Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137
Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'Allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al Governo in materia nucleare;
Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante il regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) incidente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»;
b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;
i-quater) base di progetto: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;
i-quinquies) incidente base di progetto: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
i-sexies) gravi condizioni: condizioni piu' gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile;
i-septies) difesa in profondita': l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;
i-octies) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato grado di priorita' alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;
i-novies) piano operativo: documento predisposto dal titolare dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalita' e le modalita' di svolgimento di specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «legge 31 dicembre 1962, n. 1860,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58,»;
b) al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle norme di cui al comma 1»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'esercente le attivita' soggette alla vigilanza di cui al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «competenti per territorio» sono inserite le seguenti: «, nonche' l'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati.».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «pianta topografica,» sono inserite le seguenti: «dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entita' e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.».
5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:
a) rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione e' insufficiente;
b) grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1:
a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;
b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater;
c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e' stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel piano delle operazioni da eseguire.
Art. 37-ter (Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37-bis, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad attuare la difesa in profondita', ove applicabile, al fine di assicurare:
a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;
c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;
d) il controllo degli incidenti base di progetto;
e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
f) la predisposizione di misure organizzative a norma degli articoli 46, 47 e 48.
2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 58-bis, comma 2, lettera c);
b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
c) l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 58-ter.
Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza e' intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei piu' recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 e'».
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte le seguenti: «, nel quale e' compreso il piano di emergenza interna, recante le procedure di gestione dell'impianto in tali situazioni, nonche' le misure di emergenza da adottare per prevenire o attenuare le loro conseguenze, tenendo conto della radioprotezione dei lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»;
b) al comma 2, dopo le parole: «deve altresi' contenere» sono inserite le seguenti: «le modalita' con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonche'».
8. All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: «piano di emergenza interna dell'impianto» sono inserite le seguenti: «, incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all'articolo 47,».
9. All'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «limiti e condizioni» sono inserite le seguenti: «, nonche' di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi»;
b) al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le seguenti: «e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti».
10. All'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con l'autorizzazione sono altresi' definite le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione.».
11. All'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'ANPA uno o piu' rapporti atti» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 un rapporto conclusivo atto»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.».
12. All'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Inosservanza delle prescrizioni;» e' inserita la seguente: «diffide;»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «, compresi i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41 e i piani operativi» e la parola: «ANPA» e' sostituita dalla seguente: «ISIN»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformita' dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2, e 37-quater, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le difformita' accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze e ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformita' dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»;
f) il comma 5 e' abrogato;
g) al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono essere indicate» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
13. All'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le seguenti: «e comprende la responsabilita' per le attivita' degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Cio' comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondita';
b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare;
c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;
d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonche' risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c), in particolare devono:
a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita';
b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unita';
c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;
d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.».
d) il comma 3 e' abrogato.
14. All'articolo 58-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze e capacita' in materia di sicurezza nucleare»;
b) al comma 1, la parola: «l'esperienza» e' sostituita dalle seguenti: «le capacita'»; dopo le parole: «responsabilita' in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi», sono inserite le seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacita' in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito,».
15. All'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, prestando particolare attenzione alle autorita' locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'ISIN puo' concludere accordi bilaterali con le autorita' di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attivita' di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
16. All'articolo 58-quinquies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Relazioni e revisioni tra pari.»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»;
c) dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e la Commissione in qualita' di osservatore, ad effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonche' alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.
3-quinquies. Le attivita' di cui al comma 3-quater sono avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.
3-sexies. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 3-quater e' organizzato senza indebito ritardo.».
17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima dell'articolo 136 e' inserito il seguente:
«Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.».
18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.»;
b) al comma 2 le parole: «venti a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, senza l'approvazione dell'ISIN, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro»;
d) al comma 3 le parole: «venti a ottanta milioni;» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e le parole: «la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse;
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e' punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.
3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma 1, in difformita' da quanto approvato dall'ISIN e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.
3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, in difformita' da quanto approvato dall'ISIN e' punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».
19. All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' alle contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione cosi' recita:
«L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'allegato B della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:

