Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 giugno 2017 |
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa; Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016; Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui, tra l'altro, sono state attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai sensi della norma citata, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201, destinando la somma complessiva di euro 85.914.155,00, oltre a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989, a integrazione quindi dell'importo assegnato con il predetto decreto ministeriale 19 marzo 2015; Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei comuni riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2017, recante l'estensione del regime di aiuto, di cui alla legge n. 181/1989, ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, in attuazione del citato art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale la somma di euro 148.768.097,18 a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi, pari a euro 158.936.572,67, e' stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento; Visto, altresi', l'art. 1, comma 2, del sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che rinvia a un successivo decreto ministeriale la determinazione delle risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016; Considerato che, a seguito della ripartizione operata con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, residuano risorse pari a euro 10.168.475,49 gia' destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989; Considerato che successivamente all'adozione del sopra citato decreto ministeriale 26 settembre 2016 sono affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ulteriori somme pari a euro 18.457.730,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire all'apposita sezione del Fondo, per essere destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 181/1989; Ritenuto di dover integrare, nella misura di euro 12.000.000,00, la quota di risorse destinata dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, considerato lo stato di avanzamento della definizione di alcuni accordi con le amministrazioni regionali interessate e, in particolare, dell'accordo per l'area di crisi complessa Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno, comprendente i territori di Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016; Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande di agevolazione presentate in esito al bando per le aree di crisi industriale non complessa, di cui al decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e che si ritiene pertanto necessario incrementarla con riferimento alla quota di risorse accantonata in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma nella misura di euro 20.000.000,00; Ritenuto di determinare nella misura di euro 48.000.000,00 le risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016; Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti e in aggiunta al predetto importo di euro 18.457.730,00, risorse sufficienti per procedere alle ulteriori assegnazioni dianzi specificate, nella misura di euro 51.373.794,51, per un totale quindi di euro 69.831.524,51; Ritenuto necessario utilizzare, altresi', la somma di euro 10.168.475,49 che, come sopra indicato, residua dalla ripartizione operata con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017; Ritenuto, infine, nelle more della definizione di un accordo con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sulla chiave di riparto da applicare, di dover rinviare a un successivo provvedimento la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle medesime Regioni interessati dagli eventi sismici del 2016;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: a) euro 12.000.000,00 sono destinati all'incremento della quota di euro 20.000.000,00 assegnata agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 citato nelle premesse; b) euro 20.000.000,00 sono destinati all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo decreto ministeriale 31 gennaio 2017; c) euro 37.831.524,51 sono destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 3. L'importo pari a euro 10.168.475,49 che residua dalla ripartizione operata dal decreto ministeriale 31 gennaio 2017 sull'ammontare delle risorse attribuite all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' anch'esso destinato all'applicazione del regime di aiuto di cui alla medesima legge nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera c), e al comma 3, pari complessivamente a euro 48.000.000,00, sono ripartite tra i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con successivo decreto ministeriale. 5. I fabbisogni a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 inseriti in accordi di programma cofinanziati dalle Regioni interessate sono trasferiti, successivamente alla sottoscrizione del singolo accordo, dalla contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1201 alla contabilita' speciale dello stesso Fondo n. 1726. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 811 |
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