Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 settembre 2017
Posticipo della data entro la quale e' operata la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.»;
Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su doro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;
Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016 e la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria ovvero la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017;
Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale e' operata la riconduzione, e' riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, owero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite;
Visto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva, la cui lista, unitamente alla data entro la quale e' operata la soppressione, e' riportata nell'allegato 2 al medesimo decreto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione e che, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare;
Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, in base al quale le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma che, qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di ventiquattro mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica e' effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017, recante «Posticipo della data entro la quale e' operata la soppressione in via definitiva di talune gestioni operanti su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, con il quale sono state individuate talune gestioni contabili incluse nell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali la data entro la quale e' operata la soppressione in via definitiva e' posticipata al 30 settembre 2017;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e seguenti;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Sentite le amministrazioni interessate che, con apposite comunicazioni inviate al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, hanno fatto richiesta di un periodo di tempo ulteriore per il passaggio al regime di contabilita' ordinaria, in particolare al fine di realizzare il necessario adeguamento organizzativo e regolamentare, ovvero per la soppressione in via definitiva, al fine di ultimare l'accertamento dell'importo delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;
Ritenuto di dare seguito alle richieste delle amministrazioni;

Decreta:

Art. 1
Modifica della data entro la quale operare la riconduzione al regime
di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti su contabilita'
speciali o conti di tesoreria

1. Per le gestioni di tesoreria di cui all'allegato 1, la data entro la quale e' operata la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria e' posticipata al 1° gennaio 2019.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifica della data entro la quale operare la soppressione delle
gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria

2. Per le gestioni di tesoreria di cui all'allegato 2, la data entro la quale e' operata la soppressione e' posticipata al 31 marzo 2018.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2017

Il Ministro: Padoan
 
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