IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»; Visto il decreto del 22 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del citato decreto, che ne ha differito l'entrata in vigore «decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»; Ritenuto opportuno differire di trenta giorni la data di entrata in vigore del predetto decreto, al fine di consentire il perfezionamento dell'iter procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all'albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore;
Decreta:
Art. 1
Differimento dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016
1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell' 11 ottobre 2016, di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto e' differita di trenta giorni. Roma, 10 ottobre 2017
Il Ministro: Orlando |