Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 luglio 2017, n. 142
Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 195, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce allo Stato la competenza a individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la pericolosita';
Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche' i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valutera', sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie di consumo»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 14 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 3 novembre 2016 e del 12 gennaio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 22 marzo 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita', oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le forme di incentivazione, le loro modalita' di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell' 11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994, del
Parlamento europeo e del Consiglio (sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio), e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1994, n. L 365.
- La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008
(relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.
- Si riporta il testo dell'art. 195, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale):
«Art. 195 (Competenze dello Stato).
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali
previste da speciali disposizioni, anche contenute nella
parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) - b) (omissis);
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 219-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche
tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1.
Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di
imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi
usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale e
su base volontaria del singolo esercente, il sistema del
vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti
birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e
residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti
di consumo.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata
di dodici mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto
dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con
diritto di ripetizione della stessa al momento della
restituzione dell'imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
modalita' della sperimentazione di cui al presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le
forme di incentivazione e le loro modalita' di applicazione
nonche' i valori cauzionali per ogni singola tipologia di
imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della
fase sperimentale si valutera', sulla base degli esiti
della sperimentazione stessa e sentite le categorie
interessate, se confermare e se estendere il sistema del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre
tipologie di consumo.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 219-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 218, comma 1, lettere
b), e) e r), del citato decreto legislativo n. 152 del
2006:
«Art. 218 (Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si
intende per:
a) (omissis);
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) - d) (Omissis);
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o
componente di imballaggio che e' stato concepito e
progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita
un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un
circuito di riutilizzo;
f) - q) (omissis);
r) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
(Omissis).».
 
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
MODULO DI ADESIONE ALLA FILIERA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2
(Articolo 4)
IMPORTI DELLA CAUZIONE RIFERITI AI DIVERSI VOLUMI DI IMBALLAGGIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 3
(Articolo 6)
SCHEDA RILEVAMENTO DATI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;
b) esercente: soggetto che nell'esercizio della sua attivita' professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo;
c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua attivita' professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo;
d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio della sua attivita' professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande di birra e acqua minerale;
e) filiera del vuoto a rendere, di seguito filiera: l'insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera e' di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa e' di tipo corto se la consegna e' svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;
f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.

Note all'art. 2:
- La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati».
- Per il testo dell'art. 218, comma 1, lettera r), si
veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3

Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere

1. Gli esercenti aderiscono, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere, e compilano il modulo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, o consegnando il modulo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno.
2. L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere e' ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.
3. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, informano gli esercenti sulle birre o acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili e garantiscono la restituzione dell'imballaggio medesimo.
4. Le modalita' operative per la gestione degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordati tra l'esercente e gli altri operatori al fine di incentivare l'adesione alla filiera.
 
Art. 4

Deposito cauzionale

1. Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto.
2. Il valore unitario della cauzione e' proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3 euro, sulla base dei parametri indicati nella tabella riportata all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo della cauzione in nessun caso comporta un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera.
3. Le modalita' di applicazione e di pagamento della cauzione sono definite tra le parti senza oneri o aggravi per l'esercente.
 
Art. 5

Incentivazione del sistema del vuoto a rendere

1. A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a rendere di cui al presente regolamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) puo' concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo ministeriale su richiesta degli operatori che realizzano una o piu' campagne di comunicazione o altra forma di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.
2. Il Ministero predispone un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblica sul sito web istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.
3. Il Ministero concede agli operatori di cui al comma 2 un attestato di benemerenza, mettendolo a disposizione sul proprio sito web. I predetti operatori possono affiggere tale attestato nei punti di consumo.
 
Art. 6

Sistema di monitoraggio

1. Il Ministero predispone un sistema di monitoraggio del sistema del vuoto a rendere finalizzato alla raccolta, all'analisi e alla valutazione dei dati della sperimentazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o tramite le associazioni di categoria, trasmettono, anche in forma aggregata, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) il modulo di cui all'allegato 1 per ciascun esercente entro 30 giorni dalla sua adesione;
b) la scheda secondo il modulo di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, ogni trimestre dall'avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere;
c) la scheda secondo il modulo di cui all'allegato 3, entro 30 giorni dalla conclusione del sistema del vuoto a rendere, relativa all'intero periodo riepilogativo della sperimentazione ed una relazione illustrativa dello stesso.
3. I dati sono inviati per via telematica all'indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalita' indicate sul sito web del Ministero.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori di bevande, comunicano al Ministero l'adesione alla filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua minerale e le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni), nelle modalita' di cui al comma 3.
5. Gli operatori trasmettono eventuali suggerimenti o valutazioni inerenti l'avvio e l'implementazione del sistema del vuoto a rendere al Ministero nelle modalita' di cui al comma 3.
 
Art. 7

Norme finali

1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 luglio 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3778
 
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