«Allegato B
(articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).»
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recitano:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
luglio 2009, n. L 172.
- La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
agosto 2011, n. L 199.
- La direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8
luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
luglio 2014, n. L 219.
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b)
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed
Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee (stralcio:
Trattato Euratom) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1957, n. 317, S.O.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (impiego pacifico
dell'energia nucleare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- La legge 7 agosto 1982, n. 704 (ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New
York il 3 marzo 1980) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10.
- La legge 19 gennaio 1998, n. 10 (ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare,
fatta a Vienna il 20 settembre 1994) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1998, n. 28.
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2004, n. 306, S.O.
- La legge 16 dicembre 2005, n. 282 (ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006, n. 5,
S.O.
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- La legge 2 agosto 2008, n. 130 (ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008,
n. 185, S.O.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia, e in particolare l'articolo 25
recante delega al governo in materia nucleare) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176,
S.O.
- La legge 28 aprile 2015, n. 58 (ratifica ed
esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla
protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980,
adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2015, n. 109.
- La legge 28 luglio 2016, n. 153 (norme per il
contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a)
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione
del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b)
della Convenzione internazionale per la soppressione di
atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14
settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla
Convenzione europea per la repressione del terrorismo,
fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione
del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio
2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto
a Riga il 22 ottobre 2015) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, S.O.
- Il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in
materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
S.O.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
(disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
2010, n. 55, S.O.
- Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185
(attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce
un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti
nucleari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 2011, n. 266.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
(attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce
un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 2014, n. 71.
- Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25
(disposizioni urgenti in materia di oneri generali del
sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti
termoelettrici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2003, n. 41.
- La legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 18 febbraio 2003, n. 25,
recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali
del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del D.L. 23
dicembre 2002, n. 281) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92.
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1450 (regolamento per il riconoscimento
dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti
nucleari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio
1971, n. 123.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto valgono le seguenti ulteriori
definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono
accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti
con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un'impresa
un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un
mestiere specifico:
c) attivazione: processo per effetto del quale un
nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di
irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta
energia del materiale in cui e' contenuto;
d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in
cui dN e' il numero atteso di transizioni nucleari
spontanee di una determinata quantita' di un radionuclide
da uno stato particolare di energia in un momento
determinato, nell'intervallo di tempo dt;
e) autorita' competente: quella indicata nelle
specifiche disposizioni:
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di
attivita' (A); un becquerel equivale ad una transizione per
secondo;

1 Bq 1 =(uguale) 1s-1

I fattori di conversione da utilizzare quando
l'attivita' e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

Ci =(uguale) 3,7 · 10-10 Bq (esattamente)

1 Bq =(uguale) 2,7027 · 10-11 Ci;

g) combustibile nucleare: le materie fissili
impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto
sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di
composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio
in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni
altra materia fissile che sara' qualificata come
combustibile con decisione del Comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una
matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di
lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive.
Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione
radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto
la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia
prodotta;
i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto
che, mediante lavoratori di categoria A, effettua
prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti,
stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti
da terzi; non rientrano nella presente definizione i
soggetti la cui attivita' sia la sola a determinare la
costituzione di una o piu' zone controllate presso le
installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le
disposizioni generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima del rischio di
riduzione della durata e della qualita' della vita che si
verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a
radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante
da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta
moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica
determinati a norma dell'articolo 96, al fine di
qualificare il significato della dose assorbita stessa per
gli scopi della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia assorbita per unita'
di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui
dE e' l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti
alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di
materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del
presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in
un tessuto o in organo. L'unita' di dose assorbita e' il
gray;
o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti
nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato
nei provvedimenti di applicazione, l'unita' di dose
efficace e' il sievert;
p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi
equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t)
risultanti dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi,
ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del
tessuto WT la dose efficace impegnata E(t) e' definita da:

E(t) =(uguale) ?TwTHT(t)

dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata
l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata e' il
sievert;
q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un
tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito
all'introduzione di uno o piu' radionuclidi;
r) dose equivalente (HT) dose assorbita media in un
tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla
qualita' della radiazione nel modo indicato nei
provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose equivalente
e' il sievert;
s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al
tempo dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o
organo T che sara' ricevuta da un individuo, in quel
tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o
piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e'
definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

per una singola introduzione di attivita' al tempo t0 dove
t0 e' il tempo in cui avviene l'introduzione, HT (?) e'
l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel tessuto
T al tempo ?,t e il periodo di tempo, espresso in anni, su
cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si
intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo
fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose
equivalente impegnata e' il sievert;
t) emergenza: una situazione che richiede azioni
urgenti per proteggere lavoratori, individui della
popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;
u) esperto qualificato: persona che possiede le
cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere
fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
per fornire tutte le altre indicazioni e formulare
provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua
qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a
radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da
sorgenti situate all'esterno dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da
sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione
dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
z) esposizione accidentale: esposizione di singole
persone a carattere fortuito e involontario.
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata
in condizioni particolari per soccorrere individui in
pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di
persone o salvare un'installazione di valore e che puo'
provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati
per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce
soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o
tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata
non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non
essendo certa, ha una probabilita' di verificarsi
prevedibile in anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale:
esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti
di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa
in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di
cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle
radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia
terrestri che cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne
risulta non sia accresciuta in modo significativo da
attivita' umane;
f) gestione dei rifiuti: insieme delle attivita'
concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e
condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e
smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose
assorbita

1 Gy =(uguale) 1 J Kg-1

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose
assorbita e' espressa in rad sono i seguenti:

1 rad =(uguale) 10-2 Gy

1 Gy =(uguale) 100 rad;

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della
popolazione: gruppi che comprendono persone la cui
esposizione e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa
di quella degli individui della popolazione maggiormente
esposti, in relazione ad una determinata fonte di
esposizione;
i) incidente: qualsiasi avvenimento non intenzionale
le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono
significative dal punto di vista della radioprotezione o
della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi
superiori ai limiti previsti dal presente decreto;
i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento non
intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze
non sono trascurabili dal punto di vista della
radioprotezione o della sicurezza nucleare;
i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo
operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso
almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto
nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure
progettuali, non provoca danni significativi a elementi
importanti per la sicurezza o determina condizioni
incidentali;
i-quater) base di progetto: l'insieme delle
condizioni e degli eventi presi esplicitamente in
considerazione nella progettazione di un impianto nucleare,
compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di
modo che l'impianto, in condizioni di corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di
resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i
limiti autorizzati;
i-quinquies) incidente base di progetto: le
condizioni incidentali prese in considerazione nella
progettazione di un impianto nucleare secondo criteri
progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno
al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie
radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
i-sexies) gravi condizioni: condizioni piu' gravi
rispetto a quelle collegate agli incidenti base di
progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti
multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi
di protezione di un sistema di sicurezza, o da un
avvenimento estremamente improbabile;
i-septies) difesa in profondita': l'insieme dei
dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi
di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere
l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una
sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la
popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni
incidentali;
i-octies) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme
delle caratteristiche e delle attitudini proprie di
organizzazioni e di singoli individui in base alle quali
viene attribuito il piu' elevato grado di priorita' alle
tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione,
correlata alla rilevanza delle stesse;
i-novies) piano operativo: documento predisposto dal
titolare dell'autorizzazione per la disattivazione
dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalita' e le
modalita' di svolgimento di specifiche operazioni connesse
alla disattivazione, riguardanti in particolare lo
smantellamento di parti di impianto e la gestione dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli
obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di
radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.
l) intervento: attivita' umana intesa a prevenire o
diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni
dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che
sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante
azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli
individui stessi;
m) introduzione: attivita' dei radionuclidi che
penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che
effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di
impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere
gestiti da terzi in qualita' sia di dipendente, anche con
contratto a termine, di una impresa esterna sia di
lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per
l'attivita' che svolgono, a un'esposizione che puo'
comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per
le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di
categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono,
sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose
superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori
esposti sono classificati in categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi
derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli
apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico
alle radiazioni ionizzanti causate dalle attivita'
disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si
applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione
esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate
derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso
periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in
termini di concentrazioni di attivita' o di attivita'
totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle
prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze
radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive
derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal
decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure
valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi
di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di
sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono
fatte salve le particolari definizioni per le materie
fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali
definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica e cioe' le materie
fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i
combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239,
l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233;
qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi
suddetti e le materie fissili che saranno definite dal
Consiglio delle Comunita' europee: il termine «materie
fissili speciali» non si applica alle materie grezze;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza
di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il
tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio,
tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di
leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi
altra materia contenente una o piu' delle materie
summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal
Consiglio delle Comunita' europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che puo'
essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi
in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente
dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi
di concentrazione media definita dal Consiglio delle
Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere
attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le
materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione,
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti
esposti in ragione della loro attivita' e gli individui
durante l'esposizione di cui all'articolo 2, comma 5,
lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di
aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente
naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi
naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del
presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le
esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento
di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche
con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con
frequenza non minore di 3 · 1015 Hz in grado di produrre
ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a
soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai
capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali
stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di
materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del
loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva
in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta in
apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale
nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in
considerazione dall'autorita' di regolamentazione
competente o da una persona giuridica o fisica la cui
decisione sia accettata dall'autorita' di regolamentazione
competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo
dall'autorita' di regolamentazione competente;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale:
struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle
letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel
corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a
svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose
equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert
sono J kg-1
quando la dose equivalente o la dose efficace sono
espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem =(uguale) 10-2 Sv

