Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017, n. 136
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili»;
Visto il comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal summenzionato comma 979, la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge»;
Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
VIsta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» sono inseriti i seguenti:
1) «Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge";
2) Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016;»;
b) all'articolo 1, al comma 1, dopo la parola «modificazioni» sono inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
c) all'articolo 2, al comma 4, dopo le parole: «del 2015» sono inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»;
d) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «anno 2016» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2017»;
e) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017»;
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:
a) musica registrata;
b) corsi di musica;
c) corsi di teatro;
d) corsi di lingua straniera.»;
g) all'articolo 6, al comma 1 dopo le parole: «dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017,»;
h) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2018» e dopo le parole «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»;
i) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «208 del 2015» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016» ed e' inserito, al secondo periodo, dopo la parola «personali», il seguente periodo: «e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.»;
l) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2016» e dopo le parole: «31 dicembre 2016» sono inserite le seguenti: «, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita' i quali
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.»
«980. Per le finalita' di cui al comma 979 e'
autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno
2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 626, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione
nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali
possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato
comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata,
nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono apportate le necessarie
modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi
dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti
degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II
(sezione II) della presente legge. Per l'anno 2017, nel
limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri
e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 984, dellalegge
28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei
musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici,
ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma
di I e di II livello dei conservatori di musica, degli
istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di
formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare
titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica
ai sensi dell'articolo 11del regolamento di cui aldecreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e'
concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del
prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto
di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire
del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni
altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa
previsto.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' il seguente:
«Art. 11 (Proroga di termini in materie di beni e
attivita' culturali e di turismo). - (Omissis).
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 2017.
(Omissis).».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
- Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gliarticoli 8e9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.».
«Art. 20 (Abrogato).».
«Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di
indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti
delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di
previsione per ciascun ministero in materia di informatica
e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla
legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta
per cento della previsione annuale complessiva per le
Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate
sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della
spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del
Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di
spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di
funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
nomina del Collegio dei revisori dei conti.».
«Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore
generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli
enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi,
che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Direttore generale esercita in via transitoria le
funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di
cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui
all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e
strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse
finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate
con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono destinate alle
finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa
Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati.
Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica
"Societa' dell'informazione" che permangono nella
disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura
di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dallalegge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato
presso il Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20,
comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui
all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 settembre 2016, n. 187, si veda nelle note
all'art. 1.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive
modificazioni), come modificato dal presente decreto:
«Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista
dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e successive modificazioni, e dall'articolo 1,
comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
«Art. 2 (Carta elettronica). - 1. Il valore nominale di
ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione
informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali, con riferimento, in
particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei
dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei
beneficiari della Carta secondo le modalita' previste
dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi
commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area
riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di
spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad
un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti
dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015, e
dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.»
«Art. 3 (Beneficiari della Carta). - 1. La Carta e'
concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2016 e nell'anno 2017. L'Amministrazione responsabile di
cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre
Amministrazioni interessate, puo' realizzare, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di
informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le
modalita' di ottenimento del beneficio.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati
attraverso il Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito
"SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove
necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia
delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono
l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014.».
«Art. 4 (Soggetti responsabili per la realizzazione
della Carta). - 1. L'Amministrazione responsabile per
l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito
"MIBACT". A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a.
2. L'attivita' di comunicazione istituzionale
riguardante l'attuazione del presente decreto e' curata,
nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e puo' comprendere l'invio ai soggetti che
risultano beneficiari della Carta di una comunicazione
postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di
116.000,00 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».
«Capo II - Funzionamento della Carta
Art. 5 (Attivazione della Carta). - 1. I soggetti
beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma
informatica dedicata. La registrazione e' consentita fino
al 30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto
diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno
2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
nell'anno 2017.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a
ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una
Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi
naturali.
2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per
l'acquisto di:
a) musica registrata;
b) corsi di musica;
c) corsi di teatro;
d) corsi di lingua straniera.».
«Art. 6 (Uso della Carta). - 1. La Carta e'
utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 da
parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di
eta' nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre
2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di
eta' nell'anno 2017, per acquisti presso le strutture e gli
esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e'
individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che
inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e
impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere
stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la
riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo,
del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non
determinano variazione dell'importo disponibile da parte
del beneficiario.».
«Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi
commerciali). - 1. Le imprese e gli esercizi commerciali,
le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli
istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le
altre strutture ove si svolgono eventi culturali o
spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare
la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito
elenco, consultabile sulla piattaforma informatica
dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma
1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e
degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre
il 30 giugno 2018, sulla piattaforma informatica dedicata.
La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle
credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede
l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO
dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione
e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia
di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni di
spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti
consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e
dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.
L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e'
previsto un biglietto di ingresso, e' redatto e trasmesso
al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
4. Per agevolare la registrazione di specifiche
categorie di esercenti o di determinate istituzioni
pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
associazioni di categoria.».
«Art. 10 (Trattamento e riservatezza dei dati
personali). - 1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo
alla sola realizzazione dei compiti attinenti
all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica
prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del
2015 e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del
2016. Esso provvede alla designazione del responsabile del
trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il
Garante per la per la protezione dei dati personali, le
modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati
personali.».
«Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1,
comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da
impegnare entro il 31 dicembre 2016, e, per l'anno 2017,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge
n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al
Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro
il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita
alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi
dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a
ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5,
comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle
Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le
necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del
beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle
attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
 
Art. 2
Disposizioni attuative

1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' Generale d'Informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali sono disciplinati in un apposito allegato alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e SOGEI, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1784

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 2016,
si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' il
seguente:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».
 
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