IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti la decisione della Banca centrale europea (di seguito «BCE») del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/8) sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali, come modificata dalla decisione del 4 settembre 2015 (BCE/2015/29), l'indirizzo della BCE del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/9) sulla gestione di attivita' e passivita' nazionali da parte delle banche centrali nazionali, come modificato dall'indirizzo del 5 giugno 2014 (BCE/2014/22) e dall'indirizzo del 4 settembre 2015 (BCE/2015/28), e la decisione della BCE del 5 giugno 2014 (BCE/2014/23) sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso; Visto l'art. 5, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'art. 1, comma 387 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, n. 51961 che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5 del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») che costituiscono depositi governativi, definendo in linea generale le modalita' di gestione delle relative giacenze; Considerata l'esigenza di adeguare la convenzione per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca in data 22 marzo 2011, alle piu' recenti disposizioni normative, in coerenza con gli indirizzi della BCE, e stabilizzare i saldi dei predetti depositi governativi intrattenuti presso la Banca, al fine di promuovere l'efficienza dei mercati monetari e finanziari e di agevolare la conduzione della politica monetaria da parte delle competenti autorita'; Vista la Convenzione per la gestione del Conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili (di seguito «Convenzione»), del 23 dicembre 2015, stipulata tra il Ministero e la Banca ai sensi del citato art. 5, comma 5 del testo unico; Preso atto che con scambio di note tra il Ministero e la Banca e' stato convenuto che, nelle more della stipula della nuova Convenzione, il regime di remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso la Banca fosse modificato in linea con gli indirizzi della BCE sopramenzionati a far tempo dal 9 giugno 2014; Sentito il parere della Banca;
Decreta:
E' approvata e resa esecutiva a far data dalla sua sottoscrizione la Convenzione del 23 dicembre 2015 stipulata tra il Ministero e la Banca, con la quale sono stabilite le condizioni di tenuta del Conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2017
Il Ministro: Padoan |