Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 settembre 2017
Autorizzazione per la pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) entro le 0,3 miglia dalla costa limitatamente ad alcune aree dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Venezia.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il Reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006 recante «Disposizioni per la pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013 - bis;
Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' stata affidata, in via sperimentale, ai singoli consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Visto in particolare l'art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006, il quale pur vietando l'uso di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, prevede la facolta' della Commissione Europea (su istanza di uno Stato membro) di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 2, del Reg. (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 0027345 con il quale e' stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto di scienze marine (C.N.R.), finalizzato, tra l'altro, alla valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017 relativo all'adozione del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola (Chamelea gallina);
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato che gli elementi necessari alla redazione del suddetto Piano di gestione dovranno essere supportate dall'individuazione di sostanziali e soddisfacenti elementi nella base scientifica a fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che le informazioni biologiche sulle attivita' di pesca siano tali da ritenere sufficienti e idonee per valutare lo stato degli stock sfruttati dall'attivita' di pesca mediante draghe idrauliche; prevedendo nel medesimo Piano di gestione una valutazione sostanziata e strutturata dei quantitativi biologici e un monitoraggio dei livelli di abbondanza;
Considerata la consolidata prassi della Commissione europea di essere in possesso di sufficienti dati ed elementi scientifici finalizzati all'approvazione, nel caso in specie, di un Piano di gestione finalizzato alla concessione di una deroga al divieto di utilizzo di draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006;
Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone in cui sono stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, cosi' da assicurare un'omogenea applicazione delle modalita' di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica poiche', come e' noto e' assicurata da tempo la gestione comune dei fasolari oltre che delle vongole nei Compartimenti marittimi Venezia e Chioggia;
Considerata la richiesta di sperimentazione avanzata congiuntamente dai Consorzi di gestione di Venezia, Chioggia e Monfalcone;
Considerata l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare, nonche' volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
Considerato che l'art. 13, comma 5 del Reg. (CE) n. 1967/2006, relativamente alla pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, prevede che la richiesta di deroga deve essere formulata, alla Commissione europea, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Considerata l'utilita' di raccogliere elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari alla stesura di un Piano di gestione propedeutico alla richiesta di deroga avanzata, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Reg. (CE) 1967/2006, dai Consorzi di gestione di Venezia, Chioggia e Monfalcone per la pesca della risorsa vongola;
Considerate le numerose relazioni tecniche in merito alla distribuzione delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone, nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3 metri, redatte dal Dipartimento di scienze della vita dell'Universita' degli studi di Trieste, in relazione alla particolare conformazione geomorfologica del Compartimento marittimo di Monfalcone, nonche' il parere positivo in tal senso espresso dal medesimo Ateneo con nota del 28 febbraio 2017;
Considerato che la suddetta estensione dell'attivita' e' stata autorizzata per il Compartimento marittimo di Monfalcone, prima in via sperimentale con il decreto ministeriale 18 settembre 2000, e poi in via definitiva attraverso l'adozione del succitato decreto ministeriale 7 febbraio 2006, a conferma della peculiarita' dell'area interessata;
Considerata la nota del C.N.R. - Ismar - di Ancona del 17 marzo 2017 nella quale viene specificato che, in alcune aree del Compartimento marittimo di Monfalcone, la risorsa ittica in questione, idonea allo sfruttamento commerciale, e' presente esclusivamente in una fascia batimetrica interna alle 0,3 miglia dalla costa e comunque non inferiore alle 0,11 miglia nautiche;
Considerata la presenza di fenerogame marine nel suddetto compartimento, unita alla presenza di altre attivita' di pesca e all'intenso traffico marittimo che riducono le aree disponibili allo sfruttamento delle risorse con l'utilizzo di draghe idrauliche;
Considerato che in alcune aree del Compartimento marittimo di Venezia sussistono vincoli geografici alla pesca delle vongole, dettati dalla presenza di fenerogame marine e dalla distribuzione della risorsa;
Considerato che dagli studi del C.N.R., a comprova delle suesposte condizioni ambientali e di pesca, e' emerso che non sono stati ritenuti idonei alla sperimentazione il tratto costiero del Compartimento di Monfalcone tra Punta Sdobba e Porto San Vito; nonche' i tratti costieri del Compartimento di Venezia compresi tra la foce del Tagliamento e Bibbione Pineta e tra Duna Verde e Foce Piave;
Considerato che, come accertato altresi' nei predetti studi scientifici, l'intero Compartimento di Chioggia non presenta le caratteristiche geografiche e geomorfologiche idonee alla predetta sperimentazione;
Considerato che le imbarcazioni aderenti ai Consorzi di gestione di Monfalcone e Venezia hanno una attivita' comprovata nella pesca dei molluschi bivalvi ultra quinquennale e che tale attivita' sperimentale non comporta alcun aumento nello sforzo di pesca, nel rispetto dell'art. 13, comma 9, del Reg. (CE) n. 1967/2006;
Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione europea tutte le notizie, i dati e le informazioni di carattere scientifico necessari per procedere ad una adeguata ed approfondita valutazione circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006;
Ritenuto che sussistono i presupposti per autorizzare un limitato numero di pescherecci, operanti nel Compartimento marittimo di Monfalcone e Venezia, alla pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) entro le 0,3 miglia con il sistema draga idraulica, limitatamente ai tratti costieri individuati nei suddetti Compartimenti;
Considerato che l'attivita' di pesca della risorsa ittica in questione verra' svolta sotto un attento controllo visto l'obbligo, per i pescherecci, alla detenzione di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS - AIS - GPS), in ossequio a quanto previsto dal Piano di gestione nazionale dei rigetti degli stock di vongola, adottato con decreto ministeriale 27 dicembre 2016;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rilascio di un'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi - vongola (Chamelea gallina) ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alle campagne di pesca annualita' 2017, 2018 e 2019 (che terminera' in data 31 dicembre 2019) e' concessa, in via sperimentale, a complessivi n. 18 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, nonche' a n. 20 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) entro l'area compresa tra le 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non inferiore a 0,11 miglia.
2. A ciascuna imbarcazione e' rilasciata una «autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
 
