Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 24 luglio 2017
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di taluni alloggi di servizio non piu' funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate.


IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
del Ministero della difesa

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Agenzia del demanio

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento Militare (COM), che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (TUOM);
Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento Militare;
Constatato che l'art. 2 del citato decreto direttoriale prevede che il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare sia formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;
Considerato che gli alloggi da alienare riportati nell'allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;
Ravvisata la necessita' di trasferire al patrimonio disponibile dello Stato gli alloggi riportati nel citato decreto direttoriale appartenenti sia al demanio pubblico dello Stato sia al patrimonio indisponibile dello Stato;
Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;
Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo Stato Maggiore della Difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze Armate,

Decreta:

Art. 1

Gli alloggi e le relative aree di pertinenza identificati ai subalterni riportati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante, sono trasferiti dal demanio pubblico dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalita' dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento Militare e secondo le modalita' definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2017

Il direttore
dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
Scala

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
Reggi

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, n. 1-1695
 
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