Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 agosto 2017 |
Organizzazione comune del mercato del vino - Modalita' attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'art. 45; Visto il regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1990, che all'art. 4, comma 3, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il programma nazionale di sostegno del vino 2014-2018; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 32072 del 18 aprile 2016, relativo a «OCM vino modalita' attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 96669 del 28 dicembre 2016, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 32072 del 18 aprile 2016»; Considerato che, all'esito della seduta del 6 luglio 2017, repertorio atti n. 111, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito la mancata intesa sullo schema di decreto in parola; Vista la deliberazione motivata del 28 luglio 2017 con la quale il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'adozione del presente atto;
Decreta:
Art. 1
O g g e t t o
1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della misura «Promozione», prevista dall'art. 45, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: AGEA: l'organismo pagatore; a) aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari; b) autorita' competenti: il Ministero, le regioni e le province autonome; c) avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale per i progetti nazionali, o con provvedimento regionale per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalita' operative e procedurali attuative del presente decreto; d) beneficiari: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto e' risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorita' competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA; e) contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA; f) criteri di priorita': i criteri di valutazione sulla base dei quali il comitato, di cui all'art. 11, attribuiscono i punteggi ai progetti ritenuti ammissibili; g) fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione; h) fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartita fra le regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale dotazione e' gestita direttamente dalle regioni; i) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; j) mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea; k) Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori dell'Unione europea; l) mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione; m) produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; n) progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso; o) programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013; p) regioni: regioni e province autonome; q) regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013; r) sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o piu' fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e); s) soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto; t) soggetto pubblico: organismo avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico di esclusiva proprieta' pubblica), con esclusione delle amministrazioni governative centrali, regioni, province autonome e comuni. |
| Art. 3
Soggetti proponenti
1. Accedono alla misura «Promozione» i seguenti soggetti proponenti: a) le organizzazioni professionali, purche' abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli; b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento; c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento; d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento; e) i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; f) i produttori di vino, come definiti all'art. 2; g) i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g); i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le societa' cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g); j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f). 2. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario. 3. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilita' dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantita', al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'avviso, predisposto dal Ministero, sono specificati parametri e valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilita'. 4. I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacita' tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto piu' efficace possibile del progetto. Nell'avviso predisposto dal Ministero sono specificati parametri e valori di riferimento. |
| Art. 4
Prodotti oggetto di promozione
1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 e all'allegato VII - parte II del regolamento: a) vini a denominazione di origine protetta; b) vini ad indicazione geografica protetta; c) vini spumanti di qualita'; d) vini spumanti di qualita' aromatici; e) vini con l'indicazione della varieta'. 2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e). 3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso. |
| Art. 5
Tipologie di progetti e termini di esecuzione
1. I progetti possono essere: a) nazionali. La domanda di contributo e' presentata al Ministero da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno tre regioni, a valere sui fondi di quota nazionale. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative; b) regionali. La domanda di contributo e' presentata alla regione in cui il soggetto proponente ha la sede operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda; c) multiregionali. La domanda di contributo e' presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui e' stato conferito mandato con rappresentanza. La regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative. 2. I progetti hanno durata massima di tre anni. Le regioni, nei propri avvisi, possono stabilire una durata massima inferiore per i progetti regionali e multiregionali. 3. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza successivo al giorno di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato o lo chiedano in forma parziale, pari al 30% del contributo, le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre del primo esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza del contratto. 4. La violazione delle condizioni di cui al comma 3 e' disciplinata nel contratto-tipo. |
| Art. 6
Azioni ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o piu' Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 2. L'avviso predisposto dal Ministero definisce le sub azioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' la tabella dei costi di riferimento. |
| Art. 7
Requisiti di ammissibilita' del progetto
1. Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere, pena l'esclusione: a) una descrizione dettagliata degli obiettivi, delle azioni e delle sub-azioni che si intendono realizzare, anche in relazione ai prodotti oggetto di promozione ed ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari; b) l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, dei prodotti oggetto di promozione e dei soggetti partecipanti al progetto di promozione; c) l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni e delle sub-azioni; d) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target. Non sono riconosciuti costi in misura superiore a quella riportata nella tabella dei costi di riferimento allegata all'avviso; e) la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi. 2. Gli obiettivi individuati e l'impatto previsto sono definiti in termini di sviluppo della notorieta' dei prodotti oggetto di promozione e di incremento delle vendite nei mercati target. 3. Il progetto deve essere coerente con le azioni prescelte, con i prodotti oggetto di promozione, con il/i Paese/i terzo/i e il/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i in cui le azioni sono svolte, con gli obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato. |
| Art. 8
Cause di esclusione
1. Sono esclusi i soggetti proponenti: a) diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1; b) che non possiedono adeguata disponibilita' dei prodotti oggetto di promozione di cui all'art. 3, comma 3; c) che non hanno accesso a sufficienti capacita' tecnica e finanziaria di cui all'art. 3, comma 4; d) che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1; e) che presentano progetti che non contengono quanto indicato all'art. 7; f) che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura «promozione» dell'OCM vino, un importo complessivo superiore ad euro tre milioni; g) che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, progetti per un importo complessivo di contributo difforme a quanto indicato all'art. 12, commi 6 e 7; h) che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura «promozione» dell'OCM vino, piu' di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione e' valida anche in caso di progetti pluriennali in corso; i) che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 6; j) che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, salvo proroghe concesse di cui all'art. 12, comma 4. 2. I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alle lettere f) ed h). |
| Art. 9
Presentazione dei progetti
1. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dal Ministero. 2. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalle regioni, in conformita' con l'avviso predisposto dal Ministero. Gli avvisi adottati dalle regioni sono trasmessi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Ministero ed all'AGEA. 3. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalla regione capofila. E' facolta' delle regioni attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali e' proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna regione coinvolta sulla totalita' delle attivita' previste dal progetto. Le regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale, qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le regioni possono integrare con risorse di quota regionale fino al massimo del 50% del contributo richiesto. 4. I termini di presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti sono stabiliti negli avvisi predisposti da ciascuna autorita' competente. |
