Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilita' dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonche' per la tutela della salute.
2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.
d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
n. L 31.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche per l'organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,
n. L 139.
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2015) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2016, n. 204.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1308/2013 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
178/2002 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettivita' per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonche' i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purche' tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento.
2. L'indirizzo della sede dello stabilimento puo' essere omesso qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
3. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere omessa nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede gia' indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di piu' stabilimenti, e' consentito indicare tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e' riportata in etichetta secondo le modalita' di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
853/2004 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
854/2004 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalita' di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre
1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Autorita' competente

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 e' riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita' dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.
3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) e' abrogata;
b) l'articolo 11 e' abrogato;
c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» e' soppressa.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti
preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli
successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati
al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti
preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la
quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di
prodotti molto deperibili dal punto di vista
microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
o di un venditore stabilito nella Comunita' economica
europea;
f) (abrogata);
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in
volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
di appartenenza del prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione
qualora sia necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in
cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie
di ingredienti come previsto dall'art. 8.
(Omissis).».
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, recava: «Sede
dello stabilimento».
- Il testo dell'art. 18, comma 3, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni dell'art. 2 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro
diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3,
10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro milleseicento a euro
novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4,
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro
tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti
per territorio.
4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta
all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione
delle sanzioni amministrative.».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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