IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla commissione europea, ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 1303/2013; Visto il programma di sviluppo rurale nazionale (CCI n. 2014IT06RDNP001) approvato dalla commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015; Vista la decisione C(2016) 3757 del 13 giugno 2016 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale nazionale (CCI n. 2014IT06RDNP001) ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare l'art. 2, comma 3, lettera b), con il quale vengono, tra l'altro, assegnate alla direzione generale dello sviluppo rurale le competenze sulla gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, nel quale la direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia; Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, e' individuata quale organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013; Visto il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2016, reg provv. n. 1406, con il quale, ai sensi del predetto art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono state delegate ad Agea alcune funzioni dell'Autorita' di gestione connesse alla gestione e trattamento delle domande di sostegno nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - del PSRN; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2302, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III - Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 marzo 2016, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»; Considerato in particolare l'art. 17 comma 1-bis del decreto 12 gennaio 2015, introdotto dal citato decreto 8 marzo 2016, ai sensi del quale: «in deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche' ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso»; Considerato l'art. 15, comma 2 del citato decreto 12 gennaio 2015, dove e' stabilito che «La domanda di aiuto e pagamento, unificata in un'unica istanza, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente art. 13, comma 3, lettera b), deve essere presentata all'organismo pagatore», ed il successivo art. 16, comma 2, dove e' stabilito che «nel primo anno di applicazione delle misure specifiche possono essere emanate disposizioni operative transitorie da parte dell'organismo di coordinamento di AGEA.»; Considerati i tempi impiegati per completare l'armonizzazione dei fascicoli degli organismi pagatori regionali con il fascicolo di coordinamento nazionale, operazione indispensabile per consentire la presentazione della domanda di sostegno e pagamento unificate in un'unica istanza; Tenuto conto che la presentazione separata della domanda di sostegno e di quella di pagamento consente di evitare penalizzazioni eccessive e non giustificate dei beneficiari dovute all'applicazione delle riduzioni e sanzioni all'importo richiedibile al sostegno anziche' all'importo risultante dall'istruttoria di sostegno e oggetto della domanda di pagamento; Ritenuto necessario, pertanto, consentire anche per le annualita' successive al 2015 la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento separate;
Decreta:
Art. 1 Modifica art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015. L'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: «La domanda di sostegno per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente art. 13, comma 3, lettera b), deve essere presentata all'autorita' di gestione secondo le modalita' previste dall'avviso pubblico di attivazione della misura; la domanda di pagamento deve essere presentata all'organismo pagatore». Roma, 7 agosto 20017
Il direttore generale: Gatto
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 820 |