| Art. 10
Criteri di priorita'
1. I progetti ammissibili sono valutati sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) il soggetto proponente e' nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1 che non ha beneficiato del contributo per la misura promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti; b) il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'avviso predisposto dal Ministero; c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell'avviso predisposto dal Ministero; d) il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione. Il concetto di prevalenza e' definito nell'avviso predisposto dal Ministero; e) il soggetto proponente e' un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; f) il progetto e' rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario; g) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta; h) il progetto riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o a denominazione d'origine protetta e/o a indicazione geografica protetta, come definita negli avvisi predisposti da ciascuna autorita' competente, coerentemente con quanto previsto dalla strategia nazionale o regionale; i) il progetto e' rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero; j) il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari. Il concetto di prevalenza e' definito nell'avviso predisposto dal Ministero. 2. La valutazione dei progetti ammissibili avviene in centesimi. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti, cosi' come definito nell'avviso predisposto dal Ministero. 3. Le regioni, nei propri avvisi, possono quantificare il peso dei singoli criteri di cui al comma 1, attribuendo punteggi diversi da quelli previsti nell'avviso predisposto dal Ministero. I punteggi massimi dei criteri di priorita' di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i) e j) hanno un peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorita' di cui alle lettere a) ed f). 4. Ai progetti multiregionali si applicano i punteggi previsti dall'avviso predisposto dal Ministero. |
| Art. 11
Comitato di valutazione e modalita' di ammissione a contributo
1. E' istituito, presso ciascuna autorita' competente, un comitato di valutazione dei progetti, di seguito comitato. Nell'attivita' di selezione il comitato procede: a) alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 3; b) alla verifica dell'ammissibilita' delle azioni e dei costi, di cui all'art. 6; c) alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita', di cui all'art. 7; d) alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 8; e) all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorita' di cui all'art. 10. 2. Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri di cui all'art. 10, ed indica l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile. 3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria. 4. In caso di parita' di punteggio e' data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) ed f). Le regioni hanno facolta', a parita' di punteggio tra progetti, di individuare ulteriori criteri rispetto a quelli indicati nel presente comma. 5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facolta', entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l'autorita' competente scorre la graduatoria. 6. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia e' subordinata all'esito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13, comma 2, termina il procedimento amministrativo in capo a ciascuna autorita' competente. |
| Art. 12
Entita' del contributo
1. L'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 2. Il contributo europeo di cui al comma 1 puo' essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Pertanto, l'ammontare complessivo del contributo erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera l'80% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 3. La durata del contributo, per ciascun progetto di promozione, non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo. 4. Il sostegno puo' essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attivita' di promozione lo giustifichino. 5. Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicita' di uno o piu' marchi commerciali, l'integrazione di cui al comma 2 non viene erogata. 6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i 3 milioni di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. E' facolta' delle regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto. 7. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non puo' essere inferiore a 100.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 200.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo. Le regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale. 8. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non e' stato recuperato ed e' iscritto come onere nei conti del beneficiario. |
| Art. 13
Compiti di AGEA
1. AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla commissione e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi. 2. AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti a ciascuna autorita' competente entro sessanta giorni dalla trasmissione delle graduatorie. 3. AGEA entro sessanta giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti a ciascuna autorita' competente. 4. AGEA, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza. 5. AGEA comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 6. AGEA comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto. 7. AGEA comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la composizione di uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 8. AGEA trasmette, entro trenta giorni dall'approvazione della variante, a ciascuna autorita' competente copia del contratto modificato. 9. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti a ciascuna autorita' competente entro sessanta giorni dal loro espletamento. |
| Art. 14
Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario
1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni: a) pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni non sono comunicate a ciascuna autorita' competente, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente piu' recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni; b) superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorita' competente almeno quarantacinque giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorita' competente, se del caso, le autorizza entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di ciascuna autorita' competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le variazioni sono presentate entro sessanta giorni dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo due varianti superiori al 20%. 2. Le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 3. Non e' ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di cui all'art. 8. 4. Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) non e' ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di: a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi e' possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purche' il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorita' competente applica le disposizioni previste all'art. 16; b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e' tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorita' competente applica le disposizioni previste all'art. 16; c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo. 5. Qualora uno o piu' imprese si ritirino, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengano piu' soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate. |
| Art. 15
Materiale promozionale
1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonche' tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, sono coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida allegate all'avviso e recano, al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'allegato 1 del presente decreto, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea. 2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso. 3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui e' rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese. 4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualita' intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali e' destinato. 5. La conformita' del materiale promozionale e' verificata ex-post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall'avviso. Le spese relative al materiale promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse a contributo. |
| Art. 16
Disposizioni finali
1. Non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a) non sottoscrivono il contratto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva; b) abbandonano, in corso d'opera, uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j), salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente; c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il beneficiario puo' presentare progetti di promozione se dimostra di essere diventato una azienda in difficolta', ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia. |
| Art. 17
Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia
1. Il decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato con effetto dalla campagna 2017-2018. Tale decreto si applica ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza della campagna 2016-2017. 2. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 819 |
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