Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2017, n. 138
Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato;
Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;
Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»
Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti gia' vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonche' i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si e' svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale;
Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessita' che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;
Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonche' della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimita' del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;
Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche' alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali e' prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999;
Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016;
Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;
Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerata altresi' non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale;
Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti;
Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali piu' strettamente riconducibili alla funzione docente;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;
Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18;
Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonche' di quelli di servizio e professionali, non e' riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalita', come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione e' stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalita';
Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli;
Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;
Ritenuto altresi' di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4;
Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformita' all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verra' garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sara' adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge;
Ritenuto altresi' di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri;
Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017;
Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneita' della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilita' di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;
Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilita' che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto l'attivita' di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attivita' svolte dal tirocinante;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Universita', individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo cio' possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Universita' medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attivita' di ricerca svolte;
Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici) - 1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero superiore a
quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20
per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo
periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al
corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali in possesso del relativo diploma di laurea
magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il
corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico
didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 217, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1.
217. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione
bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero superiore a
quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20
per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo
periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al
corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali in possesso del relativo diploma di laurea
magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il
corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico
didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso».».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 19 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 , con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 39.(Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time) - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. (Abrogato).
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998».
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. (Abrogato).
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2. (Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione) - 1. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia
dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
di Governo nelle materie di cui all'art. 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema
di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla
quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi
di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che
il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e
promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli
scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi del mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed
uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, a norma
dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un
rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24
luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il
parere sui progetti delle due province concernenti la
modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione
artistica superiore il consiglio e' integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il
relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi
compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni,
che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 25. (Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)). - 1.
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle
quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualita' dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata
della formazione; determina le modalita' di partecipazione
ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita'
di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In
tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al
comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad
una istituzione scolastica autonoma.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 2001, n. 235.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 102, 103 e
107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. (Omissis).
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
formazione artistica e musicale e favorire la crescita del
Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle
istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle
universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di
laurea nelle discipline delle arti figurative, della
musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
di laurea magistrale rilasciati dalle universita'
appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio
2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati
dagli Istituti superiori per le industrie artistiche,
nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della
scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i
diplomi rilasciati dai Conservatori di musica,
dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale) per i diplomi rilasciati
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle
Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di
«Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi
rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di
tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad
eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
(Omissis).
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di
cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del
previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in
vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore, sono
equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza determinata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai
commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1-bis e
1-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione,
universita' e ricerca):
«Art. 17. (Dirigenti scolastici) - (Omissis).
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso
a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di
tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i
vincitori e degli idonei in esse inseriti. E' fatta salva
la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
1-ter Contestualmente al concorso nazionale viene
bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve prevedere lo
svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve
essere integrato con contenuti specifici afferenti alle
istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella
relativa commissione giudicatrice deve essere presente
almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
La prova selettiva e' prevista solo in presenza di un alto
numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in
lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in
lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 (Misure
urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio
scolastico):
«Art. 1. (Disposizioni urgenti per il corretto
svolgimento dell'attivita' scolastica) - (Omissis).
2-ter. Entro il 31 marzo 2015, e' bandita ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso
nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per
la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le
quali si e' esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis
del medesimo art. 17. In sede di prima applicazione, il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della
normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori
ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai
soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta
riserva di posti gia' autorizzata per il menzionato
corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,
n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma
degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso
bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver
svolto le funzioni di dirigente scolastico.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 6. (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti
in quiescenza) - 1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, gia'
appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle
suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di
conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o
direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e
societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti
delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o
titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art.
2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti,
esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile,
presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati
eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia.
2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1,
si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 87 a 92,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. (Omissis).
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita'
dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni
sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso
pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova
scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita'
di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente
collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato
positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali
successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative
al concorso per esami e titoli per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del
contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico
di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,
n. 202.
89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis
dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui,
alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del
presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al
concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti
scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in
funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al
medesimo comma 87.
90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre che per
quelle connesse alla valorizzazione di esperienze
professionali gia' positivamente formate e impiegate, i
soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno
scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti
di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale
di esame consistente nell'espletamento di una prova orale
sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del
superamento di tale prova con esito positivo, sono
confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti
dirigenti scolastici.
91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da
87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti
vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle
operazioni di mobilita' e previo parere dell'ufficio
scolastico regionale di destinazione, fermo restando
l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al
comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per
cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie
regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti
scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto, predispone le necessarie misure
applicative.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi) - (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 75. (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria) - 1. Le disposizioni
relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non
universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in
attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A
tal fine l'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello
dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non
superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
funzioni secondo criteri di omogeneita', coerenza e
completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello
non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di
servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse
comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai
compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 4 il ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi' autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione, riconversione
riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.».
- La legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la
salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
dicembre 2010, n. 284.
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti):
«Art. 1-sexies. (Incarichi di presidenza) - 1. A
decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu'
conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la
conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di
dirigente scolastico sono conferiti con incarico di
reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno
scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in
vigore in materia di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di
assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via
prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che
abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
un anno di incarico di presidenza.».
- La direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999
(Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), e' pubblicata
nella G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici) - 1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero superiore a
quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20
per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo
periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al
corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali in possesso del relativo diploma di laurea
magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il
corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico
didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 592):
«Art. 2.(Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione) - (Omissis).
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema
di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla
quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi
di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del d.lgs n.
267 del 2000)) - (Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'art. 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dott. di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 8. (Concorso per titoli ed esami) - 1. Nei casi
in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante
concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando
indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5 e 5-ter del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 19. (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica) - (Omissis).
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino
al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
e 5-bis.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 217, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 
Tabella A
Tabella di valutazione dei titoli del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica
Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.
e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;
i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane;
p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validita' a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 13 luglio 2015, n. 107,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:
a) eventuale prova pre-selettiva;
b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
 
Art. 4

Determinazione del contingente dei posti del concorso
e del corso di formazione

1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.
3. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di eta', tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.
4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.
5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in piu'. L'eventuale frazione di posto e' arrotondata all'unita' intera superiore.
 
Art. 5

Bando di concorso per l'ammissione al corso
di formazione dirigenziale

1. Il Bando specifica:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;
b) i termini, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7;
c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonche' dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
e) le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;
f) le modalita' di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
g) le modalita' di informazione e di comunicazione ai candidati;
h) i documenti richiesti per l'assunzione.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3-septies, del
decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego) - (Omissis).
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.».
 
Art. 6

Requisiti di ammissione

1. Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
 
Art. 7

Istanza di partecipazione al concorso

1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.
2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresi' quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza e' comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.
 
Art. 8

Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale.
2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresi', ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.
4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2.
5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati.
6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova.
7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa.
8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero.
 
Art. 9

Prove di esame

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.
 
Art. 10

Prova scritta

1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.
2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:
a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
b) modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realta' del personale scolastico;
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita' tipiche del dirigente scolastico, nonche' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
h) contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.
3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.
 
Art. 11

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.
2. La prova orale verifica altresi' la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonche' la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. La prova orale e' superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.
 
Art. 12

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti.
2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
4. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
5. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.
 
Art. 13

Predisposizione delle prove

1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:
a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;
b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;
c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.
2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 e' nominato per ogni tornata concorsuale ed e' composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.
3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresi' i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennita', emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
 
Art. 14

Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del direttore generale, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze) -
(Omissis).
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
 
Art. 15

Commissione del concorso

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e' nominata con decreto del direttore generale.
2. La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione e' integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione e' aggregato un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area.
8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo.
10. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 16
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
 
Art. 17

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo e' finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalita' di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
2. Il corso di formazione dirigenziale puo' essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.
3. Il corso di formazione dirigenziale, che e' parte integrante della procedura concorsuale ed e' svolto presso le Universita', si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie:
MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica. Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio.
MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento. Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione.
MODULO FORMATIVO C) La responsabilita' civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.
MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attivita' finanziate con fondi nazionali ed europei.
4. Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione e' rilasciata dall'Universita' presso la quale si svolge il corso di formazione.
5. Il tirocinio dura quattro mesi ed e' svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio puo' anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed e' valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.
7. Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una relazione scritta sulle attivita' svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonche' in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio e' valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19.
8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalita' di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Allo scopo di assicurare l'unitarieta' del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di piu' Universita', individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Universita' si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attivita' formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.
10. Le Universita', dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attivita' formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalita' di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.
11. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
 
Art. 18

Commissione del corso di formazione dirigenziale
e tirocinio

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, e' nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed e' costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente.
2. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.
3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15.
5. La composizione della commissione iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Graduatoria generale di merito

1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso e' nazionale ed e' formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
2. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La graduatoria generale di merito ha validita' sino all'approvazione della graduatoria successiva.
 
Art. 20

Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti e' determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.
4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 21

Riammissione al corso successivo

1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternita' o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva.
 
Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto, nonche' dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosita' dei posti.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 218, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1.
218. All'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le risorse poste nella disponibilita' della Scuola
nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la
formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e costituiscono limite di spesa per
l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'art. 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».».
 
Art. 23
Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. Il corso-concorso e' bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica.
3. Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed e' integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attivita' di tirocinio.
4. Il numero di posti messi a concorso e' stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4.
5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonche' la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali e' svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.
6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1-ter, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 24
Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonche' per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge.
2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e' riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purche' non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge.
3. La quota di riserva di cui al comma 2 e' determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.

Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, commi da 87 a 92, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2005
 
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