Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2017
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e, da ultimo, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, con la quale l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;
Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;
Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attivita' dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per il biennio 2017-2018, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;
Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per il biennio 2017-2018, tenere conto delle attivita' effettivamente svolte in qualita' di soggetto aggregatore e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per il biennio 2017-2018, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).
2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.
 
Allegato A

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione
del Fondo validi per gli anni 2017 e 2018
Tabella 1: Percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della Quota Requisito
Per Quota Requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per gli anni 2017 e 2018 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, punto iii), secondo le Percentuali di Ripartizione riportate nella seguente Tabella
===================================================================== | |  Percentuale di |  Percentuale di | | Requisito di cui all'art. |Ripartizione Fondo |Ripartizione Fondo | | 3, comma 1, iii) | 2017 | 2018 | +===========================+===================+===================+ |1) Copertura delle | | | |categorie merceologiche |  35,0% |  30,0% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |2) Valore delle iniziative |  10,0% |  10,0% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |3) Rispetto della | | | |pianificazione |  45,0% |  50,0% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |4) Supporto ad altri | | | |Soggetti Aggregatori |  5,0% |  5,0% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |5) Richiesta di supporto ad| | | |altri Soggetti Aggregatori |  2,0% |  2,0% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |6) Portale dei Soggetti | | | |Aggregatori ed | | | |interoperabilita' delle | | | |banche dati |  3,0% |  3,0% | +---------------------------+-------------------+-------------------+
Tabella 2: Coefficiente Regionale di Ponderazione
La seguente Tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore, il Coefficiente Regionale di Ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della Regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore e la popolazione della Regione con piu' abitanti. Il Coefficiente Regionale di Ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosita' della popolazione della Regione di appartenenza del Soggetto Aggregatore ed e' finalizzato al calcolo del Valore Ponderato delle Iniziative (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2).
===================================================================== |  Regione |  Popolazione (*) | Coefficiente  | +========================+====================+=====================+ |Abruzzo |  1.307.309 |  7,42 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Basilicata |  578.036 |  16,79 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Calabria |  1.959.050 |  4,95 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Campania |  5.766.810 |  1,68 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Emilia-Romagna |  4.342.135 |  2,23 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Friuli-Venezia Giulia |  1.218.985 |  7,96 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Lazio |  5.502.886 |  1,76 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Liguria |  1.570.694 |  6,18 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Lombardia |  9.704.151 |  1,00 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Marche | 1.541.319 | 6,30 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Molise | 313.660 | 30,94 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Piemonte | 4.363.916 | 2,22 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Puglia | 4.052.566 | 2,39 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Sardegna | 1.639.362 | 5,92 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Sicilia | 5.002.904 | 1,94 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Toscana | 3.672.202 | 2,64 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Trentino-Alto | | | |Adige/Südtirol | 1.029.475 | 9,43 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Umbria | 884.268 | 10,97 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Valle d'Aosta/Vallee | | | |d'Aoste | 126.806 | 76,53 | +------------------------+--------------------+---------------------+ |Veneto | 4.857.210 | 2,00 | +------------------------+--------------------+---------------------+

(*) Numerosita' della popolazione della Regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel Censimento 2011.
 
Allegato B
Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo
specifici per l'anno 2017
Tabella 1: Perimetro di Azione dei Soggetti Aggregatori
La seguente Tabella, individua il Perimetro di Azione utilizzato per il calcolo della Quota di Riferimento inerente il requisito «Copertura delle Categorie Merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1). Il Perimetro di Azione e' l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del Soggetto Aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, e con i successivi decreti di attuazione.
===================================================================== | | | Numero di Categorie| | | Categorie Merceologiche| Merceologiche nel | |  Gruppo |nel Perimetro di Azione |Perimetro di Azione | +=====================+========================+====================+ | |Farmaci, Vaccini, Stent,| | | |Ausili per incontinenza | | | |(ospedalieri e | | | |territoriali), Protesi | | | |d'anca, Medicazioni | | | |generali, | | | |Defibrillatori, | | | |Pace-maker, Aghi e | | | |siringhe, Servizi | | | |integrati per la | | | |gestione delle | | | |apparecchiature | | | |elettromedicali, Servizi| | | |di pulizia per gli enti | | | |del Servizio sanitario | | | |nazionale, Servizi di | | | |ristorazione per gli | | | |enti del Servizio | | | |sanitario nazionale, | | | |Servizi di lavanderia | | | |per gli enti del | | | |Servizio sanitario | | | |nazionale, Servizi di | | | |smaltimento rifiuti | | | |sanitari, Vigilanza | | |Soggetti Aggregatori |armata, Facility | | |di cui al comma 1 |management immobili (*),| | |dell'art. 9 del |Pulizia immobili, | | |decreto-legge 24 |Guardiania, Manutenzione| | |aprile 2014, n. 66 |immobili e impianti. |  18 | +---------------------+------------------------+--------------------+ | |Vigilanza armata, | | |Soggetti Aggregatori |Facility management | | |di cui al comma 2 |immobili (*), Pulizia | | |dell'art. 9 del |immobili, Guardiania, | | |decreto-legge 24 |Manutenzione immobili e | | |aprile 2014, n. 66 |impianti. |  4 | +---------------------+------------------------+--------------------+

(*) La categoria Facility management immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il numero di categorie merceologiche nel Perimetro di Azione non tiene conto del Facility management immobili.
Tabella 2: Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo
La seguente Tabella individua il Numero delle Categorie Merceologiche Obiettivo, distinto in base all'appartenenza del Soggetto Aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del Risultato della Prestazione inerente il requisito «Copertura delle Categorie Merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1)

=========================================================
| | Numero Categorie |
| Gruppo | Merceologiche Obiettivo |
+===========================+===========================+
|Soggetti Aggregatori di cui| |
|al comma 1 dell'art. 9 del | |
|decreto-legge 24 aprile | |
|2014, n. 66 |  6 |
+---------------------------+---------------------------+
|Soggetti Aggregatori di cui| |
|al comma 2 dell'art. 9 del | |
|decreto-legge 24 aprile | |
|2014, n. 66 |  2 |
+---------------------------+---------------------------+
Tabella 3: Fattore di Ripartizione del Valore delle Iniziative
La seguente Tabella individua il Fattore di Ripartizione del Valore delle iniziative, di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2), distinto in base all'appartenenza del Soggetto Aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed e' definito in base alla numerosita' dei Soggetti Aggregatori

=========================================================
| | Numero Categorie |
| Gruppo | Merceologiche Obiettivo |
+===========================+===========================+
|Soggetti Aggregatori di cui| |
|al comma 1 dell'art. 9 del | |
|decreto-legge 24 aprile | |
|2014, n. 66 |  65% |
+---------------------------+---------------------------+
|Soggetti Aggregatori di cui| |
|al comma 2 dell'art. 9 del | |
|decreto-legge 24 aprile | |
|2014, n. 66 |  35% |
+---------------------------+---------------------------+

 
Art. 2

Requisiti di accesso al Fondo per gli anni 2017 e 2018

1. Avranno accesso al Fondo nel biennio 2017-2018 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attivita' di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (Soggetti Aggregatori), che:
i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 e con i successivi decreti di attuazione, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;
ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;
iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati:
1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito o attivato iniziative nel corso dell'anno di riferimento a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B;
2) Valore delle iniziative: aver bandito o attivato, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B;
3) Rispetto della pianificazione: aver pianificato di bandire, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative sulle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B ed aver effettivamente bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative sulle stesse categorie merceologiche oggetto di pianificazione;
4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attivita' di integrazione di un'iniziativa con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del Perimetro di Azione del Soggetto Aggregatore supportante, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;
5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro Soggetto Aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio Perimetro di Azione individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;
6) Portale dei Soggetti Aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: aver svolto tempestivamente ed esaustivamente le attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con riferimento alla gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti dai Soggetti Aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento al sistema di interoperabilita' delle banche dati.
2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5).
 
Art. 3

Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in Quote Requisito secondo le percentuali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A. Nell'ambito della Quota Requisito il singolo Soggetto Aggregatore potra' accedere ad una quota massima detta Quota di Riferimento. L'importo effettivamente assegnato al Soggetto Aggregatore (Quota Assegnata) e' calcolato sulla base della Quota di Riferimento e del Risultato di Prestazione.
2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della Quota Assegnata.
1) Copertura delle categorie merceologiche:
i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione;
ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il relativo Coefficiente di Ponderazione del Perimetro di Azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del Perimetro di Azione del Soggetto Aggregatore e la sommatoria delle categorie merceologiche del Perimetro di Azione di tutti i Soggetti Aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»;
iii. il Risultato della Prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche su cui il Soggetto Aggregatore ha bandito o attivato iniziative nel corso dell'anno di riferimento diviso per il Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo indicate nella Tabella 2 dell'Allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono piu' categorie merceologiche del Perimetro di Azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa.
2) Valore delle iniziative:
i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non puo' comunque superare il 15% della Quota Requisito.
ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il relativo Fattore di Ripartizione del Valore delle Iniziative di cui alla Tabella 3, Allegato B;
iii. il Risultato della Prestazione del Soggetto Aggregatore, e' dato dal totale del Valore Ponderato delle Iniziative da esso bandite o attivate nel corso dell'anno di riferimento, diviso per il Valore Ponderato delle Iniziative bandite o attivate nel medesimo anno da tutti i Soggetti Aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per Valore Ponderato delle Iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un Soggetto Aggregatore moltiplicato per il proprio Coefficiente Regionale di Ponderazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A.
3) Rispetto della pianificazione:
i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non puo' comunque superare il 15% della Quota Requisito;
ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il Coefficiente di Ponderazione della Pianificazione, inteso come il rapporto tra il numero di iniziative pianificate dal Soggetto Aggregatore e la sommatoria del numero di iniziative pianificate da tutti i Soggetti Aggregatori. La pianificazione che verra' presa a riferimento sara' quella presente sul portale dei soggetti aggregatori al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per l'anno 2018;
iii. il Risultato della Prestazione del Soggetto Aggregatore, e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso effettivamente bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero delle iniziative di cui lo stesso aveva pianificato la pubblicazione nel corso del medesimo anno, nelle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione. Ai fini del calcolo del presente requisito, le iniziative bandite devono riguardare le stesse categorie merceologiche oggetto di pianificazione. Nel caso in cui il Soggetto Aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello pianificato, il valore del Risultato della Prestazione sara' comunque 1.
4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori:
i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 225.000,00;
ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo il valore della Quota Requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 40.000,00;
iii. il Risultato della Prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il Soggetto Aggregatore ha fornito supporto;
iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del Soggetto Aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv);
v. il Soggetto Aggregatore dovra' accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto.
5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori:
i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 112.500,00;
ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo il valore della Quota Requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 20.000,00;
iii. il Risultato della Prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il Soggetto Aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri Soggetti Aggregatori;
iv. per richiedere il supporto ad un altro Soggetto Aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonche' di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta. E' altresi' necessaria la conferma formale da parte del Soggetto Aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v).
6) Portale dei Soggetti Aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati:
i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la Percentuale di Ripartizione di cui al punto 6) della Tabella 1 dell'Allegato A;
ii. per il riconoscimento della Quota Assegnata, il Soggetto Aggregatore dovra' effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attivita' pianificate per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, iii), n. 6) che precede, la cui verifica avverra' con cadenza trimestrale da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonche' attraverso la presentazione di apposita relazione comprovante i risultati raggiunti. La pianificazione che verra' presa a riferimento sara' quella trasmessa al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per l'anno 2018.
3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:
a) le iniziative gia' computate a qualsiasi titolo per ciascun Soggetto Aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;
b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai Soggetti Aggregatori.
4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, provvede ad aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: Perimetro di Azione dei Soggetti Aggregatori, Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo e Fattore di Ripartizione del Valore delle iniziative di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 all'Allegato B.
 
Art. 4

Modalita' per accedere al Fondo

1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il Soggetto Aggregatore, invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro il 31 gennaio dell'anno 2018 per il riconoscimento del Fondo 2017 ed entro il 31 gennaio dell'anno 2019 per il riconoscimento del Fondo 2018, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it
 
Art. 5

Modalita' e tempistiche di trasferimento
degli importi del Fondo

1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei Soggetti Aggregatori che vi hanno accesso e la relativa Quota Assegnata. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al Soggetto Aggregatore richiedente.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli Soggetti Aggregatori richiedenti.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti sono erogati a favore dei Soggetti Aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1158
 
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