1 Sv =(uguale) 100 rem;

n) smaltimento: la collocazione di rifiuti
radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalita'
idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di
recuperarli successivamente;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata
di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni
controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal
presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni
diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia
radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, dei quali, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la
concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre
che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della
sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di
fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in
condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di
buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del
caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo
come parte integrante della sorgente;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi
adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite
mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica
contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la
concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio
contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi
due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma
di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al
rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio
naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,
fissato per particolari condizioni ai sensi del presente
decreto, ai fini dell'applicazione del principio di
ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione contro le
radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere
zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un
ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per
motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si
verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui
all'articolo 82 ed in cui l'accesso e' segnalato e
regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in
cui puo' essere superato in un anno solare uno dei
pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che
non e' zona controllata.».
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10. (Funzioni ispettive). - 1. Oltre alle
competenze delle singole amministrazioni previste dalle
disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli
organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle
stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per
l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto
attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione
sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile
2015, n. 58, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a
mezzo dei propri ispettori.
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con
provvedimento del direttore dell'autorita' di
regolamentazione competente.
3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso
ovunque si svolgano le attivita' soggette alla loro
vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che
hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione
dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In
particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale
addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta
la documentazione, anche se di carattere riservato e
segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla
radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di
macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono
necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza
delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari
formulate ai sensi del presente decreto, nonche' delle
norme di cui al comma 1.
3-bis. L'esercente le attivita' soggette alla vigilanza
di cui al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono
tenuti a fornire tutte le informazioni, i dati e i
documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per
l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire
l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto
industriale non puo' essere opposto agli ispettori ISIN,
che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della
riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Copia del verbale di ispezione deve essere
rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto,
i quali hanno diritto di fare inserire proprie
dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale
delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione
da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori
dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti
per territorio, nonche' l'autorita' competente che ha
rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di
esercizio degli interventi effettuati.".
- Il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 35. (Sospensione e revoca dei provvedimenti
autorizzativi). - 1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari
ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o
dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di
emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente
capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate
delle disposizioni del presente decreto o delle
prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo non
superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare
gravita', possono disporre la revoca del provvedimento
autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al
comma precedente, le amministrazioni incaricate della
vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del
potere autorizzativo le violazioni gravi o ripetute
risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di
disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca,
contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli
assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le
proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di
sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza
delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il
parere degli organi tecnici intervenuti in fase di
emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non
possono essere adottati decorsi sei mesi dalla
presentazione delle giustificazioni da parte
dell'esercente.
5-bis. Ai fini della predisposizione della relazione
annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni
territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono
all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni
di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e
sui provvedimenti adottati.».
- Il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36. (Documentazione di sicurezza nucleare e di
protezione sanitaria). - 1. Il richiedente l'autorizzazione
di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'articolo 7
lettere a), c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle
condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria,
deve trasmettere, oltre che al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti
documenti:
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla
pianta topografica, dalla descrizione dello stato del sito
di ubicazione dell'impianto stesso, dai piani esplicativi,
dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno studio
preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto preliminare di sicurezza, con
l'indicazione delle previste misure di sicurezza e
protezione.
b-bis) elaborati tecnici idonei a fornire
dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di
dettaglio proporzionato all'entita' e alla natura dei
pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge
31 dicembre 1962 n. 1860, e' rilasciata previo
l'espletamento della procedura di cui al presente capo.».
- Il testo dell'articolo 46 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 46. (Regolamento di esercizio). - 1. Il
regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di
cui agli articoli 36, 37 e 52 e' approvato dall'ANPA,
sentita la Commissione tecnica.».
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 47. (Manuale di istruzioni per le situazioni
eccezionali). - 1. Il manuale di operazione di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera c), deve contenere in
allegato un manuale di istruzioni per le situazioni
eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e che
determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza
nucleare, nel quale e' compreso il piano di emergenza
interna, recante le procedure di gestione dell'impianto in
tali situazioni, nonche' le misure di emergenza da adottare
per prevenire o attenuare le loro conseguenze, tenendo
conto della radioprotezione dei lavoratori e del
coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al
capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza.
2. Il manuale di operazione deve altresi' contenere le
modalita' con le quali il titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso
di inconvenienti e di incidenti, nonche' la identificazione