Allegato A)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

In aggiunta al periodo di fermo stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, l'attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) deve essere sospesa per un ulteriore mese nel periodo compreso tra maggio e settembre di ciascuna annualita'.
 
Art. 3

1. La specifica attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) e' cosi localizzata:
a) per il Compartimento marittimo di Monfalcone, nel tratto costiero tra Porto S. Vito e la foce del Tagliamento;
b) per il Compartimento marittimo di Venezia, nel tratto costiero compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde.
2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai locali Consorzi di gestione, tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, cosi' come identificata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012 «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».
3. Relativamente all'attivita' di pesca nel tratto costiero compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde i 20 pescherecci autorizzati verranno individuati dai locali consorzi di Chioggia e Venezia, in virtu' della gestione comune della pesca delle vongole esistente tra gli stessi Compartimenti marittimi.
4. La suddetta autorizzazione e' concessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non inferiore a 0,11 miglia, al solo fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di gestione in relazione alla richiesta di deroga, ex art. 13, comma 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006.
 
Art. 4

1. Sulla base dell'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile, ciascun peschereccio individuato in virtu' del presente decreto e' autorizzato ad effettuare l'attivita' di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 per un quantitativo giornaliero non superiore a 300 Kg.
2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di sbarco identificati dai Consorzi di Monfalcone e Venezia ai sensi dell'art. 2, lettera d) del decreto ministeriale 27 dicembre 2016.
 
Art. 5

1. I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della risorsa vongola sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato A) al presente decreto, debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura e quantitativi prelevati.
2. Al fine di garantire una coerente attivita' di pesca della risorsa in questione, l'Istituto di scienze marine - C.N. R. di Ancona - sara' autorizzato ad esercitare un costante monitoraggio sulla disponibilita' della risorsa vongola (Chamelea gallina). All'esito dei risultati che emergeranno dalla raccolta dei dati scientifici, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura valutera', anche in corso di sperimentazione, la prosecuzione dell'attivita' di prelievo della risorsa in questione e la modifica dei quantitativi massimi fissati giornalmente per i pescherecci autorizzati in virtu' del presente decreto.
3. Con cadenza mensile i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Monfalcone e Venezia sono obbligati a trasmettere all'Istituto di scienze marine di Ancona - C.N.R. - i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.
 
Art. 6

Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto, verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg (CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca della risorsa vongola.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di porto di Monfalcone, Venezia e Chioggia, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2017

Il direttore generale: Rigillo
 
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