Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 5 giugno 2017 |
Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalita' e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», in particolare, l'art. 22-bis che, al comma 1, dispone che «Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza e della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016»; Visto il comma 2 del predetto art. 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo «sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009» e che «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie» e, infine, che «Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza, da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione»; Visto il comma 3 dello stesso art. 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che dispone che «Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), con la quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 e' stata ridotta di 35 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), con la quale la medesima autorizzazione di spesa e' stata ridotta di ulteriori 20 milioni di euro per il 2016; Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito una zona franca nei territori dell'Emilia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, disponendo la concessione di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate in dette zone, la cui copertura finanziaria e' posta a carico delle risorse di cui al citato art. 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, per un importo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016; Visto l'art. 1, commi da 445 a 453, della citata legge di stabilita' 2016, con cui e' stata istituita una zona franca nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, disponendo la concessione di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate in dette zone e incrementando a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al piu' volte citato art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2016; Viste, inoltre, le disposizioni in materia di zone franche urbane recate dall'art. 1, commi 603 e 604, della medesima legge di stabilita' 2016; Visto l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che dispone il finanziamento delle agevolazioni in favore di micro e piccole imprese delle zone franche urbane ricadenti nell'obiettivo Convergenza; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le zone franche urbane, e i commi da 341 a 341-ter con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle zone franche urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane»; Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale e' disposta la «Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse»; Visto l'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che istituisce la zona franca urbana del Comune di Lampedusa, ai sensi dell'art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo art. 37; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2014, n. 79, recante alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 10 aprile 2013; Visti i decreti direttoriali numeri 1729 e 1730 del 23 maggio 2014, n. 2087 del 16 giugno 2014, e n. 2600 del 30 giugno 2014, con i quali sono state concesse agevolazioni a micro e piccole imprese nelle zone franche urbane delle Regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, per un ammontare complessivo di euro 393.465.861,13; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina dettata dal predetto decreto ministeriale 10 aprile 2013 alle previsioni contenute nel nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, che ha sostituito, con decorrenza 1° luglio 2014, il precedente regolamento (CE) n. 1998/2006; Ritenuto opportuno introdurre meccanismi di accesso alle agevolazioni che tengano conto della capacita' di tiraggio delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, al fine di un utilizzo piu' mirato delle risorse finanziarie disponibili, soprattutto nelle 45 zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza gia' raggiunte dalle agevolazioni previste dall'azione 3.1.1. del «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012; Ritenuto, altresi', opportuno estendere le agevolazioni fiscali e contributive previste dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 ai professionisti, tenuto conto sia di quanto stabilito, benche' con riferimento ai benefici erogati con fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, dall'art. 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), sia della particolare tipologia e delle finalita' delle medesime agevolazioni fiscali e contributive; Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 96; Vista la definizione di micro e di piccola impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punti i. e ii., del richiamato regolamento (UE) n. 1407/2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, il comma 88, secondo cui i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta', nonche' l'art. 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che proroga il predetto regime all'anno 2015; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, menzionato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'art. 3, il comma 4 e' sostituito con il seguente: «I contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; b) all'art. 9, comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito con i seguenti «Per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 14, comma 2, non si applicano le disposizioni del presente comma. Per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilita' separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU»; c) all'art. 17, le parole «dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni,» sono sostituite con le seguenti: «, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno di durata dei benefici,»; d) all'art. 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Nelle zone franche urbane gia' finanziate ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del Comune di Lampedusa, istituita ai sensi dell'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse rivenienti dalle revoche di cui al comma 3, nonche' quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni di cui al presente decreto, con termini e modalita' stabiliti con provvedimento del Ministero.»; e) dopo l'art. 20, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 20-bis (Disposizioni in attuazione dell'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e per l'adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) n. 1407/2013). - 1. Ai bandi di cui all'art. 8, comma 2, adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo e da specifiche disposizioni di legge. 2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 3, le agevolazioni di cui all'art. 4 sono concesse alle imprese e ai professionisti che: a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 citati nelle premesse; b) svolgono la propria attivita' nella ZFU, ai sensi di quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'art. 3; c) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, sono iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge; d) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, hanno gia' avviato l'attivita', ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2. A tali fini, rileva la data di avvio attivita' comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attivita' comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 3. Per i professionisti, l'ufficio o locale destinato all'attivita' situato nella ZFU di cui all'art. 3, comma 5, e' quello comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 4. Per il finanziamento delle agevolazioni sono utilizzate le risorse individuate allo scopo dalla legge, nonche' eventuali ulteriori risorse che si rendessero all'uopo disponibili, ivi incluse quelle di cui all'art. 6, comma 2. Le predette risorse sono ripartite tra le zone franche urbane destinatarie degli interventi sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1. 5. Gli oneri connessi all'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse. 6. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni puo', pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, nonche' dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento che qualificano la cosiddetta "impresa unica". 7. I comuni in cui ricadono le ZFU forniscono informazione e assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alla puntuale perimetrazione della ZFU. 8. Le riserve finanziarie di scopo di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), attivabili in relazione all'intervento da attuare nella singola ZFU, possono prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 50% (cinquanta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento nella ZFU. Per cio' che attiene alla riserva di cui all'art. 8, comma 4, lettera c), numero 5, l'individuazione dei settori di attivita' economica puo' essere effettuata mediante l'indicazione di una o piu' "Divisioni" della "Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007". 9. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, l'agevolazione concedibile a ciascun beneficiario e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la ZFU e di eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, con le seguenti modalita': a) il 40% (quaranta percento) delle risorse disponibili per la ZFU e' ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l'efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della ZFU, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti "de minimis" ottenibili da ciascun soggetto ai sensi di quanto previsto dal comma 6; b) il 60% (sessanta percento) delle risorse disponibili per la ZFU, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), e' ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacita' di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della ZFU. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione il reddito e' convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della ZFU. 10. Per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, cosi' come integrati e modificati dal presente articolo, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, con le modalita' e nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano: a) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio dell'istanza di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 9 del presente articolo per i soggetti operativi da meno di 12 mesi; b) l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di "de minimis", a livello di "impresa unica", nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 11. Le risorse destinate alle riserve finanziarie di scopo di cui all'art. 8, comma 4, che dovessero residuare a seguito del riparto sono distribuite in favore dei soggetti beneficiari non rientranti nelle medesime riserve, con le medesime modalita' di cui al comma 9 del presente articolo. 12. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto conto dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento n. 1407/2013 che qualificano l' "impresa unica", nel limite dell'importo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto terzi. 13. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti, gia' beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, alla data di pubblicazione di un nuovo bando relativo alla ZFU in cui i medesimi soggetti sono localizzati, abbiano fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% (dieci percento) dell'importo dell'agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti. 14. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono forniti chiarimenti e specificazioni per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalita' di accesso alle agevolazioni, al modulo di istanza di cui al comma 10 e all'applicazione del meccanismo di riparto delle risorse di cui al comma 9.». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2017
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 721 |
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