del personale addetto all'impianto, che, in caso di
insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a
mansioni di pronto intervento.».
- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 49. (Collegio dei delegati alla sicurezza
dell'impianto). - 1. Per gli impianti di cui all'articolo 7
lettere a), b), c), d), e), f), deve essere costituito un
Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e'
tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ANPA la
composizione di detto Collegio.
3. Il Collegio e' composto da almeno quattro membri
prescelti fra i tecnici che sovraintendono a servizi
essenziali per il funzionamento dell'impianto; di esso deve
far parte l'esperto qualificato di cui all'articolo 77. Il
Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di
modifica dell'impianto o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di
modifica alle procedure di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di
esperienze, prove ed operazioni di carattere straordinario
da eseguire sull'impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento
dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere
unitamente ad eventuali raccomandazioni relative alla
sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna
dell'impianto, incluso nel manuale di istruzioni per le
situazioni eccezionali di cui all'articolo 47, e provvedere
a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando
provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile di turno o il
capo impianto nella adozione delle misure che si rendono
necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anormalita'
che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la
pubblica incolumita' o di danno alle cose.
4. Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle
riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto
nucleare designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto
ha la facolta' di intervenire alle riunioni. Alle riunioni
del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre
partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni
interessate.
5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono
essere designati due tecnici incaricati di esplicare le
funzioni di collegamento con le autorita' competenti per
gli adempimenti relativi allo stato di emergenza nucleare
di cui al capo X.».
- Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 50. (Licenza di esercizio). - 1. La licenza di
esercizio e' accordata per fasi successive di esercizio,
correlative all'esito positivo di successivi gruppi di
prove nucleari e determina limiti e condizioni che
l'esercente e' tenuto ad osservare.
2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio
di ciascuna fase e' presentata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve essere
corredata dei certificati di esito positivo del gruppo di
prove nucleari relative e della dimostrazione che le
caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una
fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e
condizioni, nonche' di un piano preliminare delle
operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere
aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare quando
lo richiedano circostanze specifiche, quali significative
modifiche dei processi operativi. Copia dell'istanza,
corredata della copia della detta documentazione, deve
essere contemporaneamente presentata all'ANPA.
3. L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione,
sentita, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, la
Commissione tecnica, trasmette al Ministero dell'industria,
commercio e dell'artigianato il proprio parere,
prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati
limiti e condizioni per l'esercizio.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rilascia la licenza di esercizio,
condizionandola all'osservanza e, sentito l'ISIN, approva
il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i
suoi successivi aggiornamenti delle eventuali prescrizioni
definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza.
5. L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi,
gli appositi registri di esercizio. L'esercente e' tenuto
inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli articoli
46, 47, 48, 49 e gli obblighi di cui al Capo X.».
- Il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 56. (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle
operazioni). - 1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 55
trasmettono all'ANPA, non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della documentazione prevista allo stesso
articolo 55, le proprie eventuali osservazioni.
2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la
relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni
delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e
trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le
proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali
limiti e condizioni da osservare.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre
trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono
le loro osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la
Commissione tecnica, predispone e trasmette al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio
parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico assicura
l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai
processi decisionali concernenti il rilascio
dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio
sito web istituzionale dello schema di decreto e della
relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa
esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle
stesse si tenga debitamente conto.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 55, condizionandola all'osservanza delle
eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.
4-bis. Con l'autorizzazione sono altresi' definite le
operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il
titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta
i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani
operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN prima
della loro attuazione.
5. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la
vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e
sulla base di specifica istanza del titolare
dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei
presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni
emanate.».
- Il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 57. (Rapporto conclusivo). 1. Il titolare
dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui
all'articolo 56, trasmette al Ministero dello sviluppo
economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo
55 un rapporto conclusivo atto a documentare le operazioni
eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
1-bis. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed
esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e
trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle
altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una relazione
contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle
eventuali prescrizioni.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate e
l'ANPA, emette, con proprio decreto, le eventuali
prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito
al termine delle operazioni.».
- Il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 58. (Inosservanza delle prescrizioni; diffide;
sospensioni; revoche). - 1. Il titolare dei provvedimenti
autorizzativi di cui al presente capo e' tenuto alla
esecuzione dei progetti, compresi i progetti
particolareggiati di cui all'articolo 41 e i piani
operativi come approvati dall'ISIN. Egli deve altresi'
osservare le prescrizioni impartite con detti
provvedimenti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
di cui al comma 1 o di difformita' dell'esecuzione dei
progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani
operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza
agli obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2, e
37-quater, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e
le difformita' accertate e, ove necessario, assegna un
termine di trenta giorni per fornire le proprie
giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN
ritenga incomplete o comunque insufficienti le
giustificazioni fornite, l'ISIN diffida l'esercente
assegnandogli un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze e ne da' comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico.
3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al
comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo
economico che, con proprio decreto, procede alla
sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il
periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze,
sentito l'ISIN.
4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni
autorizzative o di difformita' dell'esecuzione dei
progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani
operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di
urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se
anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non
