti gli articoli 28, comma 1, e 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 70 del 2017, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti e la documentazione da produrre a corredo della stessa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro on. dott. Luca Lotti le ulteriori deleghe in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonche' in materia di anniversari di interesse nazionale;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalita' a sostegno del settore; b) alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito dall'art. 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che editano periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori. |
| Art. 2 Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici per non vedenti e ipovedenti
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili. 2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: a) atto costitutivo e statuto vigente; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante: 1) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 2) la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente; 3) la proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 4) nel caso di imprese: il regolare adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di lavoro applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; le iscrizioni al Registro delle imprese presso la Camera di commercio e al Registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 5) l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 6) la periodicita', il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite; c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalita'; d) documenti attestanti la richiesta o l'adesione dei fruitori delle riviste a ricevere le stesse, anche in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione; e) un campione delle testate edite nell'anno di riferimento dei contributi; f) le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale. 3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. |
| Art. 3 Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili. 2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: a) atto costitutivo e statuto vigente; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante: 1) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 2) la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente; 3) la proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 4) l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 5) la periodicita', il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite; c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalita'; d) documenti comprovanti la vendita, anche tramite abbonamenti per adesione in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione; e) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento dei contributi; f) le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale. 3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. |
| Art. 4 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2018. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 luglio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro con delega in materia di sport, informazione ed editoria Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 n. 1789 |
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