Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 settembre 2017
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.


IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015 e 26 settembre 2016 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016);
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.
 
Art. 2

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'articolo 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2017

Il dirigente generale: Maresca
 
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