Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2017, n. 140
Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare l'articolo 100 concernente targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 256 e l'appendice XI, comma 1-bis, al Titolo III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, recante il regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 25 che individua la circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna;
Considerato che l'individuazione della circoscrizione territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna comporta la necessita' di determinare la relativa sigla di individuazione utile al fine della predisposizione del talloncino in materiale autoadesivo da applicare nella parte bassa della targa di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 260, comma 3, alla fine del secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, dopo le parole: «Sondrio SO» sono inserite le seguenti: «Sud Sardegna SU».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- Si riporta l'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n.
190 (Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale):
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il
Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'art.
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto
dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso
di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice
stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1,
e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma
3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 ad
euro 8.025.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 25 ad euro 100.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 256 e della relativa
Appendice XI, comma 1-bis, al Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada), come modificata dal presente decreto:
«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str. - Definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di
riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente
regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art.
100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole
semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici
semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici
trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i carrelli appendice durante la
circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine agricole trainate, quando
ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2,
del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui
all'art. 114, comma 4, del codice.
3.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture
e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131,
comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli
autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art.
134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono
essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100,
commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la
sigla di identificazione della provincia, come riportata
nell'appendice XI al presente titolo.».
«Appendici al Titolo III - Appendice XI
Art. 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici
provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle
province). - (Omissis).
1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono
le seguenti:
Agrigento AG;
Alessandria AL;
Ancona AN;
Aosta AO La O e' sormontata dallo stemma;
Arezzo AR;
Ascoli Piceno AP;
Asti AT;
Avellino AV;
Bari BA;
Barletta-Andria-Trani BT;
Belluno BL;
Benevento BN;
Bergamo BG;
Biella BI;
Bologna BO;
Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma;
Brescia BS;
Brindisi BR;
Cagliari CA;
Caltanissetta CL;
Campobasso CB;
(Soppressa);
Caserta CE;
Catania CT;
Catanzaro CZ;
Chieti CH;
Como CO;
Cosenza CS;
Cremona CR;
Crotone KR;
Cuneo CN;
Enna EN;
Fermo FM;
Ferrara FE;
Firenze FI;
Foggia FG;
Forli' Cesena FC;
Frosinone FR;
Genova GE;
Gorizia GO;
Grosseto GR;
Imperia IM;
Isernia IS;
L'Aquila AQ;
La Spezia SP;
Latina LT;
Lecce LE;
Livorno LI;
Lodi LO;
Lucca LU;
Macerata MC;
Mantova MN;
Massa Carrara MS;
Matera MT;
(Soppressa);
Messina ME;
Milano MI;
Modena MO;
Monza-Brianza MB;
Napoli NA;
Novara NO;
Nuoro NU;
(Soppressa);
(Soppressa);
Oristano OR;
Padova PD;
Palermo PA;
Parma PR;
Pavia PV;
Perugia PG;
Pesaro e Urbino PU;
Pescara PE;
Piacenza PC;
Pisa PI;
Pistoia PT;
Pordenone PN;
Potenza PZ;
Prato PO;
Ragusa RG;
Ravenna RA;
Reggio Calabria RC;
Reggio Emilia RE;
Rieti RI;
Rimini RN;
Roma Roma;
Rovigo RO;
Salerno SA;
Sassari SS;
Savona SV;
Siena SI;
Siracusa SR;
Sondrio SO;
Sud Sardegna SU;
Taranto TA;
Teramo TE;
Terni TR;
Torino TO;
Trapani TP;
Trento TN La N e' sormontata dallo stemma;
Treviso TV;
Trieste TS;
Udine UD;
Varese VA;
Venezia VE;
Verbano Cusio Ossola VB;
Vercelli VC;
Verona VR;
Vibo Valenzia VV;
Vicenza VI;
Viterbo VT.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89
(Regolamento recante modifiche all'appendice XI del
regolamento di esecuzione del codice della strada, in
materia di individuazione delle sigle di immatricolazione
di veicoli per nuove province):
«Art. 1. - 1. Al comma 1-bis dell'appendice XI -
articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "Campobasso CB" sono inserite le
seguenti: "Carbonia-Iglesias CI";
b) dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le
seguenti: "Medio Campidano VS";
c) dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le
seguenti:
"Ogliastra OG;
Olbia-Tempio OT".».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge della
Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna):
«Art. 25 (Circoscrizioni provinciali). - 1. Le
circoscrizioni territoriali delle province della Regione,
fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate
dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti
alla data di entrata in vigore della legge regionale 12
luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di
Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di
Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale,
approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31
marzo 1999 (legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 -
Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per
l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle
circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto
provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo
1999), pubblicato sul Buras n. 11 del 9 aprile 1999, con le
seguenti variazioni:
a) la circoscrizione territoriale della Provincia del
Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di
Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla citta'
metropolitana di Cagliari;
b) sono aggregati alla Provincia di Oristano, nel
rispetto della volonta' gia' espressa dalle comunita'
locali, i comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas,
Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta;
c) sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna,
nel rispetto della volonta' gia' espressa dalle comunita'
locali, i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili,
Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali,
Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;
d) sono aggregati alla Provincia comprendente il
Comune di Olbia, i comuni di Budoni e San Teodoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema
di assetto delle province che, secondo quanto previsto nel
comma 1, articola il territorio della Regione nella citta'
metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari,
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo schema e' pubblicato nel
Buras.
3. Lo statuto della provincia la cui circoscrizione
territoriale include una provincia soppressa prevede la
costituzione di zone omogenee per l'esercizio, su quel
territorio, delle funzioni spettanti alle province.».
- Si riporta il testo dell'art. 260, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
codice della strada):
«Art. 260 (Art. 100 Cod. Str. - Caratteristiche
costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la
loro accettazione). - (Omissis).
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei
motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona
rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e'
destinata a contenere un talloncino delle medesime
dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con
impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un
tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
in cui scade la validita' della carta di circolazione.
Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta
all'estrema destra e' destinata a contenere due talloncini
in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante
della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione
del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da
applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due
cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da
applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della
provincia di residenza dell'intestatario della carta di
circolazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 1-bis dell'appendice XI -
articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Disposizioni finali e transitorie

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:
a) «Carbonia-Iglesias CI»;
b) «Medio Campidano VS»;
c) «Ogliastra OG»;
d) «Olbia-Tempio OT».
2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779

Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1-bis dell'appendice XI -
articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
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