Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2017
Istituzione del regime di aiuti dei «Contratti di sviluppo agroindustriali» e ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni al citato decreto 9 dicembre 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo recata dal citato decreto 9 dicembre 2014;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204 del 1° luglio 2014;
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2013/C 209/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Considerata l'esigenza di consentire alle imprese che intendano realizzare programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di beneficiare delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo secondo le intensita' di aiuto stabilite dai citati orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020;
Visto il regime di aiuti denominato «Contratti di sviluppo agroindustriali» approvato dalla Commissione europea in data 9 giugno 2017 con decisione C(2017) 3867 final;
Considerata, altresi', l'esigenza di consentire l'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di investimento che, seppur non compresi nelle tipologie previste nel sopra menzionato regolamento (UE) n. 651/2014, rispettano i requisiti individuati dai predetti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare conseguentemente la disciplina dei contratti di sviluppo recata dal piu' volte citato decreto 9 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 relative al settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 menzionato nelle premesse, come modificato con i decreti ministeriali 9 giugno 2015 e 8 novembre 2016 anch'essi citati, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 14, il comma 8-bis e' soppresso;
b) al titolo II, dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente:
«Art.19-bis.(Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). - 1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva agroindustriale e assicurare una produzione alimentare redditizia, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse, a favore di imprese di qualsiasi dimensione, per la realizzazione di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) creazione di una nuova unita' produttiva;
b) ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva esistente;
c) riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
2. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale. Nel caso in cui gli investimenti richiedano una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse solo a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, gli investimenti devono, altresi', rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati; a tale fine l'Agenzia richiede un parere alla regione nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 9, comma 2.
3. Non sono ammissibili i progetti di investimento:
a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 15 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del progetto. Inoltre, le imprese di grandi dimensioni devono descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attivita' alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto. L'Agenzia, nel corso delle attivita' istruttorie di cui all'art. 9, comma 4, provvede a verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e a confermare che l'aiuto produce un effetto di incentivazione.
5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
7. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
e) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
f) consulenze connesse al progetto d'investimento, nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile del progetto d'investimento.
8. Nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
9. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, al capitale circolante, le spese notarili, le spese relative a imposte, tasse, scorte, nonche' all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. Non e', inoltre, ammessa l'IVA sulle spese di cui al comma 7, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione italiana in materia.
10. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
11. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti, secondo le modalita' indicate dall'art. 8, nei limiti delle intensita' massime stabilite dal punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, riportate nella tabella di cui all'allegato n. 2-bis.
12. Le agevolazioni possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli aiuti non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione europea previsto da tale regolamento;
b) nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
13. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime di cui al comma 11 rispetto alle spese ammissibili. Nel caso di agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato le stesse sono calcolate in equivalente sovvenzione lordo come valore attualizzato dell'aiuto alla data della concessione. Le spese ammissibili e le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto impianti erogabili in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_r ates.html.
14. Fermo restando quanto previsto dal punto 103 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime di cui al comma 11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non sono, altresi', cumulabili con i pagamenti di cui all'art. 81, paragrafo 2, e all'art. 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013.
15. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel caso in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia superiore a 12 milioni di euro.
16. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 19»;
c) dopo l'allegato n. 2 e' inserito l'allegato n. 2-bis riportato in allegato al presente decreto.
 

Allegato n. 2-bis
(art. 19-bis)

Tabella riepilogativa delle intensita' massime stabilite dal punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, per area geografica.


=================================================================
| | Area geografica |
| |-----------------------------------------|
| Dimensione | Regioni di cui all'art. | |
| | 171, lett. c) degli | |
| | Orientamenti agricoli | Altre regioni |
+---------------------+-------------------------+---------------+
|Piccole imprese | 50% | 40% |
+---------------------+-------------------------+---------------+
|Medie imprese | 50% | 40% |
+---------------------+-------------------------+---------------+
|Grandi imprese | 50% | 40% |
+---------------------+-------------------------+---------------+


 
Art. 2
Modifica al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 relativa ai programmi di sviluppo industriali e turistici.

1. All'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d), solo previa notifica dell'aiuto ad hoc, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), e successiva approvazione da parte della Commissione europea».
 
Art. 3
Modifica al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 relativa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

1. All'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25 del Regolamento GBER, puo' essere riconosciuta solo nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili oppure nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca».
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 relative al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono applicabili fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. Tali disposizioni si applicano anche alle domande di agevolazioni presentate precedentemente la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, non espressamente modificato dagli articoli 1, 2 e 3.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 828
 
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