Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 settembre 2017
Modifica del decreto 13 dicembre 2016 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2017.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto ministeriale n. 439 in data 13 dicembre 2016, recante la direttiva e relativo calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose, aventi massa superiore a 7,5 tonnellate, emesso in applicazione dei richiamati art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed art. 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Considerato che avverso l'art. 1, l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto, e' stato proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, da parte del Codacons;
Vista l'ordinanza n. 2427 del 18 maggio 2017 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha richiesto elementi istruttori per la trattazione dell'istanza cautelare;
Vista la successiva ordinanza n. 3164 del 22 giugno 2017, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia dei suddetti articoli, ai fini del riesame da parte dell'amministrazione delle parti oggetto di impugnazione, nei limiti di cui in motivazione;
Vista la nota prot. n. 4964 del 4 agosto 2017 con la quale la Direzione generale per la sicurezza stradale ha fornito chiarimenti istruttori a seguito dell'istanza per le modalita' di esecuzione e contestuale diffida ad adempiere ex art. 112 del Codice del processo amministrativo formulata dal soggetto ricorrente, al fine di avviare le attivita' di riesame in ottemperanza al provvedimento cautelare;
Vista l'ordinanza n. 4462 del 31 agosto 2017, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, a riscontro dell'istanza inoltrata dal soggetto ricorrente ed a seguito dei chiarimenti formulati dall'amministrazione ha evidenziato in ultima analisi la sola necessita' di fornire agli organi periferici, nel caso specifico ai prefetti, criteri puntuali in tema di rilascio di deroghe ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti valevoli su tutto il territorio nazionale, assegnando il termine del 30 settembre 2017 per ottemperare a tale prescrizione;
Ritenuto a tal fine necessario procedere all'integrazione dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 439 del 13 dicembre 2016, fornendo le disposizioni circa le condizioni e modalita' di esercizio del potere di deroga prefettizio, ferma restando la piena efficacia di quanto gia' disposto dalle restanti clausole del decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1

All'art. 6 del decreto ministeriale n. 439 del 13 dicembre 2016 dopo il comma 2 e' previsto ed inserito il seguente comma:
«2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell'ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresi', verificare che l'esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunita' sia nazionale che locali in quanto:
e' funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunita' alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero e' finalizzata allo svolgimento di attivita' pubbliche o di pubblico interesse o di utilita' sociale;
e' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiche' e' collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilita' di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalita' del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonche' alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.
Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2017

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3999
 
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