Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2017
Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante «Disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti», successivamente modificato con decreto ministeriale 30 luglio 1993;
Ritenuto necessario adeguare, per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante ferrovie non soggette al controllo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), tranvie e filovie, metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria, le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma, e 91, ultimo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnicoprofessionali fisici e morali delle persone da preporre a tali servizi e la nomina dei sostituti;

Decreta:

Art. 1
Generalita'

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli effetti delle stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie:
a) ferrovie non soggette alla vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);
b) metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria;
c) tranvie;
d) filovie.
 

Allegato 1

1. Non possono aspirare al ruolo di direttore di esercizio coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti le alterazioni anatomiche o funzionali considerate singolarmente o nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le attivita' e le funzioni inerenti il ruolo di direttore di esercizio.
2. E' richiesta una valutazione psicodiagnostica con prove di attenzione, di percezione e di valutazione della personalita'.
3. Per quanto riguarda i requisiti visivi ed uditivi si fa riferimento alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Requisiti del direttore di esercizio

1. Per poter espletare le funzioni di direttore di esercizio, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, l'interessato deve possedere i seguenti requisiti: 1. Requisiti generali:
a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non avente la cittadinanza in uno Stato membro che sia titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, lettera a-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana: attestato per la conoscenza della lingua italiana di livello C1, come da Quadro comune europeo (QCER);
c) eta' non inferiore ai 30 anni e non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente e comunque non superiore a 70 anni. 2. Requisiti fisici:
a) requisiti fisici indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Requisiti tecnico-professionali:
a) laurea in ingegneria, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1993, ovvero laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonche' esperienza specifica con mansioni direttive tecniche nel settore dei trasporti ad impianti fissi di cui all'art. 1 del presente decreto maturata presso un'azienda esercente o presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo non inferiore al seguente numero di anni:
anni tre per le categorie c) e d);
anni cinque per le categorie a) e b). 4. Requisiti morali:
a) non aver riportato sentenze penali di condanna, ne' sentenze di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale, ne' avere procedimenti penali pendenti inerenti fatti o atti relativi all'esercizio ferroviario;
b) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o altra azienda di trasporto, o decaduto dall'impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 5. Requisiti di reperibilita':
a) risiedere o avere domicilio nel comune in cui e' situata la direzione di esercizio o in un comune ad esso limitrofo.
 
Art. 3

Documentazione per richiedere l'assenso o il nulla osta per la nomina
del direttore di esercizio

1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per la nomina a direttore di esercizio, l'azienda esercente o i competenti organi regionali, nel caso di servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali, presentano al competente Ufficio per i trasporti ad impianti fissi (di seguito USTIF) apposita istanza allegando i seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunita' europea, ovvero certificato che attesti la titolarita' del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) certificato di iscrizione all'ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero titolo equipollente rilasciato dai Paesi facenti parte dell'Unione europea;
c) certificato attestante la buona conoscenza della lingua italiana per i cittadini di nazionalita' non italiana, di livello C1, come da Quadro comune europeo (QCER);
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali inerenti fatti o atti relativi all'esercizio ferroviario;
f) certificato medico rilasciato da un medico del servizio di medicina legale delle aziende dei servizi sanitari, di cui all'allegato 1;
g) curriculum delle attivita' tecnico-professionali precedentemente svolte, corredato da stati di servizio e dalle relative attestazioni;
h) copia della disposizione con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente, in caso di nomina della persona proposta a direttore di esercizio per l'impianto o gli impianti di cui trattasi, esplicitamente gli attribuisce i poteri e gli strumenti di cui all'art. 91, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;
i) dichiarazione con la quale l'interessato, in caso di nomina, accetta espressamente l'incarico;
l) certificato di residenza o di domicilio di cui all'art. 2, punto 5.
2. In luogo delle certificazioni di cui ai punti precedenti potra' essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi delle disposizioni vigenti al riguardo.
3. I documenti di cui ai punti precedenti, ove prodotti, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza di cui al comma 1.
4. Il competente USTIF trasmette la documentazione di cui sopra alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale esprimendo al riguardo il parere di competenza.
 
Art. 4
Rilascio dell'assenso o del nullaosta tecnico

1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'art. 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 per la nomina a direttore di esercizio, e' rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale.
2. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e' trasmesso ai competenti organi regionali, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale.
 
Art. 5
Sostituzione del direttore di esercizio

1. Qualora sia necessario procedere alla sostituzione del direttore di esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di eta', l'azienda ne da' comunicazione scritta al competente USTIF ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno sessanta giorni prima della cessazione dell'incarico.
2. Nell'eventualita' di revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, l'autorita' che ha disposto tale revoca fissa, altresi', il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.
3. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti commi 1 e 2, l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore di esercizio e presentare la documentazione prevista all'art. 3 per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina.
4. Il direttore di esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino all'insediamento del nuovo direttore di esercizio.
5. L'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente.
 
Art. 6
Sostituto del direttore di esercizio

1. Il direttore di esercizio, entro trenta giorni dalla sua nomina, deve designare, ai sensi dell'art. 91, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e previo il benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, al quale affidare temporaneamente le proprie funzioni.
2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta del sostituto del direttore di esercizio di un impianto e' lasciata al responsabile giudizio del titolare, che, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, risponde di tale scelta anche agli effetti della idoneita' professionale e della capacita' del sostituto ad espletare le funzioni ed i particolari adempimenti ad esso affidati.
3. Il direttore di esercizio da' tempestiva comunicazione scritta della nomina, di cui al precedente primo comma, al competente USTIF che ne prende atto, nonche' ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.
4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di direttore di esercizio dal titolare al sostituto e viceversa, deve ogni volta essere registrato su apposito libro-giornale, a cura di chi subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e dell'ora.
 
Art. 7
Incompatibilita'

1. Fatte salve tutte le incompatibilita' derivanti da legge dello Stato, il direttore di esercizio puo' partecipare o accettare incarichi in societa' costituite a scopo di lucro, previo parere favorevole dell'organo di amministrazione aziendale.
 
Art. 8

Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 durante
l'esercizio delle funzioni

1. Ogni tre anni il direttore di esercizio dovra' presentare al competente USTIF le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 3, punto 1, lettere d), e) ed f).
 
Art. 9
Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante «Disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti», il decreto del Ministro dei trasporti 30 luglio 1993 e tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
Roma, 7 agosto 2017

Il Ministro: Delrio
 
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