Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 settembre 2017
Diniego dell'istanza e contestuale chiusura immediata del Parco Faunistico d'Abruzzo, in Castel di Sangro.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, e' disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento n. 965/Sett. II P.A dell'11 febbraio 1998, emesso dalla prefettura di L'Aquila, con il quale il sig. Romolo Bongiorno, nato a Sparanise (Caserta) in data 8 marzo 1947 e residente nel Comune di Castel di Sangro (L'Aquila), titolare della ditta «Abruzzo Zoo», in seguito divenuta societa' cooperativa «Ambiente e e' Vita», proprietaria del «Parco faunistico d'Abruzzo» ubicato in localita' Brionna di Castel di Sangro, viene autorizzato a detenere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 150/1992, specie animali contemplate nel decreto ministeriale del 19 aprile 1996, integrata con provvedimento 11893 del 3 aprile 2013;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza rilasciata ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione d'idoneita' prevista all'art. 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota dell'11 novembre 2005, acquisita al prot. PNM n. 29265 del 15 novembre 2005, con la quale la societa' cooperativa «Ambiente e e' Vita», proprietaria del «Parco faunistico d'Abruzzo», ubicato in Localita' Brionna - 67031 Castel di Sangro (L'Aquila), presenta la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, cosi' come previsto all'allegato 4, punto A), del medesimo decreto legislativo;
Viste le note prott. PNM n. 24554 del 28 settembre 2006, n. 16824 del 5 agosto 2009 e n. 1403 del 23 gennaio 2012, con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare richiede alla struttura del parco integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, al fine di provare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005;
Viste le note del Parco faunistico d'Abruzzo, inviate in data 23 febbraio 2012, acquisita al prot. PNM n. 4635 del 6 marzo 2012; in data 7 marzo 2012, acquisita al prot. PNM n. 5387 del 15 marzo 2012; in data 2 aprile 2013, acquisita al prot. PNM n. 29653 del 15 aprile 2013; in data 15 aprile 2013, acquisita al prot. PNM n. 31717 del 22 aprile 2013 e in data 17 ottobre 2013, acquisita al prot. PNM n. 48065 del 30 ottobre 2013, con le quali la struttura invia le integrazioni richieste;
Vista la nota prot. PNM n. 50210 del 27 novembre 2013 con cui la Direzione generale per la protezione della natura e del mare comunica alla struttura del parco la prima visita ispettiva della Commissione interministeriale zoo;
Visto il verbale datato 15 febbraio 2014 relativo alla visita ispettiva avvenuta in data 4 dicembre 2013 ad opera della commissione nominata per le attivita' previste ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005, acquisito al prot. PNM n. 3295 del 26 febbraio 2014;
Vista la nota prot. PNM n. 4646 del 7 marzo 2014, con la quale vengono comunicate alla struttura del parco tutte le criticita' riscontrate all'esito della citata visita ispettiva del 4 dicembre 2013;
Visto il provvedimento cautelativo prot. n. 19522 del 15 maggio 2014, adottato dal prefetto della Provincia dell'Aquila, di sospensione della licenza prefettizia n. 965/Sett. II P.A. dell'11 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso dal Servizio CITES territoriale di Pescara del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 27 maggio 2014 e acquisito al prot. PNM n. 12762 del 24 giugno 2014 dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
Vista la nota del Parco faunistico d'Abruzzo del 15 luglio 2014, acquisita al prot. PNM n. 14723 del 17 luglio 2014, con cui la struttura dello stesso parco risponde alle criticita' riscontrate nel corso della predetta visita ispettiva del 4 dicembre 2013;
Vista la nota prot. PNM n. 15270 del 24 luglio 2014, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare incarica il Corpo forestale dello Stato di verificare l'effettiva risoluzione delle criticita';
Vista la nota dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato del 29 agosto 2014, con cui viene trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato dal Servizio CITES territoriale di Pescara, acquisito al prot. PNM n. 17475 del 3 settembre 2014;
Vista la nota del Servizio CITES territoriale di Pescara del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 116 del 16 febbraio 2015, acquisita al prot. PNM n. 3973 del 3 marzo 2015, con cui si trasmette la denuncia di fuga di un esemplare di Canis lupus dal proprio exhibit;
