Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2017
Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989;
Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;
Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;
Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7 del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui, tra l'altro, sono state attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai sensi della norma citata, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201, destinando la somma complessiva di euro 85.914.155,00, oltre a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989, a integrazione quindi dell'importo assegnato con il predetto decreto ministeriale 19 marzo 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale la somma di euro 148.768.097,18 a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi, pari a euro 158.936.572,67, e' stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere c) e d) del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, con cui sono rispettivamente destinati:
euro 124.000.000,00 del Fondo per la crescita sostenibile ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, di cui euro 44.000.000,00 accantonati, per un anno dalla data di apertura dello sportello (4 aprile 2017), in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;
euro 80.000.000,00 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, di cui euro 45.000.000,00 accantonati in favore degli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, con il quale sono state assegnate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge n. 181 del 1989 le ulteriori risorse nel frattempo affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 18.457.730,00, nonche' risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile nella misura di euro 51.373.794,51;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b) del citato decreto ministeriale 7 giugno 2017, che destina una quota delle predette risorse, pari a euro 20.000.000,00, all'incremento dell'accantonamento in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma disposto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, accantonamento che risulta pertanto pari a euro 64.000.000,00;
Vista la proposta tecnica predisposta dalle direzioni generali per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante i criteri di ripartizione tra le regioni interessate delle risorse nazionali destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari come sopra indicato a euro 64.000.000,00, tenuto conto delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR riservate alle regioni in ritardo di sviluppo, pari a euro 35.000.000,00;
Vista la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui predetti criteri di ripartizione delle risorse nazionali, dichiarando altresi' l'accordo delle regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura del 20 per cento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla ripartizione tra le regioni interessate delle risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari a euro 99.000.000,00 di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile destinate, con i decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 7 giugno 2017 menzionati nelle premesse, agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015, anch'esso citato nelle premesse, sono ripartite tra le regioni interessate come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nell'allegato di cui al comma 1 e' altresi' riportata la ripartizione delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma.
3. Gli accordi di programma sottoscritti con le regioni ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa prevedono il cofinanziamento regionale nella misura minima del 20 per cento delle risorse nazionali attribuite ai medesimi accordi.
4. Il finanziamento degli accordi di programma di cui al comma 3 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e' effettuato entro i limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 31 gennaio 2017.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 7 giugno 2017, i fabbisogni a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, inseriti in accordi di programma cofinanziati dalle regioni sono trasferiti, successivamente alla sottoscrizione del singolo accordo, dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: Calenda
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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