Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2017
Individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia a seguito del riordino operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59/2014, che prevede che all'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, nonche' alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali non generali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 4, commi 4 e 4-bis e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I;
Visto il decreto direttoriale di graduazione delle funzioni dirigenziali non generali - individuazione delle fasce, del 1° febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti reg. fog. 340 del 5 febbraio 2016;
Vista la nota n. 0020417 del 5 luglio 2017, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha motivatamente proposto di unificare le competenze dell'Ufficio 2 - «Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro» con quelle attribuite all'Ufficio 4 «Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico»;
Vista la nota n. 0022355 del 4 luglio 2017, con la quale la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure ha, motivatamente, proposto la costituzione di un quinto ufficio dirigenziale non generale, nell'ambito della Direzione generale, cui attribuire le competenze in materia di contenzioso per danni da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita', ai fini di una razionalizzazione organizzativa, di apportare, ad invarianza di spesa, le necessarie modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 mediante la soppressione dell'Ufficio 2 della Direzione generale della prevenzione sanitaria le cui competenze confluiscono nell'Ufficio 4 della medesima Direzione generale che assume la seguente denominazione «Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» e la corrispondente istituzione presso la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure dell'Ufficio 5 con la seguente denominazione «Risarcimento danni alla salute»;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 8 aprile 2015

1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 1, le parole da «Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro» fino alle parole «indirizzi medico-legali e verifiche in materia di accertamenti sanitari di idoneita' alla guida.» sono soppresse;
b) all'art. 3, comma 1, le parole da «Ufficio 4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico» fino alle parole «supporto all'Autorita' nazionale di monitoraggio per le buone pratiche di laboratorio.» sono sostituite dalle seguenti:
«Ufficio 4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: prevenzione dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche pericolose; valutazione del rischio chimico e supporto all'Autorita' nazionale competente per l'applicazione dei relativi regolamenti europei; gestione rischio amianto e gas tossici; aspetti igienico sanitari relativi ai prodotti di consumo di tipo non alimentare e partecipazione allo European Rapid Alert System for non-food consumer products (Rapex); tutela della salute nei confronti dei rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, anche in campo medico, e da esposizione a campi elettromagnetici; informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti; supporto all'Autorita' nazionale competente in materia di microrganismi geneticamente modificati (MOGM); biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attivita' riguardanti i MOGM; attivita' di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la valutazione in materia di biotecnologie del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; buone pratiche di laboratorio; supporto all'Autorita' nazionale di monitoraggio per le buone pratiche di laboratorio. Indirizzo e coordinamento nell'attuazione della normativa delle acque destinate al consumo umano, comprese le acque ricreative e di piscina; riconoscimento delle acque minerali, termali e di sorgente e regolamentazione delle loro caratteristiche; qualita' delle acque di balneazione compresa l'informazione al pubblico; aspetti igienico-sanitari correlati alla qualita' dell'aria outdoor ed indoor, ai cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo ed ai rifiuti; adempimenti connessi al Regolamento nazionale di polizia mortuaria; partecipazione alle attivita' del processo ambiente e salute della regione europea dell'OMS; tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; attivita' di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza nel lavoro del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; indirizzi medico-legali e verifiche in materia di accertamenti sanitari di idoneita' alla guida.»;
c) all'art. 8, comma 1, dopo Ufficio 4 - Indennizzi ex legge n. 210/90, e relative funzioni, e' aggiunto il seguente:
«Ufficio 5 - Risarcimento danni alla salute: contenzioso in materia di risarcimento danni da trasfusione con sangue infetto, somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione e gestione delle relative procedure transattive. Liquidazione delle sentenze di condanna a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione.»
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, n. 1832
 
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