Vista la nota prot. PNM n. 4380 del 9 marzo 2015, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, alla luce di quanto comunicato dal Servizio CITES territoriale di Pescara con la citata nota n. 116 del 16 febbraio 2015, ribadisce alla struttura del parco la chiusura al pubblico, stante la permanenza di gravi criticita' soprattutto sotto il profilo della sicurezza ed incolumita' pubblica e non essendo la stessa struttura in possesso di licenza di giardino zoologico;
Vista la nota della prefettura dell'Aquila prot. n. 11436 del 12 marzo 2015, acquisita al prot. PNM n. 5003 del 16 marzo 2015, con la quale si comunica al sig. Romolo Bongiorno il preavviso di sospensione della autorizzazione per la gestione del Parco zoo d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
Vista la nota prot. PNM n. 12490 del 24 giugno 2015, con la quale, a seguito della predetta nota della prefettura di L'Aquila prot. n. 11436 del 12 marzo 2015, si ribadisce alla struttura del parco che la chiusura al pubblico non essendo in possesso della licenza di giardino zoologico;
Visto il ricorso al T.A.R. dell'Aquila presentato dal sig. Romolo Bongiorno, per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del provvedimento del 18 maggio 2015, preannunciato dalla prefettura dell'Aquila con nota del 12 marzo 2015, acquisita al prot. PNM n. 5003 del 16 marzo 2015, con il quale il prefetto della Provincia dell'Aquila dispone la sospensione dell'attivita' del Parco zoo d'Abruzzo sito in localita' Brionna di Castel di Sangro, respinto con ordinanza dello stesso tribunale n. 129/2015, acquisita al prot. PNM n. 15235 del 31 luglio 2015;
Vista la nota del Parco faunistico d'Abruzzo del 3 dicembre 2015, acquisita al prot. PNM n. 24710 del 10 dicembre 2015, con cui la medesima struttura dichiara di aver ottemperato a tutte le prescrizioni;
Vista la nota PNM n. 8250 del 21 aprile 2016, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare annuncia alla struttura del parco la visita ispettiva per i giorni 11 e 12 maggio 2016;
Visto il verbale datato 11 maggio 2016 relativo alla visita ispettiva effettuata in pari data dalla commissione nominata per le attivita' previste ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005, acquisito al prot. PNM n. 11109 del 24 maggio 2016;
Vista la nota PNM n. 11459 del 26 maggio 2016, con cui viene comunicato alla struttura del parco il preavviso di diniego della licenza di giardino zoologico, perche' non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005, concedendo termine di dieci giorni per presentare le osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, e con l'avviso che, in caso, contrario, si procedera' all'emissione del provvedimento di chiusura della struttura, come previsto all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la struttura non produce nessuna risposta al preavviso di diniego di cui alla richiamata nota prot. PNM n. 11459 del 26 maggio 2016 nell'arco di tempo consentito;
Vista la nota PNM n. 13654 del 24 giugno 2016, con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, comunica alla struttura del parco che persistono i motivi ostativi all'accoglimento della richiamata istanza dell'11 novembre 2005, di rilascio della licenza di giardino zoologico, presentata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, e che si sta procedendo all'emissione del provvedimento di chiusura del medesimo parco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 73 del 2005;
Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmesso con nota prot. n. GAB/10586 del 20 ottobre 2016;
Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. n. GAB/5628 del 18 magio 2017;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella propria seduta in data 6 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, e' denegata l'istanza per il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, presentata con nota acquisita al prot. PNM n. 29265 del 15 novembre 2005 dalla societa' cooperativa «Ambiente e e' Vita», proprietaria del «Parco faunistico d'Abruzzo», ubicato in Localita' Brionna - 67031 Castel di Sangro (L'Aquila).
 
Art. 2

Per le motivazioni esposte in premessa, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del precedente art. 1, e' disposta la chiusura immediata della struttura «Parco faunistico d'Abruzzo», ubicata in Localita' Brionna - 67031 Castel di Sangro (L'Aquila), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 73/2005.
 
Art. 3

Resta fermo, in capo alla societa', ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i) del decreto legislativo n. 73/2005, ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 73/2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Roma, 21 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

 
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