sono state eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello
sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca
il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.
5. (abrogato)
6. Nei provvedimenti di diffida, di sospensione o di
revoca sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per
assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione.».
- Il testo dell'articolo 58-bis del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 58-bis. (Titolari delle autorizzazioni). - 1. Il
titolare di una autorizzazione deve essere in possesso
delle capacita' tecniche e professionali previste dalla
normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza
nucleare, e allo stesso compete la responsabilita' primaria
per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti
di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi. Tale responsabilita' non puo' essere delegata
e comprende la responsabilita' per le attivita' degli
appaltatori e dei subappaltatori le cui attivita'
potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
nucleare.
2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a
migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente
possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o
dell'attivita' di gestione dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile.
Cio' comprende la verifica che sono stati presi
provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e
dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la
verifica dell'applicazione della difesa in profondita';
b) istituire e attuare sistemi di gestione che
attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare;
c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito
adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli
incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di
un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o
attenuare le loro conseguenze;
d) prevedere e mantenere adeguate risorse
finanziarie, nonche' risorse umane in possesso delle
qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per
adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza
nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che
gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile
e le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza
nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle
necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e
delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.
2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2,
lettera c), in particolare devono:
a) essere coerenti con le altre procedure operative,
con la pianificazione di emergenza di cui al capo X,
Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per
verificarne l'attuabilita';
b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che
potrebbero verificarsi in tutte le modalita' operative e
quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente
diverse unita';
c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;
essere riesaminate e aggiornate periodicamente
tenendo conto delle esperienze acquisite dalle
esercitazioni e dagli incidenti.
3. (abrogato)».
- Il testo dell'articolo 58-ter del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 58-ter. (Competenze e capacita' in materia di
sicurezza nucleare). - 1. Il titolare dell'autorizzazione
e' tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed
accrescere le capacita' e le competenze del proprio
personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza
nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi, al fine di acquisire, mantenere e
sviluppare competenze e capacita' in materia di sicurezza
nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze
sul sito, attraverso idonei programmi di formazione ed
aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti.
Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad
accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e'
appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per
la sicurezza nucleare e di gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi fornisca un'attestazione
di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di
specifici corsi di formazione
- Il testo dell'articolo 58-quater del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 58-quater. (Trasparenza). - 1. L'Agenzia per la
sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili
affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione
sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi, siano rese accessibili
ai lavoratori e al pubblico, prestando particolare
attenzione alle autorita' locali, alla popolazione e ai
soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto
nucleare.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul
proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita'
svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua
competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai
lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo
stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle
normali condizioni di esercizio dei propri impianti
nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere
disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale competenti, che ne
informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le
informazioni ed i documenti di interesse ai fini della
tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni
ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di
cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione
informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto
richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori
e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. Sono fatte salve le
disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124.
5-bis. L'ISIN puo' concludere accordi bilaterali con le
autorita' di regolamentazione competenti di altri Stati
membri per regolare le attivita' di cooperazione sulla
sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra
l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di
informazioni. Tali accordi sono comunicati al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.".
- Il testo dell'articolo 58-quinquies del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 58-quinquies. (Relazioni e revisioni tra pari). -
1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a
descrivere lo stato di attuazione della direttiva
2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni
prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, congiuntamente, presentano una
relazione alla Commissione europea.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e
comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per
una valutazione della legislazione, della regolamentazione
e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto
dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia
e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2,
l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al
fine di concorrere ad un continuo miglioramento della
sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di
tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.
3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni
tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorita' di
regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima
del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo
sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una
relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom,
tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla
Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.
3-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'autorita' di regolamentazione
competente, organizzano ogni dieci anni valutazioni del
quadro nazionale, dell'attivita' dell'autorita' di
regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui
all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua
attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter
pares internazionale, al fine di garantire che siano
raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione
sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla
Commissione europea e agli altri Stati membri e devono
essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano
con le informazioni proprietarie e di sicurezza.
3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3,
l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, provvede a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su
uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei
pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione
europea, e la Commissione in qualita' di osservatore, ad
effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale
di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
appropriate misure per dar seguito alle pertinenti
risultanze del processo di esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il
processo di esame inter pares e i suoi principali
risultati, quando disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati
membri, nonche' alla Commissione europea, i risultati della
valutazione nazionale.
3-quinquies. Le attivita' di cui al comma 3-quater sono
avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter pares
sono effettuati almeno ogni sei anni.
3-sexies. In caso di incidente all'origine di
situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno
del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame
inter pares di cui al comma 3-quater e' organizzato senza
indebito ritardo.».
- Il testo dell'articolo 138 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 138. (Contravvenzioni al capo VII). - 1. Chi pone
in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e
52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni
connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza
la relativa autorizzazione, e' punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a
centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi
pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37,
51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza
o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo
6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il titolare del
nulla-osta di cui all'articolo 37 della presente legge che
mettono in esecuzione progetti particolareggiati di
impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'articolo
41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o
con l'ammenda da trentamila euro a centoventimila euro.
2-bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui
all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti
particolareggiati ovvero i piani operativi di cui
all'articolo 56, comma 4-bis, senza l'approvazione
dell'ISIN, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.
3. Chiunque viola le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di
esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli
articoli 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da trentamila
euro a centoventimila euro.
3-bis. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48,
commi 3 e 4, e' punito con l'arresto sino a quindici giorni
o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.
3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
che realizza i progetti particolareggiati di cui
all'articolo 41, comma 1, in difformita' da quanto
approvato dall'ISIN e' punito con l'arresto da uno a tre
mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila
euro.
3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla
disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e
i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, in
difformita' da quanto approvato dall'ISIN e' punito con
l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da
ottomila euro a trentamila euro.».
- Il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 143. (Prescrizione). - 1. Alle contravvenzioni di
cui ai capi III-bis, IV e VIII, nonche' alle
contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, si applica l'istituto della prescrizione di cui
agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo le parole: «autorita' nazionale» sono inserite le seguenti: «, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom,».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e il collegio dei revisori»;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.».
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita' e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale gia' appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. L'ISIN ha personalita' giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed e' responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorita' nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e' inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN e' dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e' composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e contabilita' pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»;
f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operativita' secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»;
g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e' altresi' assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.»;
h) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.»;
i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la preparazione alle emergenze sul sito.»;
l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»;
m) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: «20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN puo' stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. - Ai fini dell'applicazione della normativa
vigente in materia si definisce "autorita' di
regolamentazione competente" il soggetto di cui
all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere
le funzioni e i compiti di autorita' nazionale,
indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e
2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.».
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6. (Autorita' di regolamentazione competente). -
1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione e' l'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
(ISIN).
2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita'
nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le
istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le
valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle
installazioni nucleari non piu' in esercizio e in
disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e
delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle
materie nucleari, della protezione fisica passiva delle
materie e delle installazioni nucleari, delle attivita'
d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di
trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le
certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di
trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide
tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti
nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle
materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle
autorita' di protezione civile nel campo della
pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche
e nucleari, svolge le attivita' di controllo della
radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente
ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle
salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato
italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle
organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle
materie di competenza e la partecipazione ai processi
internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di
gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in
materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la
preventiva autorizzazione di altri organismi o enti.
Qualora le informazioni abbiano una classifica di
segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si
applicano le norme in materia di tutela delle informazioni
classificate.
3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che
durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio
dei revisori.
4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra'
essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere
espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle
predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.
Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e
controllo della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi
operativi dell'ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le
tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e
dei pareri di spettanza dell'ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai
sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento
dei servizi dell'ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura
nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle
amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su
istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie
di competenza nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione
annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato
della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa
moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata
esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e
competenza nei settori della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla
valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli
eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici
mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo'
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza, ne' con le relative
associazioni. La violazione di tale divieto e' punita,
salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad una annualita'
dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore
e all'associazione che abbiano violato tale divieto si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi
piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente
all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente
comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall'ISTAT.
6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno
con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla
medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e
indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e
professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei
settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione,
della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti
complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o
incidentali. I componenti della Consulta sono nominati
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In
nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di
mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza
assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro
trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere
obbligatorio:
a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e
sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da
applicare agli operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai
regolamenti interni dell'ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte
dall'ISIN.
7. Il trattamento economico del direttore e dei
componenti della Consulta e' determinato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e
17 del presente articolo. Se appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN e'
collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o
analoga posizione per l'intera durata dell'incarico,
garantendo il trattamento economico in godimento,
comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva
l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei
soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.
8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata
competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza
dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita' e di
provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite
massimo di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono
costituite, in sede di prima applicazione, da personale
gia' appartenente al Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale
ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche
amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non
proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di
comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico
in godimento presso l'amministrazione o l'ente di
appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si
applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di
ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della
ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.
9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente
della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che
esercita, direttamente o indirettamente, attivita'
professionale o di consulenza, e' amministratore o
dipendente di soggetti privati operanti nel settore,
ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore, o ricadenti nei casi di
incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma
9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per
il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti
requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.
11. L'ISIN ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, opera in piena autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con
indipendenza di giudizio e di valutazione, ed e'
responsabile della sicurezza nucleare e della
radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento
delle funzioni e dei compiti di autorita' nazionale negli
ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha
sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e' inserito
nella Tabella "A" allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720. L'ISIN e' dotato di un Organismo indipendente di
valutazione delle performance ed e? sottoposto al controllo
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei
revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze ed e' composto da tre membri effettivi
scelti tra soggetti in possesso di specifica
professionalita' in materia di controllo e contabilita'
pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419.
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore
dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna
dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al
comma 1, con modalita' regolamentate da apposita
convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni
di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di
ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni
di operativita' secondo i principi e i requisiti di
autonomia di cui al comma 11.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo'
avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,
dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la
protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico
scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi
di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella
promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al
comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN
trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo
economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le
proprie osservazioni, il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni
dell'Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per
l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia'
destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29,
comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente
assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e
industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai
diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e
introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le
risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle
successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo
economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dall'articolo
1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 e' altresi' assicurato un
gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante
versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti
della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83.
16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio,
di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto
richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del
titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta
a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad
attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria
sono poste a carico del Ministero della giustizia
nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla
base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono
tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti per
l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema
da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a
principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone
pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del
direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini
e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di
formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo
delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi'
a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario,
specifici programmi di formazione, per contemplare le
esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per
la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito.
19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive,
l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi
dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai
sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17.
20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali
l'ISIN puo' stipulare convenzioni con le Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione, presentano al Ministero dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonche' con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneita' alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute

Minniti, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 51 e 52 del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, cosi' recita:
«Art. 51. (Reattori di ricerca). - 1. Per gli impianti
con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100
chilowatt termici non si applica la procedura prevista
dagli articoli 38 e 39.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o
del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo
rilascia sentita la Commissione tecnica.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si
applicano integralmente le disposizioni previste dal
presente capo.»
«Art. 52. (Depositi e complessi nucleari sottocritici).
- 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g)
e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui
all'articolo 7 lettera b), sono subordinati
all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia
sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili
nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono
essere stabilite speciali prescrizioni.».
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1450 si veda nelle note alle premesse.
 
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