Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017, n. 141
Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116 e 121, concernenti, rispettivamente, la patente e le abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore e gli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 332, concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV.1;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, recante disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure di esame e dei soggetti erogatori dei corsi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007, e, in particolare, l'articolo 6, che ha rideterminato il sistema di classificazione del personale del comparto ministeri;
Considerata la necessita' di riformulare la tabella IV.1 Art. 332, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, introducendo le nuove categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' la carta di qualificazione del conducente, prevista dalla direttiva 2003/59/CE, attuata con il decreto legislativo n. 286 del 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495

1. All'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneita'»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformita' alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»;
c) al comma 2, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
d) al comma 3, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n.
190 (Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale):
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il
Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'art.
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto
dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- Si riporta il testo degli articoli 116 e 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'art. 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera
e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata
non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente;
ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio avente una massa massima autorizzata non
superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima
autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.
Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e'
richiesto il superamento di una prova di capacita' e
comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un
apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni
devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici
comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B
speciale e' vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2, lettere
a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con
conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di eta' non
inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del
veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente
di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per
la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'
richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'art. 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'art. 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 ad euro 1.600.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 121 (Esami di idoneita'). - 1. L'idoneita'
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida
si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
e dei comportamenti ed una prova di controllo delle
cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per le
abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del
certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di
qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai
commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere
nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinate le norme e modalita' di
effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del
personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie
per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e
le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici provvede ad un controllo di qualita' sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello
stesso.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato
un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'art. 122.
9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella
per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi
comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
(Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 2006.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2011.
- Si riporta il testo dell'art. 332 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1992, S.O., come modificato dal presente
decreto:
«Art. 332 (Competenze dei dipendenti del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in materia di esami di idoneita'). - 1. Ferme
restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida
rilasciate in conformita' alla normativa dell'Unione
europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le
autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui
all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e
2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
come modificato dall'art. 11 della legge 29 luglio 2015, n.
115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121,
128 e 168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento
del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e
KB e della carta di qualificazione del conducente sono
effettuati dai dipendenti in servizio presso il
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui
alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente
regolamento.
2. Nell'eventualita' che i profili professionali
elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi
profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce
l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e
quelli sostitutivi.
3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento
giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i
profili professionali precedenti e le figure professionali
del nuovo ordinamento.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 332 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato 1
(di cui all'articolo 1, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Abrogazioni

1. L'articolo 11, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3869

Note all'art. 2:
- L'art. 11, comma 6, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013
(Disposizioni in materia di corsi di qualificazione
iniziale e formazione periodica per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente, delle relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi),
abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 11 (Esame per
il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente)».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone