Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017, n. 136 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili»; Visto il comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal summenzionato comma 979, la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge»; Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; VIsta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere del Consiglio di Stato;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche: a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» sono inseriti i seguenti: 1) «Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge"; 2) Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016;»; b) all'articolo 1, al comma 1, dopo la parola «modificazioni» sono inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; c) all'articolo 2, al comma 4, dopo le parole: «del 2015» sono inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»; d) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «anno 2016» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2017»; e) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017»; f) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di: a) musica registrata; b) corsi di musica; c) corsi di teatro; d) corsi di lingua straniera.»; g) all'articolo 6, al comma 1 dopo le parole: «dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017,»; h) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2018» e dopo le parole «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»; i) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «208 del 2015» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016» ed e' inserito, al secondo periodo, dopo la parola «personali», il seguente periodo: «e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.»; l) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2016» e dopo le parole: «31 dicembre 2016» sono inserite le seguenti: «, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017.».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: «Art. 1. - (Omissis). 979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.» «980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». - Il testo dell'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' il seguente: «Art. 1. - (Omissis). 626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 984, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. (Omissis).». - Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' il seguente: «Art. 11 (Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali e di turismo). - (Omissis). 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 2017. (Omissis).». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. - Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente: «Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. 2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gliarticoli 8e9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». «Art. 20 (Abrogato).». «Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore generale; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e' approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei conti.». «Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati. Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Societa' dell'informazione" che permangono nella disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. E' fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza. 5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 7. 8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285. - La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, si veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dal presente decreto: «Capo I - Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.» «Art. 2 (Carta elettronica). - 1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro. 2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015, e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.» «Art. 3 (Beneficiari della Carta). - 1. La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e nell'anno 2017. L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, puo' realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalita' di ottenimento del beneficio. 2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.». «Art. 4 (Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta). - 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito "MIBACT". A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. 2. L'attivita' di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto e' curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e puo' comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.». «Capo II - Funzionamento della Carta Art. 5 (Attivazione della Carta). - 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione e' consentita fino al 30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali. 2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di: a) musica registrata; b) corsi di musica; c) corsi di teatro; d) corsi di lingua straniera.». «Art. 6 (Uso della Carta). - 1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7. 2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. 3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati. 4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.». «Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali). - 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2018, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.». «Art. 10 (Trattamento e riservatezza dei dati personali). - 1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.». «Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Art. 2 Disposizioni attuative
1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' Generale d'Informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali sono disciplinati in un apposito allegato alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e SOGEI, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1784
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 2016, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' il seguente: «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. (Omissis).». |
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