Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2017, n. 143 |
Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ed, in particolare, l'articolo 2, comma 10-ter; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che ha soppresso la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ravvisata l'opportunita' di apportare modificazioni al testo dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, in coerenza con l'assetto organizzativo vigente a seguito della soppressione della gestione commissariale di cui al sopra citato articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera c), che istituisce il «Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l'articolo 11, comma 2, che dispone l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla nuova articolazione delle competenze derivante dal medesimo decreto legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; Visto, altresi', l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017; Vista la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che, in relazione al trasferimento delle competenze di cui all'articolo 11, comma 2, prevede il contingente di personale da assegnare, tra le altre amministrazioni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, recante determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della facolta' del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 4064 del 29 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016; Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e con gli incrementi del contingente di personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato; Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2016; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', tenuto conto della tempistica prevista dalla norma per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali»; b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10»; c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale»; d) al comma 3, lettera b), le parole: «alla politica forestale,» sono soppresse; e) al comma 3, lettera b), le parole: «usi civici» sono soppresse; f) al comma 3, lettera b), le parole: «ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono soppresse; g) al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189: «Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n. 218. - Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2015, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152: «Art. 6 (Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresi' ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonche' i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere. 2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalita' alle attivita' da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno, ivi incluso quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1. 3-bis. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".». Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016 (Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della facolta' del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilita', ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2017, n. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 (Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33.
Note all'art. 1: Si riporta l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale). - 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali. 2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'art. 7,commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni sono svolte mediante un ufficio non dirigenziale direttamente posto alle dipendenze del Capo Dipartimento. 3. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione dell'attivita' dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; adempimenti relativi al decreto ministeriale 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali; b-bis) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.». |
| Tabella A
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura
======================================= | Ruolo Agricoltura | Unita' | +=========================+===========+ | Qualifiche dirigenziali | | +-------------------------+-----------+ | Dirigente di lª fascia | 8 | +-------------------------+-----------+ | Dirigente di 2ª fascia | 39 | +-------------------------+-----------+ | Totale | 47 | +-------------------------+-----------+ | Aree | | +-------------------------+-----------+ | Area III | 421 | +-------------------------+-----------+ | Area II | 355 | +-------------------------+-----------+ | Area I | 8 | +-------------------------+-----------+ | Totale aree | 784 | +-------------------------+-----------+ | Totale complessivo | 831 | +-------------------------+-----------+ |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «della filiera del legno,» sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca). - 1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate: a) Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'art. 1, comma 1; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilita' per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL; attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; Sviluppo del settore ippico e gestione dell'attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;». |
| Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.»; il comma 2 e' soppresso.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Organismi operativi). - 1. Il Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 2. (Soppresso). 3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»; b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione». 2. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). - 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, nonche' dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso. 2. (Omissis). 3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in 61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.». |
| Art. 5 Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 luglio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 762 |
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