Estratto determina IP n. 471 del 12 settembre 2017
E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye ointment 0,1% + 0,3% 1 tub x 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 43180/10/5-11-2013 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione. Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano. Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g. Codice A.I.C.: 041670074 (in base 10) 17RPFU (in base 32). Forma farmaceutica: unguento oftalmico. Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene: principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg; eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca. Indicazioni terapeutiche: TobraDex e' indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando e' necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di eta' in poi. Officine di confezionamento secondario S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g. Codice A.I.C.: 041670074; classe di rimborsabilita': C (nn). La confezione sopradescritta e' collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g Codice A.I.C.: 041670074; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |