Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 luglio 2017 |
Scioglimento d'autorita', senza nomina del liquidatore, di n. 50 societa' cooperative, aventi sede in Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cinquanta societa' cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;
Decreta:
Art. 1
E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore delle cinquanta societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto; |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2017
Il direttore generale: Moleti |
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