Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 8 settembre 2017
Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.(Ordinanza n. 37).


Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 14, comma 1, lettere a) e a-bis), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
d) l'art. 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
e) l'art. 15, comma 1, lettera a), il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono, oltre alle altre amministrazioni ivi indicate, le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
f) l'art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e che i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;
g) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
g) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;
Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017"»;
Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;
Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;
Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27 luglio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di formulazione da parte dei presidenti delle regioni - vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed e' stata individuato il riparto delle risorse disponibili tra le regioni interessate;
Vista la nota prot. n. 0203849 del 1° agosto 2017, pervenuta in pari data a mezzo PEC, con cui il presidente della Regione Abruzzo, in qualita' di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Abruzzo;
Vista la nota prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, con cui il presidente della Regione Lazio, in qualita' di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Lazio;
Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017501, con cui il presidente della Regione Marche, in qualita' di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 9 agosto 2017 protocollo n. 1187;
Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017485, con cui il presidente della Regione Umbria, in qualita' di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Umbria;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 3 agosto 2017 e del 10 agosto 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1
Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. E' approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, cosi' come indicate nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni - vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento (riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso) e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attivita' di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici.
3. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalita' di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi Euro 208.323.273,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Attivita' di progettazione

1. In ragione della necessita' di procedere all'immediato avvio dell'attivita' di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1, le regioni, le province, le unioni di comuni, le unioni montane ed i comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari, della somma di Euro 10.500.000,00, cosi' ripartita:
per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
per il 14%, in favore della Regione Lazio;
per il 62%, in favore della Regione Marche;
per il 14%, in favore della Regione Umbria.
5. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.
6. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
7. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresi' un parere sulla sua congruita' economica.
2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di una somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente di regione - vicecommissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto dell'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma.
3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18.
4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016.
5. Con cadenza trimestrale, i presidenti di regione - vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1828
 
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