Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2017
Modifica del decreto 25 gennaio 2016, recante: «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico».


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG- FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2016;
Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);
Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17;
Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);
Vista la raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano:
a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
b) in un piano pluriennale;
c) in una zona di restrizione della pesca;
d) nella pesca a fini scientifici;
e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo-scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014;
Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione europea nel corso della 38ª riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011;
Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo «Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»;
Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle raccomandazioni della CGPM numeri 37/2013/1, 38/2014/1, 39/2015/1 e 40/2016/3;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009;
Ritenuto tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonche' di monitorare le attivita' di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva lunghezza fuori tutto (LFT);
Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del regolamento (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;
Considerata pertanto la necessita', nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea ed internazionale ed in particolare alla luce della piu' recente raccomandazione GFCM n. 40/2016/3, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18);

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 (Definizioni) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e' cosi' modificato:
dopo il comma 5 aggiungere:
«6. "Piccoli pelagici" si intendono gli stock di acciughe e sardine.».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

L'art. 2 (Misure di gestione) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Misure di gestione). - 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca, non possono pescare, in media, per piu' di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare.
2. Per gli anni 2017 e 2018, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per piu' di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare, con un massimo di 144 giorni di pesca di sardina o con un massimo di 144 giorni di pesca di acciughe.
3. Per gli anni 2017 e il 2018, la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e nella GSA 18) non superera' il livello di catture di piccoli pelagici esercitato nel 2014 e stabilito all'allegato IL del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 citato in premessa.
4. Per gli anni 2017 e 2018, dalla data del 1° luglio e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Brindisi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia.
5. Per gli anni 2017 e 2018, dalla data del 1° luglio e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.
6. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attivita' di pesca, di cui ai precedenti comma 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore a 7 nodi.
7. Per gli anni 2017 e 2018, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici:
A) fermo pesca acciughe
i) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona, l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per 15 giorni consecutivi dal 26 agosto al 9 settembre;
ii) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per 15 giorni consecutivi dal 3 settembre al 17 settembre;
B) fermo pesca sardine
i) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini, l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre;
ii) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona, l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per 15 giorni consecutivi dal 21 ottobre al 4 novembre;
iii) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre.
8. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al precedente comma 7, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti.
9. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unita' abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima dei porti di base logistica.
10. Per l'anno 2018, fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.».
 
Art. 3

L'art. 3 (Istanza e requisiti per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e' cosi' modificato:
dopo il comma 4 aggiungere:
«5. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nell'ambito della GSA 17 e GSA 18, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici devono essere muniti di un sistema VMS e/o AIS funzionanti ed attivi, nonche' di log-book elettronico, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (LFT).».
 
Art. 4

L'art. 4 (Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18). - 1. Per gli anni 2017 e 2018, la capacita' della flotta complessiva delle unita' da pesca operanti con "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)" e/o "reti da traino pelagiche a coppia (PTM)" che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita', la capacita' della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014.
2. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1.
3. Fino al raggiungimento della capacita' di pesca stabilita al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio della autorizzazione speciale di pesca dei piccoli pelagici nell'ambito della GSA 17 e GSA 18 di cui al precedente comma 2, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura terra' altresi' conto che, qualora l'interessato abbia rilevato o sostituito, nel tempo, una unita' da pesca che opera o ha operato la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, ai fini del calcolo delle giornate di pesca richieste puo' essere considerata valida l'attivita' svolta dal precedente motopeschereccio. Altresi', nel caso in cui l'interessato abbia avviato la propria attivita' di pesca successivamente al 2014, il calcolo delle giornate di pesca puo' essere effettuato valutando anche l'attivita' svolta nell'anno 2016, ovvero secondo un criterio di proporzionalita' rispetto alle giornate di pesca richieste.
4. La predetta autorizzazione ha validita' biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L'istanza di rinnovo (allegato 1) dovra' essere presentata dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine di60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovra' dichiarare di aver pescato piccoli pelagici per almeno70 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18, nel periodo di validita' della predetta autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso le dichiarazioni del log-book elettronico. La mancanza del requisito richiesto al presente comma comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo giorno antecedente la scadenza della suddetta autorizzazione, il requisito richiesto non fosse ancora raggiunto, l'istanza potra' essere presentata con riserva di raggiungimento del requisito richiesto entro il termine di validita' dell'autorizzazione di pesca.
5. In relazione a quanto stabilito all'art. 2, comma 3 del presente decreto, limitatamente alle annualita' 2017 e 2018, le unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono esercitare anche altri tipi di pesca autorizzati in licenza, previa restituzione temporanea all'Autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione, della autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.
6. La facolta' prevista al precedente comma 4, non esime l'interessato dall'obbligo del raggiungimento del requisito previsto al comma 3 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.».
 
Art. 5

L'art. 5 (Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, e' istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Direzione generale procede alla revisione formale dell'elenco.
3. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.».
 
Art. 6

L'art. 6 (Disposizioni finali) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Disposizioni finali). - 1. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'Ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate.
2. Indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, attraverso l'impiego del log-book elettronico ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine.
3. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2, commi 1 e 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l'obbligo di interrompere tale tipologia di pesca.
4. Indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico devono essere muniti di sistema VMS e/o AIS funzionante ed attivo. L'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se nessuno dei suddetti sistemi, installati a bordo, risulta funzionante.
5. Le unita' da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell'elenco di cui al precedente art. 5, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il decreto ministeriale 16 marzo 2015, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
 
Art. 7

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2017

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, foglio n. 816
 
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