IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Decreta:
Art. 1
1. Le officine che alla data del 31 agosto 2017 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1. 2. Le officine alle quali e stata sospesa l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2017
Il direttore generale: Marletta |