Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 12 settembre 2017
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;
Visto la determinazione della Regione Abruzzo DPD 019/206 Dipartimento dello sviluppo rurale e della pesca servizio promozione delle filiere del 1° settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2017 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra la giusta invaiatura e il 10 dicembre;
Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2017 e' caratterizzato da una perdurante siccita' accompagnata da medie termiche elevate e da una da una forte irradiazione luminosa che ha comportato ad una disidratazione dei fruttici con conseguente fase di senescenza dei frutti;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescare» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualita' di Denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: Abate
 
Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione di origine
protetta «Aprutino Pescarese» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del
reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 20 agosto 1998 e' cosi' modificato:
L'art. 4 punto 5 e' sostituito nel seguente modo: «La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra la giusta invaiatura e il 10 dicembre di ogni anno.»
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2017.
 
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