Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 luglio 2017 |
Modalita' attuative relative alle attivita' di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari e forestali
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria»; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto l'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, disciplinante la misura sanzionatoria della sospensione dell'esercizio commerciale; Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di adempimenti conseguenti alla cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con particolare riferimento agli «obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima»; Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012; Ritenuto opportuno definire modalita', termini e procedure per l'applicazione della predetta misura, alla luce di quanto disposto dalla citata normativa; Ritenuto necessario definire modalita', termini e procedure per l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto in particolare dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente capo definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo n. 4/2012. |
| Art. 2
Procedimento di applicazione della sanzione
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 4/2012, nonche' i titolari di esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012 sono soggetti alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. 2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di accertamento e contestazione, indicando la prescritta sanzione pecuniaria e, ricorrendone i presupposti, la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, secondo quanto previsto all'art. 11, commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012. I predetti organi trasmettono copia dei relativi atti al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione, secondo le modalita' e termini stabiliti dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro lo stesso termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attivita' commerciali, previa comunicazione preventiva del periodo di sospensione al capo del compartimento competente. 4. L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, puo' far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il capo del compartimento competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione pecuniaria unitamente alla sospensione dell'esercizio commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo del compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore. 6. Il capo del compartimento provvede a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per le dovute annotazioni sul pertinente registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi. 7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto e' del capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del marittimo interessato. |
| Art. 3
Impugnazioni
1. l'ordinanza ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione puo' essere impugnata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullata l'ordinanza ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione, l'interessato presenta al capo del compartimento marittimo competente copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. 3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l'annullamento del provvedimento con cui e' stata disposta la sospensione, dandone comunicazione all'interessato, alla Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per le dovute annotazioni sul pertinente registro. |
| Art. 4
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 5
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente capo definisce modalita', termini e procedure per adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 4/2012. |
| Art. 6
Modalita' di adempimento agli obblighi di comunicazione preventiva
1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'art. 5 del presente decreto, il comandante di unita' da pesca dovra' effettuare una preventiva comunicazione di cattura alla competente autorita' marittima, secondo le seguenti modalita': a) il comandante di unita' da pesca dotata di log book elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante l'impiego del predetto dispositivo elettronico; b) il comandante di unita' da pesca non dotata di log book effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo per gli approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione. |
| Art. 7
Aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca
1. Il transito, laddove consentito, di unita' da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o europea, a misure di restrizione dell'attivita' di pesca deve avvenire - se non diversamente disposto - con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2017
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 798 |
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